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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 4577 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Termine previsto nella l. n. 311 del 2004 - Inapplicabilità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva accolto l’appello principale dell’Ufficio e respinto l’appello incidentale della contribuente. Ha dedotto la violazione dell’art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005, sostenendo che la cartella relativa all’omesso versamento IVA per l’anno d’imposta 2001, con dichiarazione presentata nel 2002, era stata notificata il 22 gennaio 2007, oltre il termine di decadenza quadriennale.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo: per le dichiarazioni presentate nel 2002, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione, termine già scaduto il 22 gennaio 2007. Ha ritenuto inapplicabile il termine previsto dall’art. 1, comma 417, della l. n. 311 del 2004, perché collegato alla consegna del ruolo senza fissare un termine certo per tale consegna e quindi privo di un dies a quo efficace. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e deciso nel merito dichiarando nulla la cartella. Spese del giudizio di merito compensate; l’Agenzia è stata condannata a pagare le spese di cassazione, liquidate in euro 2.700, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005, convertito dalla l. n. 156 del 2005

    Con riferimento alle dichiarazione dell'anno 2002 per l'anno di imposta 2001, quale quella in esame, il termine non è "quinquennale", come invece si assume nella sentenza, ma quadriennale: quindi il 22 gennaio 2007, data in cui la cartella fu infine notificata, il termine di decadenza stabilito dalla norma era realmente decorso, come correttamente ai sostiene nel ricorso.

    Per le dichiarazioni presentate nel 2002 e nel 2003, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione. Il termine è decadenziale e la sua scadenza rende tardiva la notificazione.

  • Art. 1, comma 417, della l. n. 311 del 2004

    In assenza di un termine certo fissato per la consegna del ruolo, è totalmente inefficace il termine decadenziale privo di un dies a quo.

    Il termine per notificare la cartella calcolato dalla consegna del ruolo non è idoneo a garantire una decadenza effettiva se la legge non stabilisce quando il ruolo debba essere consegnato. La norma non può quindi sostituire il termine certo applicabile alla notificazione.

  • Art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 280 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 602 del 1973, art. 25 come modificato dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, "nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis".

    La notificazione della cartella conseguente alla liquidazione automatizzata deve avvenire entro un termine certo e perentorio. Per le cartelle in questione, il termine applicabile è quello stabilito dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella disciplina introdotta nel 2005.

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    Con tale pronuncia la Corte chiarì che, nei rapporti fra contribuente e fisco, ciò che conta è che l'attività esterna venga posta in essere in termine perentorio, rimanendo irrilevante le attività interne, come quella riguardante la formazione del ruolo e la sua consegna all'esattore-concessionario, considerate prive di rilievo nella dialettica del rapporto di imposta.

    Per le cartelle emesse a seguito della liquidazione prevista dall’art. 36-bis, rileva che la notificazione al contribuente avvenga entro il termine perentorio; le attività interne di formazione e consegna del ruolo non fanno decorrere un termine utile se manca una scadenza certa per il loro compimento.

  • Art. 382 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti o valutazioni di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.

Massime di principio

  • Per le cartelle derivanti dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, occorre individuare il termine di notificazione applicabile in base all’anno di presentazione della dichiarazione; per quelle presentate nel 2002 o nel 2003, il termine era il 31 dicembre del quarto anno successivo.
  • La scadenza del termine perentorio di notificazione comporta la decadenza e può condurre alla nullità della cartella; non basta che l’Amministrazione abbia avviato tempestivamente attività interne di formazione o consegna del ruolo.
  • Un termine di notificazione ancorato alla consegna del ruolo non è efficace come termine decadenziale se la legge non stabilisce una data certa entro cui il ruolo deve essere consegnato.
  • Se la controversia è già definibile sulla base dei fatti accertati e non servono ulteriori verifiche, la Cassazione può decidere direttamente nel merito, senza rinviare al giudice di merito.

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