Cassazione Civile, Ordinanza n. 06648/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'ammissione al passivo del fallimento dei soci illimitatamente responsabili di una società di fatto, deducendo un credito risarcitorio per i danni subiti a causa dell'abusiva raccolta del risparmio realizzata mediante emissione e collocamento di obbligazioni della società emittente. In particolare, sostenevano che i soci avessero taciuto dati essenziali e falsificato la rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società: ammontare effettivo del prestito obbligazionario, superamento dei limiti legali, difformità rispetto alle delibere societarie, assenza di riscontro contabile e falsità delle indicazioni riportate nei certificati. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo la domanda generica e priva di prova, anche perché fondata essenzialmente sulla sentenza dichiarativa di fallimento della società di fatto e dei soci. Nel ricorso per cassazione i risparmiatori deducevano: 1) l'erroneità dell'affermazione di novità dei fatti allegati in opposizione; 2) la sufficienza della prova dei fatti illeciti in base agli accertamenti compiuti nel fallimento; 3) l'erronea esclusione della legittimazione del singolo creditore ex art. 2395 c.c.; 4) l'illogicità della motivazione nella parte in cui il tribunale aveva negato il nesso tra false rappresentazioni e decisione di investimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la pretesa novità dei fatti non costituiva ratio decidendi, essendo stata comunque esaminata e rigettata nel merito la domanda. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché il tribunale non aveva fondato il rigetto sulla carenza di legittimazione del singolo creditore, ma sul difetto di prova dei presupposti dell'azione ex art. 2395 c.c. I restanti motivi sono stati ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati: l'azione individuale di responsabilità richiede infatti un danno direttamente cagionato al patrimonio del terzo da condotte dolose o colpose specificamente imputabili agli amministratori, e tale prova deve essere allegata e dimostrata in modo puntuale. La Corte ha condiviso la valutazione del tribunale secondo cui l'atto introduttivo era generico quanto all'individuazione delle singole condotte e dei soggetti che le avrebbero poste in essere, dei tempi e delle modalità dell'investimento, e che la sola sentenza di fallimento non bastava a provare il danno diretto richiesto dall'art. 2395 c.c. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
L'azione individuale del socio o del terzo richiede un danno direttamente arrecato al patrimonio del danneggiato da comportamento doloso o colposo dell'amministratore; non basta il pregiudizio riflesso derivante dalla cattiva gestione del patrimonio sociale.
La responsabilità ex art. 2395 c.c. ha natura extracontrattuale e si applica come species della responsabilità aquiliana.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità solidale di tutti i partecipanti alla condotta dannosa, ma la Corte non ne fa applicazione in accoglimento della tesi.
Richiamato dai ricorrenti per invocare la solidarietà passiva tra i soggetti asseritamente responsabili, senza che la censura sia accolta.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa novità dei fatti allegati in appello/opposizione, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente la revisione del giudizio di merito né la censura dell'omessa valutazione di meri elementi istruttori.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. come presidio di specificità del ricorso per cassazione in relazione al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'azione individuale di responsabilità contro amministratori o soggetti equiparati, ai sensi dell'art. 2395 c.c., presuppone un danno immediatamente e direttamente prodotto nel patrimonio del socio o del terzo; non è sufficiente il pregiudizio solo riflesso derivante dalla lesione del patrimonio sociale.
- In tale azione l'attore deve allegare e provare in modo puntuale le specifiche condotte illecite, i soggetti che le hanno poste in essere, le circostanze di tempo e di luogo e il nesso causale con il danno dedotto.
- La sola esistenza di un provvedimento che accerti il fallimento o l'illecita gestione della società non basta, da sola, a provare il danno diretto subito dai terzi investitori, se non contiene l'accertamento specifico dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata individualmente.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e non come richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o della logicità della motivazione.
- È inammissibile il motivo che censuri un'affermazione della sentenza non utilizzata come effettiva ratio decidendi, quando la decisione sia stata fondata su autonome e diverse ragioni di rigetto.
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