Cassazione Civile, Ordinanza n. 01886/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società concessionaria)
La controversia
La comunanza agraria ha impugnato davanti al giudice amministrativo due determinazioni regionali: una proroga per venticinque anni della concessione mineraria di cui era titolare una società privata per lo sfruttamento di sorgenti di acque minerali, e un’autorizzazione in sanatoria al mutamento di destinazione d’uso di terreni gravati da usi civici interessati da alcuni pozzi. In primo grado il TAR aveva accolto le censure; il Consiglio di Stato ha invece confermato l’illegittimità della sanatoria sul mutamento di destinazione d’uso, ma ha escluso che tale illegittimità travolgesse anche la proroga della concessione mineraria, riformando sul punto la sentenza di primo grado. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la comunanza agraria ha denunciato violazione dell’art. 7 c.p.a., degli artt. 2 e 3 dell’allegato E alla l. 2248/1865 e eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe "creato" una norma inesistente nel ritenere che la validità della concessione mineraria non fosse inficiata dall’illegittimità dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei terreni, così travalicando i limiti della giurisdizione. In memoria, in via subordinata, la ricorrente ha anche chiesto la formulazione d’ufficio di un principio di diritto ex art. 363, comma 3, c.p.c. su questioni attinenti agli usi civici e alla possibilità di sdemanializzazione/espropriazione di fatto dei beni gravati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività: la sentenza del Consiglio di Stato risultava notificata il 2 luglio 2021 e il ricorso per cassazione era stato notificato il 2 ottobre 2021, oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 92 c.p.a. Ha inoltre escluso di poter accogliere la richiesta di enunciazione d’ufficio del principio di diritto ex art. 363, comma 3, c.p.c., osservando che tale potere presuppone l’esercizio del sindacato della Corte sulla violazione di legge, non estensibile alle sentenze dei giudici speciali, ricorribili in cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle parti controricorrenti e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura di eccesso di potere giurisdizionale; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile per tardività.
artt. 2 e 3, all. E, l. 20 marzo 1865, n. 2248
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della dedotta invasione della sfera giurisdizionale; non esaminati nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 12 l. 16 giugno 1927, n. 1766
Indicata quale base del provvedimento di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da usi civici.
È il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato; nel caso concreto è stato ritenuto spirato prima della notificazione del ricorso.
Il potere di enunciazione d’ufficio del principio di diritto può essere esercitato solo quando la Corte si pronunci nell’esercizio del proprio sindacato sulla violazione di legge; non è utilizzabile nei ricorsi contro sentenze dei giudici speciali ricorribili solo per motivi di giurisdizione.
Richiamato con riferimento al deposito dell’atto di costituzione dell’Avvocatura dello Stato per l’eventuale partecipazione all’udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nei giudizi di cassazione avverso sentenze dei giudici speciali, il controllo della Corte è limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione; non è quindi possibile utilizzare il ricorso per ottenere una revisione di merito sotto forma di denunzia di violazione di legge.
- Il potere della Corte di enunciare d’ufficio il principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c. presuppone che la declaratoria di inammissibilità intervenga nell’ambito del sindacato di legittimità per violazione di legge, e non opera quando il ricorso è diretto contro sentenze del giudice speciale per le quali la cassazione è ammessa solo per motivi attinenti alla giurisdizione.
- La tardività del ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato comporta l’inammissibilità del gravame, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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