Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21942/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una precedente sentenza passata in giudicato che aveva dichiarato la nullità, nei confronti delle lavoratrici, del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra la società originaria e altra società, con conseguente persistenza dei rapporti di lavoro in capo al cedente e ordine di ripristino delle mansioni equivalenti. Le lavoratrici hanno poi agito per ottenere le differenze economiche tra quanto avrebbero percepito se la cessione non fosse avvenuta e quanto percepito dal cessionario nel periodo di illegittima esternalizzazione, con riferimento a voci retributive come ticket restaurant, premio di risultato e proventi di vendita di azioni. La Corte d'appello ha accolto la domanda e condannato la società al pagamento delle somme dovute. In cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., sostenendo che il giudice non poteva fondare la decisione su elementi materiali diversi da quelli costitutivi della pretesa e che le lavoratrici non avevano allegato e provato tutti gli elementi necessari per configurare un danno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto, in linea di principio, la possibilità per il giudice di merito di riqualificare giuridicamente la domanda ai sensi del principio iura novit curia, senza violare il divieto di ultra o extra petizione, purché non muti i fatti costitutivi della pretesa. Ha però rilevato che, nel caso concreto, la questione della qualificazione della domanda non era decisiva, perché non erano stati prospettati in giudizio problemi di aliunde perceptum, compensatio lucri cum damno o mora, e la Corte territoriale aveva comunque accertato in fatto, con valutazione della prova non sindacabile in cassazione, che le differenze economiche rivendicate spettavano sulla base della documentazione prodotta. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    consente al giudice di attribuire una diversa qualificazione giuridica ai fatti e alla domanda, ricercando le norme applicabili alla fattispecie concreta

  • art. 112 c.p.c.

    impone il divieto di ultra ed extra petizione, vietando al giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda o mutando i fatti costitutivi della pretesa

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità da inadempimento

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la sussistenza del danno conseguenza immediata e diretta

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    la valutazione della prova compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi ammesso

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il principio iura novit curia consente al giudice di riqualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti e la domanda proposta, applicando le norme corrette anche se non richiamate dalle parti, purché restino immutati i fatti costitutivi dedotti in giudizio.
  • Il divieto di ultra o extra petizione è violato solo quando il giudice attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto o decida sulla base di fatti costitutivi diversi da quelli allegati, non quando operi una diversa qualificazione giuridica della medesima vicenda fattuale.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un accertamento in fatto relativo all'esistenza del credito o del danno, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non affetta dai vizi dedotti nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
  • Se in giudizio non sono stati introdotti specifici temi come aliunde perceptum, compensatio lucri cum damno o mora, la controversia sulla qualificazione della domanda può risultare non decisiva ai fini dell'esito della pretesa economica.
  • In presenza di una precedente pronuncia passata in giudicato che abbia accertato l'illegittimità di una cessione di ramo d'azienda e la permanenza del rapporto in capo al cedente, le differenze economiche maturate possono essere riconosciute sulla base dell'effettivo trattamento retributivo risultante dalle prove documentali

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.