Cassazione Civile, Ordinanza n. 15146/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti della società correntista e di vari garanti personali per il saldo di un conto corrente affidato. I fideiussori, dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e in appello, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: nullità della sentenza e del contratto di fideiussione per violazione dell’art. 2 della legge antitrust n. 287/1990. Sostenevano che la fideiussione prestata fosse una fideiussione omnibus conforme allo schema ABI contenente clausole ritenute anticoncorrenziali dalla Banca d’Italia nel provvedimento n. 55/2005 (clausole di sopravvenienza, reviviscenza e rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c.), e che la Corte d’appello avesse errato nel non dichiararne la nullità, richiamando la giurisprudenza che riconosce la nullità dei contratti "a valle" di intese illecite "a monte".
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via principale, che la dedotta nullità del contratto non poteva essere scrutinata in sede di legittimità perché i fatti costitutivi della nullità e il contenuto delle clausole asseritamente abusive non risultavano adeguatamente allegati e introdotti nel giudizio di merito nei termini richiesti dall’art. 366, n. 6, c.p.c. Inoltre, ha osservato che, anche a voler ritenere accertati i presupposti fattuali, la giurisprudenza delle Sezioni Unite esclude la nullità totale del contratto di fideiussione “a valle” di un’intesa antitrust, potendo al più configurarsi una nullità parziale limitata alle sole clausole riproduttive dello schema vietato, salvo prova dell’interdipendenza dell’intero assetto negoziale dalla parte nulla. Nel caso concreto mancava sia una domanda specifica di nullità totale supportata dalle necessarie allegazioni, sia una richiesta coerente di accertamento della nullità parziale. Conseguentemente, sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
invocato dai ricorrenti come parametro del motivo, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto dei presupposti processuali e di allegazione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte richiede l’indicazione puntuale del dove e come i fatti e le clausole rilevanti siano stati allegati nel giudizio di merito; la mera produzione documentale non basta
in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, l’impugnazione va proposta contro il soggetto originariamente parte del rapporto, potendo essere estesa anche al cessionario
vieta le intese restrittive della concorrenza; può fondare la nullità delle clausole contrattuali che riproducono l’intesa illecita
richiamato come una delle clausole dello schema ABI ritenute anticoncorrenziali nel provvedimento della Banca d’Italia
in caso di nullità delle sole clausole antitrust, la sanzione resta di regola parziale, con conservazione del resto del contratto
art. 101 TFUE
insieme all’art. 2 l. n. 287/1990 costituisce il parametro antitrust per la nullità parziale dei contratti di fideiussione a valle
art. 2, comma 3, l. n. 287/1990
consente di ricondurre la nullità alle sole clausole anticoncorrenziali, non all’intero contratto, salvo prova dell’interdipendenza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
previsto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
richiamato per la liquidazione delle spese di lite
Massime di principio
- La nullità dedotta in cassazione deve poggiare su fatti costitutivi già introdotti e allegati nel giudizio di merito: la sola produzione del documento non equivale ad allegazione del contenuto fattuale rilevante.
- In tema di fideiussioni conformi allo schema ABI, la conseguenza ordinaria dell’intesa anticoncorrenziale è la nullità parziale delle sole clausole riproduttive dell’intesa vietata; la nullità dell’intero contratto è eccezionale e richiede prova dell’interdipendenza dell’assetto negoziale dalla clausola nulla.
- Il giudice può rilevare d’ufficio la nullità anche in grado di appello o in cassazione, ma soltanto se i fatti rilevanti siano già emersi nel processo; non può introdurre d’ufficio nuovi fatti o nuove allegazioni.
- Chi invoca la nullità totale di un contratto a valle di un’intesa antitrust deve allegare e dimostrare specificamente che la parte restante del contratto non avrebbe autonoma vita negoziale senza la clausola nulla.
- Nel giudizio di legittimità, una censura che miri alla nullità di clausole contrattuali è inammissibile se non indica con precisione dove tali clausole siano state dedotte e discusse nei gradi di merito.
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