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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25034/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal trattamento pensionistico integrativo riconosciuto a un ex dipendente di un ente creditizio, rispetto al quale un precedente giudicato aveva accertato il diritto alla perequazione automatica per un determinato periodo. Dopo la trasformazione del vecchio regime in fondo pensione complementare e la successiva capitalizzazione della pensione integrativa, il pensionato ha chiesto alla banca e al fondo il pagamento di ulteriori differenze, sostenendo che la quota perequativa riconosciuta dal giudicato fosse un credito autonomo, distinto dalla restante pensione integrativa e non ricompreso nella capitalizzazione. In cassazione ha denunciato, con nove motivi, violazione del giudicato, errori nell'interpretazione dell'oggetto della capitalizzazione e della volontà negoziale, omissioni motivazionali, e ha sostenuto che non vi fosse alcuna rinuncia espressa al diritto accertato con sentenza passata in giudicato. I controricorrenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato deducendo un vizio di omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo all'estinzione del diritto per intervenuta capitalizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte d'appello secondo cui la domanda proposta mirava all'adempimento mensile di differenze pensionistiche successive alla capitalizzazione, e non alla revisione del quantum della somma capitalizzata. La perequazione riconosciuta dal precedente giudicato era una componente della pensione integrativa e, una volta intervenuta la capitalizzazione, la prestazione periodica si era estinta, senza necessità di una specifica rinuncia. Poiché la pretesa azionata riguardava una prestazione periodica non più dovuta dopo la liquidazione una tantum, la domanda è stata ritenuta infondata nei termini concretamente proposti. È stato quindi assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza sul punto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di giudicato sostanziale, ma ritenuto non violato poiché la domanda non coincideva con l'adempimento del credito già giudicato autonomo, bensì con differenze su una prestazione periodica estinta dalla capitalizzazione

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per il giudicato formale; la Corte esclude che la sentenza impugnata ne abbia mal interpretato l'efficacia

  • artt. 1218 ss. c.c.

    invocati dal ricorrente in tema di inadempimento, ma le doglianze sono respinte perché riferite a un obbligo periodico non più attuale dopo la capitalizzazione

  • artt. 1453 ss. c.c.

    richiamati dal ricorrente senza incidere sull'esito, poiché la controversia non viene qualificata come risoluzione contrattuale ma come pretesa di pagamento di somme pensionistiche

  • artt. 2043 ss. c.c.

    richiamati dal ricorrente, ma non decisivi nella motivazione della Corte

  • art. 2113 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla rinuncia dei diritti del lavoratore/pensionato; la Corte esclude comunque che la capitalizzazione integri una rinuncia espressa necessaria

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    richiamato per vizio di motivazione apparente; la Corte ritiene invece che la motivazione della sentenza d'appello sia comprensibile e coerente

  • artt. 99, 112 e 113 c.p.c.

    richiamati in relazione a ultrapetizione/omessa pronuncia e applicazione della norma; la Corte ritiene correttamente individuato il petitum

  • artt. 156, co. 2 e 161 c.p.c.

    invocati come norme sulla nullità processuale, ma le censure sono respinte

  • artt. 1326 ss. c.c.

    richiamati per l'interpretazione dell'adesione alla capitalizzazione e della volontà negoziale

  • artt. 1346 ss. c.c.

    richiamati in tema di validità/oggetto dell'accordo di capitalizzazione

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati per l'interpretazione del consenso alla capitalizzazione e dello Statuto del Fondo

  • art. 1197 c.c.

    richiamato in tema di adempimento con prestazione diversa e capitalizzazione

  • art. 1285 c.c.

    richiamato nel novero delle norme sull'obbligazione e sui pagamenti periodici, senza specifica autonomia decisiva

  • art. 1966 c.c.

    richiamato con riferimento alla rinuncia/transazione, ma la Corte non ravvisa una rinuncia espressa al diritto

  • artt. 1230 e 1236 ss. c.c.

    richiamati in relazione a novazione e rinuncia, escluse in fatto dalla Corte

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato nel contesto della dedotta rinuncia/estinzione, ma non accolto

  • art. 1341, co. 2 c.c.

    invocato per sostenere la vessatorietà di obblighi/adesioni, senza accoglimento

  • art. 1342 c.c.

    invocato insieme alle clausole contrattuali predisposte unilateralmente, senza esito favorevole

  • art. 1370 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione contra stipulatorem, ma non decisivo

  • art. 47 dello Statuto del Fondo

    interpretato dalla Corte nel senso che la pensione integrativa, una volta capitalizzata, si estingue come prestazione periodica e tutte le sue componenti rientrano nella liquidazione una tantum

  • art. 1, co. 6 dello Statuto del Fondo

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'estraneità del credito giudicato alla capitalizzazione, ma non accolto

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti argomentativi della Corte

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando una domanda giudiziale è costruita come pretesa di esatto adempimento di un obbligo accertato da giudicato, il giudice deve verificare il contenuto sostanziale della domanda; se la pretesa riguarda in realtà ratei successivi di una prestazione già estinta per capitalizzazione, il giudicato sul diritto originario non consente di superare gli effetti estintivi della nuova modalità satisfattiva.
  • La capitalizzazione di una pensione integrativa determina l'estinzione della prestazione periodica e ricomprende le sue componenti accessorie o perequative, salvo che sia dedotto e provato un autonomo e diverso diritto non incluso nell'oggetto della liquidazione una tantum.
  • Per sottrarsi agli effetti estintivi della capitalizzazione non basta invocare la mancata rinuncia espressa al credito o la pendenza di contenziosi precedenti: occorre che il diritto azionato sia realmente distinto e rimanga estraneo all'oggetto dell'accordo di capitalizzazione.
  • Le censure di violazione del giudicato, di omessa pronuncia e di motivazione apparente non sono fondate quando la sentenza impugnata abbia correttamente individuato petitum e causa petendi e abbia reso una motivazione idonea a chiarire che la domanda investe una prestazione non più dovuta.
  • Se la controversia riguarda non il ricalcolo della somma capitalizzata ma il pagamento di importi periodici per un tempo successivo alla capitalizzazione, la domanda è infondata perché la pretesa si riferisce a un trattamento pensionistico non più in godimento.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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