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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26289/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere due distinti reati (detenzione ai fini di spaccio e tentata cessione) collegati dalla continuazione. Secondo la ricorrente la detenzione della sostanza da cui è stata prelevata una piccola quantità per tentare la cessione integra un unico reato, poiché le fasi di detenzione e tentata cessione della medesima sostanza non sono ontologicamente né cronologicamente separabili quando sono poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità nel medesimo contesto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione plurima dei reati, ritenendo che le condotte di detenzione e di tentata cessione, nel caso concreto, si riferivano alla stessa sostanza e sono state poste in essere nello stesso contesto spazio-temporale senza soluzione di continuità, per cui dovevano considerarsi un unico reato ex art. 73 T.U. Stup. (ipotesi di lieve entità). La Corte ha quindi determinato direttamente il trattamento sanzionatorio (ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p.), fissandolo in 8 mesi di reclusione e euro 16.000 di multa.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. Stupefacenti), comma 5

    La fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5 costituisce un'ipotesi autonoma con pena unica; quando detenzione e cessione riguardano la stessa sostanza e sono realizzate senza apprezzabili soluzioni di continuità, perdono la loro individualità e vanno considerate come un unico reato, anche se sono presenti sostanze tabellarmente eterogenee.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. Stupefacenti), comma 1

    Richiamato implicitamente per distinguerne la diversa disciplina rispetto al comma 5; la tipologia di sostanza incide sulla fattispecie penale solo nei casi in cui non ricorra la configurazione di lieve entità complessiva.

  • art. 56 cod. pen.

    Norma richiamata nell'imputazione originaria (concorso di persone); non è stata la base della decisione sulla unitarietà delle condotte, che si è fondata sull'art. 73 T.U. Stup.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma relativa all'aumento di pena per il concorso di reati o circostanze aggravanti; la Corte ha ritenuto improprio l'aumento applicato dal giudice di merito nell'ottica della riconsiderazione dell'unicità del reato.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamata in relazione alle valutazioni sui concorsi normativi e sugli aumenti: la Corte ha escluso l'applicazione dell'aumento richiamato dal giudice di merito.

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non è necessario esercitare discrezionalità, di provvedere direttamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio senza rinvio; applicata qui per fissare la pena dopo aver annullato la pluralità di reati.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 3, n.23759 del 10/02/2023 (El Khaddach)

    Principio che le diverse condotte previste dall'art. 73 T.U. Stup. perdono la loro individualità se sono manifestazioni della stessa sostanza e poste in essere contestualmente o senza apprezzabile soluzione di continuità.

  • Giurisprudenza citata: Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Principio che la detenzione, nel medesimo contesto, di sostanze tabellarmente eterogenee può integrare un unico reato se complessivamente qualificabile come fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 3, n.3323 del 17/11/2021 (Bruno)

    Conferma che le diverse condotte previste dall'art. 73 perdono individualità quando si riferiscono alla stessa sostanza e mirano a un unico fine, se consumate senza apprezzabili soluzioni di continuità.

Massime di principio

  • Quando detenzione e cessione (anche tentata) riguardano la stessa sostanza e sono realizzate nello stesso contesto spazio-temporale senza soluzione di continuità, vanno considerate come un unico reato ai sensi dell'art. 73 T.U. Stup., specie nella configurazione di lieve entità (comma 5).
  • La presenza di più tipologie di droga sulla stessa persona non comporta automaticamente la sussistenza di più reati: se il fatto complessivo rientra nella lieve entità, le sostanze eterogenee possono essere considerate nell'unitarietà del reato.
  • Per distinguere pluralità di reati occorre dimostrare separazione ontologica, cronologica o un diverso fine perseguito per ciascuna condotta (es. attività autonome e scollegate tra loro).
  • La Corte di Cassazione può, quando non è richiesta valutazione discrezionale, determinare direttamente il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., evitando il rinvio al giudice di merito.
  • In fase di impugnazione è utile focalizzare l'attenzione sulla continuità temporale e funzionale delle condotte e sul rapporto tra la sostanza oggetto della detenzione e quella oggetto di cessione per ottenere il riconoscimento dell'unitarietà del fatto.

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