Cassazione Civile, Ordinanza n. 05457/2025 del 01/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento dei compensi professionali spettanti all’unica avvocata dell’avvocatura comunale per attività svolta negli anni 2016-2018. La professionista aveva agito in via monitoria; il tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione del Comune, condannandolo al pagamento di euro 20.000, corrispondenti allo stanziamento previsto per il 2013 ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014. La corte d’appello aveva confermato la decisione ritenendo insindacabile nel merito la scelta del criterio di determinazione dello stanziamento di bilancio. Con il ricorso per cassazione la professionista deduceva: violazione dell’art. 9 d.l. n. 90/2014 e della normativa contabile pubblica, oltre a omesso esame di un fatto decisivo e illegittima individuazione del limite di legge; violazione dell’art. 2697 c.c. e delle regole sull’onere della prova; erroneità e illogicità della motivazione sul potere di controllo del giudice e violazione degli artt. 24 e 114 Cost., dell’art. 2909 c.c. e del principio di effettività della tutela giurisdizionale; infine violazione dell’art. 1226 c.c. in tema di liquidazione equitativa del danno. La Cassazione ha ritenuto inammissibili le doglianze formulate ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. per la conformità della decisione di merito a quella di primo grado, e comunque non più deducibili nei termini prospettati; ha quindi rigettato nel merito le ulteriori censure, affermando che la determinazione dello stanziamento previsto per i compensi degli avvocati degli enti pubblici rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e non configura un diritto soggettivo azionabile davanti al giudice ordinario, bensì un interesse legittimo devoluto alla giurisdizione amministrativa. Ha inoltre escluso qualsiasi risarcimento equitativo in mancanza di prova di una condotta illecita del datore di lavoro.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione impugnata e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 9, comma 6, del d.l. n. 90/2014 e ha escluso che la pretesa al pagamento dei compensi, nella parte dipendente dalla determinazione dello stanziamento annuo, integrasse un diritto soggettivo tutelabile davanti al giudice ordinario. Ha altresì negato il risarcimento del danno per assenza di prova di un comportamento illecito dell’ente.
Norme richiamate
i compensi professionali degli avvocati degli enti pubblici devono essere corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto, che non può superare quello relativo all'anno 2013; la determinazione di tale stanziamento è rimessa alla discrezionalità dell'ente
conversione del d.l. n. 90/2014
norma di conversione richiamata quale fonte della disciplina sui compensi degli avvocati degli enti pubblici
richiamato dalla ricorrente sul tema dell'onere della prova; la Corte non ravvisa violazioni idonee a sovvertire l'esito di merito
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
le censure sul vizio motivazionale sono dichiarate inammissibili perché la sentenza d'appello è conforme a quella di primo grado e perché il sindacato sul vizio di motivazione è ormai ristretto nei limiti attuali della norma
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla stessa ratio decidendi
le controversie concernenti posizioni di interesse legittimo derivanti da discrezionalità amministrativa rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la tutela giurisdizionale; la Corte non ne desume un diverso riparto di giurisdizione
art. 114 Cost.
richiamato dalla ricorrente senza incidere sulla conclusione della Corte
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato, ma non idoneo a superare la qualificazione della posizione come interesse legittimo
la liquidazione equitativa del danno è esclusa in mancanza di prova di una condotta illecita
Massime di principio
- Quando la pretesa economica verso un ente pubblico dipende dalla determinazione discrezionale di uno stanziamento o di un limite di bilancio, la posizione del privato non è necessariamente un diritto soggettivo, ma può integrare un interesse legittimo, con conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo.
- Il limite previsto per i compensi degli avvocati degli enti pubblici va letto in connessione con lo stanziamento dell'anno 2013, che l'ente determina secondo valutazioni prudenziali e non secondo regole vincolate e predeterminate.
- In presenza di sentenza d'appello conforme a quella di primo grado sulla medesima ratio decidendi, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti in cui opera la preclusione dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
- La liquidazione equitativa del danno richiede pur sempre la prova di un fatto illecito o di un presupposto di responsabilità; in difetto di tale prova, non può essere riconosciuto alcun risarcimento.
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