Cassazione Civile, Ordinanza n. 33637/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una banca aveva concesso un finanziamento garantito da ipoteca volontaria su beni di una società poi fallita. In occasione di un atto di assegnazione di beni ai soci, uno dei soci aveva assunto l'accollo delle residue rate del mutuo. Successivamente l'atto di assegnazione era stato revocato con sentenza passata in giudicato in sede di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. La banca, ritenendo che solo con quel giudicato fosse emerso il diritto di far valere il credito verso la massa, aveva presentato una domanda di ammissione tardiva al passivo in via ipotecaria; il giudice delegato e poi il tribunale avevano dichiarato l'istanza inammissibile, reputando non giustificata la tardività perché la società fallita era rimasta obbligata in solido, non essendo l'accollo liberatorio. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 1273 e 1362 c.c. e dell'art. 101, ultimo comma, l.fall., sostenendo che la clausola negoziale non consentiva di escludere la natura liberatoria dell'accollo e che il credito sarebbe diventato azionabile in concorso solo dopo il giudicato revocatorio; dall'altro, ha denunciato la violazione degli artt. 1273, comma 3, e 1293 c.c. e dell'art. 101, ultimo comma, l.fall., affermando che, anche in caso di accollo non liberatorio, il creditore avrebbe dovuto prima rivolgersi all'accollante e che il credito verso l'accollato sarebbe stato comunque condizionato alla preventiva escussione dell'obbligato principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo chiedesse un nuovo apprezzamento dei fatti per ricavare la natura liberatoria dell'accollo, attività non consentita in sede di legittimità sotto la rubrica della violazione di legge. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura non colpiva la ratio decidendi del decreto impugnato, poiché il tribunale aveva fondato il rigetto sulla perdurante obbligazione solidale della fallita e sulla conseguente necessità di proporre l'insinuazione già dal momento della conoscenza del fallimento, eventualmente con riserva, senza che la successiva revoca dell'atto di assegnazione fosse decisiva. La Corte ha inoltre richiamato la disciplina dell'ammissione con riserva dei crediti condizionati e dei crediti azionabili solo previa escussione di un obbligato principale. È stata quindi confermata la condanna della banca alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma; secondo comma; terzo comma
L'adesione del creditore all'accollo produce liberazione del debitore originario solo se ciò sia previsto come condizione espressa della stipulazione o se vi sia una dichiarazione espressa di liberazione; in mancanza, il debitore originario resta obbligato, anche solidalmente con l'accollante.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere una diversa interpretazione dell'assetto negoziale; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione perché la censura mira a un nuovo esame del fatto.
art. 101, ultimo comma, legge fall.
La causa non imputabile deve giustificare la tardiva insinuazione; nel caso concreto la Corte conferma che la banca avrebbe potuto insinuarsi tempestivamente, eventualmente con riserva.
art. 98 legge fall.
Norma processuale che regola l'opposizione allo stato passivo, richiamata per l'impugnazione del decreto del tribunale.
art. 96, comma 3, n. 1, legge fall.
Prevede l'ammissione con riserva dei crediti condizionali e di quelli che non possono essere fatti valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale.
art. 55 legge fall.
Tra i crediti condizionali sono ricompresi quelli azionabili solo previa escussione di un obbligato principale.
È la norma sulla revocatoria ordinaria richiamata per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di assegnazione ai soci.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta e non il riesame della fattispecie concreta.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo giudizio sul fatto o una diversa lettura delle risultanze istruttorie: il sindacato della Cassazione riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della norma, non la ricostruzione della fattispecie concreta.
- L'accollo del debito non è liberatorio per il debitore originario se la volontà di liberarlo non risulta espressamente dal regolamento negoziale o da una dichiarazione scritta del creditore; in difetto, il debitore originario conserva l'obbligazione, anche in solido con l'accollante.
- Quando il debitore originario resta obbligato in solido per effetto di un accollo non liberatorio, il creditore non può attendere l'esito di vicende successive per insinuarsi al passivo, ma deve attivarsi tempestivamente; se il credito è soggetto a condizioni o alla preventiva escussione di altro obbligato, la domanda può essere proposta con riserva.
- La tardiva insinuazione al passivo è ammissibile solo se il ritardo dipende da una causa non imputabile al creditore; non è sufficiente invocare un mutamento successivo della situazione giuridica se il credito era già astrattamente azionabile contro il fallito.
- Il credito che possa essere fatto valere contro il fallito solo previa escussione di un obbligato principale rientra tra i crediti condizionali ammissibili con riserva nello stato passivo.
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