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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36258/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasceva dalla richiesta dell'INPS di ripetere i ratei di pensione di reversibilità corrisposti dopo il nuovo matrimonio della beneficiaria. I giudici di merito avevano ritenuto legittima la ripetizione, valorizzando l'omessa comunicazione all'INPS del nuovo matrimonio, considerata condotta dolosa ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 412/1991. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo: sosteneva che la Corte d'appello non avesse esaminato il motivo di appello subordinato con cui si denunciava l'errata interpretazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c. in relazione all'art. 3 del D.Lgs. Ltn. n. 39 del 1945, assumendo che la somma indebitamente richiesta dall'INPS avrebbe dovuto essere compensata con l'una tantum spettante per il passaggio a nuove nozze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura, pur formalmente proposta ex art. 360, n. 5, c.p.c., non riguardava un vizio di motivazione ma un'omessa pronuncia su una domanda subordinata, quindi un error in procedendo da denunciare ex art. 360, n. 4, c.p.c. e nei limiti dell'art. 112 c.p.c. Inoltre ha osservato che il motivo era formulato in modo generico e non consentiva di riqualificare la doglianza come omessa pronuncia. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, L. 412/1991

    l'omessa comunicazione dell'evento rilevante all'ente previdenziale integra una condotta dolosa idonea a fondare la legittimità della ripetizione dell'indebito previdenziale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    può essere invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma non per denunciare l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il corretto parametro di censura quando si deduce un error in procedendo o la nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e sulle eccezioni ritualmente proposte

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiama l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda

  • art. 1241 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la compensazione tra crediti contrapposti

  • art. 1242 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di compensazione legale

  • art. 1243 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di compensazione giudiziale

  • art. 3 del D.Lgs. Ltn. n. 39 del 1945

    richiamato dalla ricorrente quale fonte del diritto all'una tantum per il passaggio a nuove nozze

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione non va dedotto come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma come nullità della sentenza per error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c., denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • La censura per omessa pronuncia deve essere formulata in modo specifico, indicando la domanda o eccezione non esaminata e gli atti rilevanti; una deduzione generica non consente la riqualificazione del motivo di ricorso.
  • Quando il ricorso denuncia un vizio processuale che comporta nullità della decisione, il controllo di legittimità deve essere coerente con la specifica deduzione svolta e con gli oneri di indicazione e deposito degli atti posti dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.
  • In materia previdenziale, l'omessa comunicazione di un evento incidente sul diritto alla prestazione può legittimare la ripetizione dell'indebito da parte dell'ente, ove il giudice di merito accerti la condotta dolosa del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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