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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 6743 - Corte di Cassazione

SOCIETÀ DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'IVA dichiarata per il 2002, contestando l'importo richiesto, la correttezza della dichiarazione, l'omessa considerazione di versamenti e crediti IVA, nonché la validità della notifica effettuata dopo la cancellazione dal registro delle imprese. In Cassazione è emerso d'ufficio che il ricorso introduttivo era stato proposto nel 2006 dalla società quando essa era già estinta e priva di capacità processuale; il giudizio non era stato instaurato anche nei confronti degli ex soci, successori nei rapporti ancora pendenti. La Corte ha inoltre esaminato l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, escludendone l'efficacia retroattiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che la causa non potesse essere proposta in primo grado, poiché la società era già estinta al momento dell'impugnazione. Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 non è stato applicato, perché la richiesta di cancellazione risaliva al 2002, dunque a prima dell'entrata in vigore della norma, fissata al 13 dicembre 2014. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese

    La norma ha natura sostanziale e non interpretativa, si applica anche alle società di persone e differisce per cinque anni, limitatamente ai rapporti tributari e contributivi con gli enti indicati, gli effetti dell'estinzione societaria. Non ha efficacia retroattiva e opera soltanto quando la richiesta di cancellazione sia stata presentata dal 13 dicembre 2014 in poi.

  • Art. 2495, comma 2, codice civile

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società; i creditori possono far valere le proprie pretese nei confronti dei soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione e dei liquidatori, se la mancata soddisfazione dipende da loro colpa.

  • Artt. 2293, 2312 e 2315, codice civile

    Le disposizioni sulle società di persone devono essere interpretate in modo coerente con il principio generale per cui la cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, pur con le peculiarità proprie delle società di persone.

  • Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale

    La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo

    Il principio generale di irretroattività impedisce di applicare la nuova disciplina a cancellazioni richieste prima della sua entrata in vigore, in assenza di un'espressa previsione legislativa.

  • Art. 3, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente

    Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo

    La norma costituisce un criterio interpretativo di fondo e rafforza l'esclusione della retroattività dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014.

  • Art. 382, comma 3, codice di procedura civile

    Consente alla Corte di cassazione di cassare senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta, come nel caso di un ricorso introdotto da una società già estinta e priva di capacità processuale.

  • Artt. 4060, 4061 e 4062 del 2010 e artt. 6070, 6071 e 6072 del 2013, pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione

    La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società; le obbligazioni non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci secondo le regole della responsabilità societaria, mentre i rapporti ancora pendenti seguono un fenomeno successorio.

Massime di principio

  • Una società cancellata dal registro delle imprese non può normalmente iniziare o proseguire autonomamente un giudizio: gli atti processuali devono essere riferiti ai soci successori, con instaurazione corretta del contraddittorio.
  • La cancellazione produce l'estinzione della società secondo la disciplina applicabile ratione temporis; la successiva pretesa tributaria non riattiva la capacità processuale della società estinta.
  • Il differimento quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 riguarda soltanto gli atti tributari e contributivi degli enti indicati dalla norma e non vale per richieste di cancellazione anteriori al 13 dicembre 2014.
  • Quando una nuova norma incide sostanzialmente sulla capacità o sull'estinzione di un soggetto, non può essere applicata retroattivamente senza un'espressa previsione legislativa compatibile con i principi generali e con lo Statuto dei diritti del contribuente.
  • L'estinzione della società non elimina necessariamente i debiti sociali: questi possono essere fatti valere nei confronti dei soci o degli altri soggetti legittimati secondo le regole della successione nei rapporti societari.
  • La notifica di un atto tributario a una società già estinta può porre problemi di validità ed efficacia; la tutela deve essere esercitata individuando correttamente i soggetti successori e rispettando le regole sul contraddittorio.

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