Cassazione Civile, Ordinanza n. 03575/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per l'anno d'imposta 2008, a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, con la quale veniva recuperato a tassazione IRES per omesso o carente versamento, mediante disconoscimento dello scomputo di ritenute indicate al rigo RN15 della dichiarazione. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che le somme contestate corrispondevano a ritenute regolarmente effettuate da una società portoghese, acquirente in esclusiva di marchi della contribuente, e aveva prodotto in giudizio documentazione a sostegno. La CTP accoglieva il ricorso. La CTR rigettava l'appello dell'Ufficio ritenendo, da un lato, che la questione dell'art. 165 TUIR fosse estranea al thema decidendum perché non specificamente posta in primo grado e, dall'altro, che la contribuente avesse adeguatamente provato il credito d'imposta maturato, mai contestato dall'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 57, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il motivo di appello sull'art. 165 TUIR non fosse nuovo ma mera difesa contro la qualificazione data dalla contribuente alle somme indicate come ritenute; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione, già sollevata nei gradi di merito, che comunque il credito d'imposta non spettasse perché il reddito estero indicato era stato integralmente azzerato da perdite di pari importo; 3) violazione dell'art. 165 TUIR, censurando la ricostruzione dei giudici di merito sia quanto alla qualificazione delle somme, sia quanto alla ritenuta sussistenza del credito non contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che le doglianze dell'Ufficio non fossero domande nuove ma mere difese nel perimetro del thema decidendum originariamente introdotto dalla contribuente; ha inoltre ritenuto fondato il rilievo di omessa pronuncia/erronea delimitazione della controversia da parte della CTR. Il terzo motivo, relativo direttamente all'art. 165 TUIR, è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973
La cartella derivava da controllo formale della dichiarazione e dal conseguente disconoscimento dello scomputo delle ritenute indicate dal contribuente.
La Corte considera che la questione della corretta qualificazione delle somme e della spettanza del credito d'imposta rientrava nel tema della controversia; il motivo sul merito della norma è stato però assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.
art. 57, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La Corte esclude che nel caso vi fosse un motivo nuovo in appello: le difese dell'Ufficio sulla corretta qualificazione delle somme e sulla spettanza del credito costituivano mere difese e non mutamento della causa petendi.
La censura dell'Agenzia è stata ritenuta fondata nella sostanza perché la CTR ha omesso di considerare una questione già dedotta e rilevante, affermando impropriamente la non pertinenza del motivo di appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi relativi a nullità della sentenza per violazione processuale e omessa pronuncia.
Massime di principio
- Nel processo tributario non integra motivo nuovo in appello la deduzione dell'Ufficio che, a fronte di documentazione prodotta per la prima volta in giudizio dal contribuente, si limiti a contestarne la corretta qualificazione giuridica o la spettanza sostanziale del beneficio invocato, quando la questione resti entro il perimetro del fatto fiscale originariamente contestato.
- Ai fini dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, occorre distinguere tra nova vietata e mere difese: non è domanda nuova la diversa qualificazione della medesima posta fiscale già oggetto di contestazione.
- La CTR non può qualificare come estranea una questione che costituisca lo sviluppo difensivo della pretesa fiscale già introdotta con il ricorso originario; se la controversia riguarda la legittimità sostanziale di un credito o di una detrazione, sono ammissibili le difese dell'Ufficio sulla sua corretta configurazione e spettanza.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare una questione decisiva già ritualmente dedotta dalle parti, la sentenza è cassabile per violazione dell'art. 112 c.p.c.; se il capo sulla questione assorbita o non esaminata è centrale, la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
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