Cassazione Civile, Ordinanza n. 25034/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal trattamento pensionistico integrativo riconosciuto a un ex dipendente di un ente creditizio, rispetto al quale un precedente giudicato aveva accertato il diritto alla perequazione automatica per un determinato periodo. Dopo la trasformazione del vecchio regime in fondo pensione complementare e la successiva capitalizzazione della pensione integrativa, il pensionato ha chiesto alla banca e al fondo il pagamento di ulteriori differenze, sostenendo che la quota perequativa riconosciuta dal giudicato fosse un credito autonomo, distinto dalla restante pensione integrativa e non ricompreso nella capitalizzazione. In cassazione ha denunciato, con nove motivi, violazione del giudicato, errori nell'interpretazione dell'oggetto della capitalizzazione e della volontà negoziale, omissioni motivazionali, e ha sostenuto che non vi fosse alcuna rinuncia espressa al diritto accertato con sentenza passata in giudicato. I controricorrenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato deducendo un vizio di omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo all'estinzione del diritto per intervenuta capitalizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte d'appello secondo cui la domanda proposta mirava all'adempimento mensile di differenze pensionistiche successive alla capitalizzazione, e non alla revisione del quantum della somma capitalizzata. La perequazione riconosciuta dal precedente giudicato era una componente della pensione integrativa e, una volta intervenuta la capitalizzazione, la prestazione periodica si era estinta, senza necessità di una specifica rinuncia. Poiché la pretesa azionata riguardava una prestazione periodica non più dovuta dopo la liquidazione una tantum, la domanda è stata ritenuta infondata nei termini concretamente proposti. È stato quindi assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza sul punto.
Norme richiamate
richiamato in tema di giudicato sostanziale, ma ritenuto non violato poiché la domanda non coincideva con l'adempimento del credito già giudicato autonomo, bensì con differenze su una prestazione periodica estinta dalla capitalizzazione
richiamato per il giudicato formale; la Corte esclude che la sentenza impugnata ne abbia mal interpretato l'efficacia
invocati dal ricorrente in tema di inadempimento, ma le doglianze sono respinte perché riferite a un obbligo periodico non più attuale dopo la capitalizzazione
richiamati dal ricorrente senza incidere sull'esito, poiché la controversia non viene qualificata come risoluzione contrattuale ma come pretesa di pagamento di somme pensionistiche
richiamati dal ricorrente, ma non decisivi nella motivazione della Corte
richiamato dal ricorrente in relazione alla rinuncia dei diritti del lavoratore/pensionato; la Corte esclude comunque che la capitalizzazione integri una rinuncia espressa necessaria
richiamato per vizio di motivazione apparente; la Corte ritiene invece che la motivazione della sentenza d'appello sia comprensibile e coerente
richiamati in relazione a ultrapetizione/omessa pronuncia e applicazione della norma; la Corte ritiene correttamente individuato il petitum
invocati come norme sulla nullità processuale, ma le censure sono respinte
richiamati per l'interpretazione dell'adesione alla capitalizzazione e della volontà negoziale
richiamati in tema di validità/oggetto dell'accordo di capitalizzazione
richiamati per l'interpretazione del consenso alla capitalizzazione e dello Statuto del Fondo
richiamato in tema di adempimento con prestazione diversa e capitalizzazione
richiamato nel novero delle norme sull'obbligazione e sui pagamenti periodici, senza specifica autonomia decisiva
richiamato con riferimento alla rinuncia/transazione, ma la Corte non ravvisa una rinuncia espressa al diritto
richiamati in relazione a novazione e rinuncia, escluse in fatto dalla Corte
richiamato nel contesto della dedotta rinuncia/estinzione, ma non accolto
invocato per sostenere la vessatorietà di obblighi/adesioni, senza accoglimento
invocato insieme alle clausole contrattuali predisposte unilateralmente, senza esito favorevole
richiamato in tema di interpretazione contra stipulatorem, ma non decisivo
art. 47 dello Statuto del Fondo
interpretato dalla Corte nel senso che la pensione integrativa, una volta capitalizzata, si estingue come prestazione periodica e tutte le sue componenti rientrano nella liquidazione una tantum
art. 1, co. 6 dello Statuto del Fondo
richiamato dal ricorrente per sostenere l'estraneità del credito giudicato alla capitalizzazione, ma non accolto
richiamato per il rinvio ai precedenti argomentativi della Corte
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando una domanda giudiziale è costruita come pretesa di esatto adempimento di un obbligo accertato da giudicato, il giudice deve verificare il contenuto sostanziale della domanda; se la pretesa riguarda in realtà ratei successivi di una prestazione già estinta per capitalizzazione, il giudicato sul diritto originario non consente di superare gli effetti estintivi della nuova modalità satisfattiva.
- La capitalizzazione di una pensione integrativa determina l'estinzione della prestazione periodica e ricomprende le sue componenti accessorie o perequative, salvo che sia dedotto e provato un autonomo e diverso diritto non incluso nell'oggetto della liquidazione una tantum.
- Per sottrarsi agli effetti estintivi della capitalizzazione non basta invocare la mancata rinuncia espressa al credito o la pendenza di contenziosi precedenti: occorre che il diritto azionato sia realmente distinto e rimanga estraneo all'oggetto dell'accordo di capitalizzazione.
- Le censure di violazione del giudicato, di omessa pronuncia e di motivazione apparente non sono fondate quando la sentenza impugnata abbia correttamente individuato petitum e causa petendi e abbia reso una motivazione idonea a chiarire che la domanda investe una prestazione non più dovuta.
- Se la controversia riguarda non il ricalcolo della somma capitalizzata ma il pagamento di importi periodici per un tempo successivo alla capitalizzazione, la domanda è infondata perché la pretesa si riferisce a un trattamento pensionistico non più in godimento.
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