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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33312/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ispettorato del lavoro aveva irrogato alla titolare di una ditta di autotrasporto una sanzione amministrativa, con spese, per contestate irregolarità relative a quattro lavoratori. L'interessata proponeva opposizione e otteneva in primo grado solo un parziale accoglimento, con riduzione della sanzione; la Corte d'appello confermava. In cassazione venivano dedotti quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 116 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché motivazione apparente, per avere la Corte territoriale ritenuto provata l'esistenza di prestazioni lavorative 'in nero' di un lavoratore e, secondo la ricorrente, avere male applicato l'onere della prova; (2) ancora violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e motivazione apparente, per la ritenuta attendibilità/inattendibilità di alcuni testimoni senza risposta alle censure d'appello; (3) violazione di legge per non avere riconosciuto efficacia di giudicato esterno a una sentenza del Tribunale di Modena resa in un giudizio tra la stessa ricorrente e l'INPS, relativo a un avviso di addebito fondato sul medesimo verbale ispettivo; (4) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio di causalità, per la regolazione delle spese disposta in relazione al parziale accoglimento dell'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi due motivi, osservando che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che non ricorreva alcuna motivazione mancante o meramente apparente. Ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento del materiale istruttorio; analogamente, la censura sugli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in casi specifici non ricorrenti. Il terzo motivo è stato respinto perché il giudicato formatosi nel diverso giudizio contro l'INPS non spiegava efficacia nel rapporto con l'Ispettorato del lavoro, trattandosi di rapporti autonomi e di res inter alios acta. Il quarto motivo è stato respinto poiché la Corte ha confermato correttamente la compensazione/riparto delle spese in presenza di soccombenza parziale, essendo l'opposizione stata accolta solo per tre dei quattro lavoratori contestati. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; il vizio motivazionale è oggi censurabile solo nei limiti della motivazione mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a soggetto diverso da quello onerato, non anche quando si contesti l'apprezzamento delle prove raccolte.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dai limiti di legge, oppure abbia attribuito valore di prova legale a elementi liberamente valutabili, non già per contestare la mera valutazione del compendio istruttorio.

  • art. 244 c.p.c.

    La scelta e la valutazione dell'attendibilità dei testimoni rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza integra il criterio normale di regolazione delle spese, con condanna della parte totalmente soccombente.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    In caso di soccombenza reciproca o parziale il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese; la valutazione delle proporzioni rientra nel suo discrezionale apprezzamento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sotto le spoglie della violazione di legge quando la censura mira soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto se il giudice ha invertito il riparto dell'onere probatorio; se invece ha semplicemente ritenuto non assolto l'onere da parte del soggetto gravato, la censura attiene al merito probatorio.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiede che sia indicato un uso processualmente scorretto della prova; non basta contestare che il giudice abbia preferito alcune risultanze ad altre.
  • Il giudizio di attendibilità dei testimoni e la selezione delle prove ritenute decisive sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non necessitano di confutazione analitica di tutte le risultanze contrarie.
  • Il giudicato formatosi in un diverso giudizio non spiega efficacia riflessa quando il rapporto giuridico deciso e quello del nuovo processo siano autonomi e non vi sia un effettivo rapporto di pregiudizialità.
  • In tema di spese, il parziale accoglimento della domanda o dell'opposizione legittima la compensazione totale o parziale, restando la quantificazione delle quote rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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