Cassazione Penale, Sentenza n. 22600/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della conferma della custodia cautelare in carcere; il ricorrente denunciava la violazione di legge ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p. per presunta mancata motivazione autonoma del GIP, sostenendo che l'ordinanza genetica fosse il risultato di una mera 'taglia e cuci' della richiesta del pubblico ministero senza un effettivo esame autonomo. In subordine si censurava la mancata concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e l'erronea integrazione della motivazione in sede di riesame.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto le censure generiche e prive della specifica allegazione necessaria: il ricorrente non ha indicato i punti precisi di deficit motivazionale né ha depositato l'ordinanza genetica e la richiesta del PM integralmente, impedendo così il controllo in sede di legittimità. Sul merito della scelta cautelare, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse svolto adeguata valutazione delle esigenze cautelari e che la richiesta di arresti domiciliari con braccialetto fosse stata legittimamente esclusa. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come titolo di violazione di legge per dedurre vizi di motivazione; nella sentenza è riportata come quadro normativo della censura ma non sono forniti elementi idonei a dimostrare la violazione reclamata.
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che la presunta mancanza di motivazione autonoma sia stata prospettata in modo generico e non dimostrato, perciò non idonea a fondare la cassazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto l'invio della copia per gli adempimenti di competenza.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di responsabilità per l'inammissibilità: la Corte ha valutato l'assenza di fatto di circostanze che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e perciò ha disposto la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In cassazione le censure sulla carenza motivazionale devono essere specifiche: indicare i punti precisi della motivazione ritenuti carenti e dimostrare come l'omissione avrebbe potuto determinare esiti diversi
- Per contestare l'adozione di una misura cautelare basata sulla richiesta del PM è necessario allegare in copia integrale sia l'ordinanza impugnata sia la richiesta cautelare del pubblico ministero, per consentire il confronto documentale in sede di legittimità
- Una mera incorporazione materiale della richiesta del PM non è sufficiente a provare l'assenza di valutazione autonoma del giudice, salvo dimostrazione puntuale del difetto di scrutinio
- Le valutazioni di merito del giudice di merito (Tribunale del riesame) sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza delle misure alternative sono in genere sindacabili limitatamente in cassazione; occorre focalizzare i motivi di diritto per ottenere accoglimento
- I ricorrenti devono essere consapevoli del rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie in caso di ricorsi manifestamente inammissibili o carenti di specificazione; ciò impone cura nella produzione documentale e nella formulazione dei motivi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22591/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22593/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22594/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22595/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22597/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22598/2024 del 05/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →