Cassazione Penale, Ordinanza n. 05537/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, già ritenuto responsabile in primo e secondo grado di una contravvenzione prevista dal codice della strada, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. In fatto, dalla motivazione richiamata risulta che l'imputato era stato osservato da operanti di polizia mentre svolgeva condotte tipiche dell'attività di parcheggiatore abusivo: indicava agli automobilisti dove parcheggiare e si dava a fuga alla vista degli agenti. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992, contestando la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo la configurabilità della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici, fondata su elementi coerenti con le risultanze processuali. Quanto al secondo motivo, lo ha reputato generico e comunque infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso l'art. 131-bis c.p. per la reiterazione della condotta, trattandosi di fatto abituale non compatibile con la causa di non punibilità. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992
La contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore è integrata quando il soggetto, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo, venga nuovamente colto nell'atto di svolgere l'attività senza autorizzazione; non è necessario accertare la ricezione di denaro o altra utilità come corrispettivo.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il reato presenti condotte abituali e reiterate; la valutazione va compiuta complessivamente e la tenuità dei singoli segmenti perde rilievo.
Non citato espressamente; il richiamo alla motivazione congrua della sentenza impugnata evidenzia il controllo di legittimità limitato alla tenuta logica della motivazione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per la contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore abusivo è sufficiente accertare la reiterata condotta di gestione abusiva degli stalli o di indirizzo degli automobilisti, non essendo elemento costitutivo la prova dell'effettivo pagamento.
- In sede di cassazione è preclusa la rivalutazione del fatto e della prova: il ricorso non può tradursi in una diversa lettura degli elementi istruttori già apprezzati dai giudici di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile ai reati caratterizzati da condotte abituali o reiterate, perché l'apprezzamento deve essere unitario e non frazionato sui singoli episodi.
- Un motivo di ricorso che si limita a contestare in modo generico le valutazioni di merito o la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità quando la sentenza impugnata abbia già motivato in modo coerente sul punto.
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