Cassazione Civile, Ordinanza n. 20335/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio i titolari formali di un terreno in Roma, chiedendo l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione su due particelle catastali. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo non dimostrato il possesso ultraventennale utile all'usucapione, anche perché le deposizioni testimoniali erano state giudicate non affidabili o comunque non idonee a provare in modo concludente il possesso continuato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1142 e 1158 c.c., sostenendo che, provati l'inizio del rapporto con la cosa e il possesso attuale, avrebbe dovuto operare la presunzione di possesso intermedio e sarebbe spettato ai titolari formali dimostrare l'interruzione del possesso; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando l'errata valutazione delle testimonianze; 3) violazione dell'art. 1158 c.c., contestando che la Corte d'appello avesse attribuito rilievo interruttivo alla denuncia del bene nella dichiarazione di successione, mentre tale condotta non varrebbe come atto interruttivo del possesso. La parte resistente ha depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato, poi rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva negato la presunzione di possesso intermedio, ma aveva affermato a monte che non era stato provato il possesso iniziale e soprattutto il possesso continuo ultraventennale; pertanto la censura non colpiva la reale ratio decidendi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto storico, mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove testimoniali e a proporre un apprezzamento alternativo del materiale istruttorio. Il terzo motivo è stato respinto perché la Corte d'appello non aveva considerato la dichiarazione di successione come atto interruttivo dell'usucapione, ma solo come elemento contrario all'allegato disinteresse dei proprietari formali verso il bene. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La presunzione di possesso intermedio rileva solo se sia già provato il possesso iniziale; non consente di superare la mancanza di prova del possesso continuo e ultraventennale richiesta per l'usucapione.
Per l'usucapione della proprietà immobiliare occorre provare il possesso continuato per il tempo richiesto; la denuncia del bene in una dichiarazione di successione non è stata qualificata dalla Corte come atto interruttivo del possesso, ma come elemento valutativo incompatibile con l'allegato animus derelinquendi.
Non è ammesso utilizzare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per censurare la mera valutazione delle prove o per sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro richiamato per commisurare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di usucapione, la presunzione di possesso intermedio non può supplire alla mancata prova del possesso iniziale e della continuità del possesso per l'intero periodo utile.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere trasformata in una contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata fonda la decisione sulla mancata prova del possesso, sono inconferenti le doglianze che attaccano argomenti accessori o non decisivi della motivazione.
- Un atto che non venga qualificato come interruttivo del possesso può comunque essere valutato come elemento fattuale contrario alla tesi del disinteresse del proprietario formale verso il bene.
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