Cassazione Civile, Ordinanza n. 28823/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava un diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno 2009 e un atto di contestazione sanzionatoria emesso per l’indebito rimborso dell’IVA ottenuto nella fase preliminare presso l’agente della riscossione. La società aveva sostenuto di aver diritto al rimborso dell’eccedenza IVA perché connessa, da un lato, a spese per l’acquisizione in leasing di un capannone industriale e di attrezzature, e dall’altro a costi di ristrutturazione del medesimo immobile, all’epoca ancora di proprietà di terzi. L’Agenzia ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che tale norma consentirebbe il rimborso solo per l’acquisto di beni ammortizzabili in favore del proprietario del bene, non già dell’utilizzatore di un bene detenuto in leasing. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto fondato il motivo limitatamente alla prima questione, cioè alle spese per il leasing, ma solo nei limiti in cui la CTR aveva riconosciuto il rimborso senza verificare in concreto se il contratto di leasing presentasse i requisiti per essere equiparato a un acquisto di bene di investimento ai fini dell’art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972. Invece, ha ritenuto infondato il motivo quanto alle spese di ristrutturazione dell’immobile acquisito in leasing, affermando che l’IVA è detraibile anche per lavori su immobili di proprietà di terzi quando sussiste un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese, affinché verifichi i requisiti necessari per la qualificazione dell’operazione di leasing come acquisto di bene di investimento.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
È stata invocata come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge.
art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972
eccedenza d'imposta a credito ... limitatamente all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili
Il rimborso dell’eccedenza IVA può spettare anche in relazione a beni ammortizzabili detenuti in leasing, ma solo se il leasing è equiparabile, in concreto, a un acquisto di bene di investimento; per i lavori su immobili di terzi vale il principio di detrazione se vi è strumentalità all’attività d’impresa.
art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997
La sanzione era collegata al presunto indebito rimborso IVA; la sua sorte dipendeva dalla fondatezza o meno del diritto al rimborso.
art. 14, par. 1, direttiva IVA
trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario
Per qualificare una cessione di beni rileva il trasferimento della disponibilità economica del bene, non solo della disponibilità giuridica.
Massime di principio
- In tema di rimborso dell’eccedenza IVA ex art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, il contratto di leasing può essere equiparato all’acquisto di un bene ammortizzabile solo quando, in concreto, il contratto trasferisca all’utilizzatore le caratteristiche essenziali della proprietà e l’opzione finale di acquisto rappresenti la sola scelta economicamente razionale.
- Ai fini IVA, la nozione di cessione di beni va interpretata in senso economico e non meramente giuridico: rileva il trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario e, nei leasing con effetto sostanzialmente traslativo, l’operazione può essere assimilata a un acquisto di bene di investimento.
- Il diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA non può essere escluso solo perché il bene, al momento delle spese, sia di proprietà di terzi, se il bene è strumentale all’attività d’impresa e sussiste il nesso di strumentalità, anche potenziale o di prospettiva.
- Quando una decisione di merito riconosce il rimborso IVA su beni in leasing, il giudice deve verificare in concreto i requisiti economico-contrattuali che consentono l’equiparazione del leasing a un acquisto; in mancanza di tale verifica la motivazione è incompleta rispetto al parametro normativo e unionale.
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