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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12538 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento ILOR relativo al 1997, con rettifica del reddito d'impresa e recupero a tassazione di costi documentati da fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti. La società aveva contestato, tra l'altro, l'inutilizzabilità delle fatture prodotte in giudizio ma non esibite durante la verifica fiscale, la tardività della notifica dell'accertamento, l'omessa pronuncia su un asserito giudicato esterno e l'insufficiente motivazione della sentenza. La Corte ha tuttavia rilevato preliminarmente che, trattandosi dell'accertamento del reddito di una società di persone, il giudizio avrebbe dovuto coinvolgere necessariamente anche tutti i soci illimitatamente responsabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato nullo l'intero giudizio di merito per mancata partecipazione al processo dei soci della società in accomandita semplice, qualificati come litisconsorti necessari. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, essendo travolta anche la decisione di primo grado, ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che dovrà integrare il contraddittorio e decidere nuovamente la controversia. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla fondatezza dell'accertamento, sull'indeducibilità dei costi o sugli altri motivi di ricorso. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi.

    L'accertamento del reddito della società di persone incide automaticamente anche sulla posizione fiscale dei soci; per questo la controversia presenta elementi comuni e non può essere definita separatamente nei confronti di soltanto alcuni soggetti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5

    I documenti, libri e registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente.

    La CTR aveva ritenuto che le fatture non esibite durante l'ispezione e prodotte soltanto in giudizio fossero prive di efficacia probatoria, salvo dimostrazione di una causa non imputabile al contribuente. La Corte di cassazione non ha però deciso definitivamente tale questione, avendo accolto il ricorso per la nullità processuale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75

    La CTR aveva richiamato la norma per ritenere indeducibili i costi non adeguatamente documentati. Anche su questo punto la Cassazione non ha espresso una valutazione definitiva.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La ricorrente aveva denunciato omessa pronuncia su alcune questioni, tra cui il giudicato esterno; tale motivo non è stato esaminato nel merito a causa della rilevata nullità del giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Sono state prospettate censure per violazione di legge, nullità della sentenza e insufficiente motivazione, ma la decisione è stata definita in via preliminare per un vizio processuale assorbente.

  • Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 14815 del 2008

    Ha affermato il principio secondo cui, nelle controversie riguardanti il reddito di società di persone e dei soci, sussiste litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, salvo questioni esclusivamente personali.

  • Codice di procedura civile, art. 102

    Pur non essendo espressamente riportato nel testo come norma applicata, il principio del litisconsorzio necessario comporta che tutti i soggetti la cui posizione è inscindibilmente collegata debbano partecipare allo stesso giudizio; in mancanza, il processo è nullo.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento fiscale riguarda il reddito di una società di persone, il giudizio deve normalmente coinvolgere la società e tutti i soci illimitatamente responsabili. L'assenza anche di uno solo può determinare la nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • La cassazione per un vizio processuale assorbente non equivale necessariamente alla vittoria definitiva sul merito: la causa viene riaperta davanti al giudice competente e le questioni sull'accertamento dovranno essere riesaminate.
  • In presenza di documenti non esibiti durante una verifica fiscale, la loro successiva produzione in giudizio può essere preclusa, salvo che il contribuente dimostri che la mancata esibizione dipendeva da una causa non imputabile o da forza maggiore.
  • La corretta instaurazione del contraddittorio tra tutti i soggetti necessari viene prima dell'esame delle questioni sostanziali, come l'esistenza delle operazioni, la deducibilità dei costi, la prescrizione o decadenza dell'accertamento e il giudicato esterno.
  • Quando una società è incorporata durante il procedimento, il successore può proseguire il giudizio, ma la successione non elimina eventuali vizi originari relativi alla mancata partecipazione dei soggetti processualmente necessari.

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