Cassazione Civile, Ordinanza n. 05450/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di tre avvisi di accertamento catastale relativi a tre immobili nei territori di Ragusa e Santa Croce Camerina, di proprietà di una società che aveva installato impianti fotovoltaici. L’ufficio aveva attribuito una nuova rendita catastale diversa da quella proposta dalla contribuente nelle dichiarazioni di variazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della società; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento degli avvisi, ritenendo insufficienti le circostanze addotte dall’ufficio e inutilizzabili i documenti prodotti per la prima volta in appello (relazione tecnica di stima, prontuario dei valori medi con appendici e allegati tecnici). L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, sostenendo che in appello nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti e che il giudice di merito aveva erroneamente equiparato tali documenti a nuove prove costituende, reputandone preclusa l’acquisizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha chiarito che, nel processo tributario, l’art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, senza i limiti stringenti dell’art. 345 c.p.c., distinguendo tali documenti dalle nuove prove costituende. Ha precisato che i documenti già depositati nel giudizio di primo grado restano automaticamente acquisiti al fascicolo d’ufficio e quindi sono utilizzabili anche in appello. Poiché la sentenza impugnata aveva escluso l’utilizzabilità dei documenti prodotti dall’ufficio confondendo documenti e nuove prove, la Cassazione ha cassato la decisione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio tributario d’appello non è vietata la produzione di nuovi documenti; il divieto riguarda le nuove prove, salvo che siano ritenute necessarie o non producibili nel primo grado per causa non imputabile. I documenti, invece, sono sempre producibili nei limiti del termine processuale e, se già versati nel primo grado, restano utilizzabili anche in appello.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il richiamo alla disciplina del primo grado opera per il regime della produzione documentale nel giudizio di appello tributario.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine di produzione documentale in appello è quello di venti giorni liberi prima dell’udienza.
Costituisce termine di raffronto, ma nel processo tributario il suo rigore non si applica in modo pieno alla produzione di nuovi documenti.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Individua le nuove prove costituende nel processo tributario, che sono diverse dai documenti già formati e prodotti.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
Richiamato per l’individuazione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice di rinvio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale evocata per la dedotta violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è espressamente consentita dall’art. 58 d.lgs. 546/1992 e non va confusa con l’ammissione di nuove prove costituende.
- La distinzione decisiva è tra documenti già formati e prove da assumere: solo queste ultime richiedono il vaglio di necessità o di non imputabilità della mancata produzione nel primo grado.
- I documenti già depositati nel giudizio di primo grado restano nel fascicolo d’ufficio e sono automaticamente acquisiti al giudizio di impugnazione, con conseguente loro utilizzabilità da parte del giudice d’appello.
- È censurabile in cassazione la sentenza di merito che, applicando erroneamente il divieto di nuove prove, escluda l’esame di documenti ritualmente utilizzabili in appello.
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