Cassazione Civile, Ordinanza n. 06770/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un lavoratore dipendente un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2011, contestando la qualificazione come indennità di trasferta di una somma di euro 4.461,76 corrisposta dal datore di lavoro e riqualificandola ai fini fiscali. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e la conferma in appello. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 5, TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avrebbe esaminato correttamente gli elementi di fatto e di diritto prodotti dall'Ufficio e che la documentazione acquisita non fosse idonea a dimostrare la spettanza del regime fiscale invocato dal contribuente. La CTR aveva invece accertato in fatto, sulla base di note spese, buste paga e lettere di incarico, che il lavoratore aveva effettivamente svolto trasferte per consegnare prodotti editoriali o controllarne la distribuzione e la resa; inoltre aveva ritenuto inammissibile la questione, sollevata per la prima volta in appello dall'Ufficio, circa l'applicabilità dell'art. 51, comma 6, TUIR sui lavoratori trasfertisti, anche perché non sorretta da interesse essendo quella disciplina più favorevole al contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il motivo si traducesse, nella sostanza, in una censura alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, quindi in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto non consentita in sede di legittimità; nella parte relativa alla disciplina dei lavoratori trasfertisti, ha inoltre rilevato la mancanza di specificità perché il ricorso non si confrontava con le autonome rationes decidendi della CTR, fondate sulla novità della questione e sulla carenza di interesse dell'Ufficio a sollevarla. Conseguentemente l'Agenzia è stata condannata alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente.
Norme richiamate
invocato dall'Ufficio per contestare il trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di trasferta; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, rilevando che il motivo tende a riesaminare il fatto e che la censura è inammissibile.
richiamato con riferimento alla disciplina dei cd. lavoratori trasfertisti; la questione è stata ritenuta inammissibile in appello per novità e difetto di interesse, e il ricorso non ha colto tali rationes decidendi.
richiamato per sostenere un preteso erroneo assolvimento dell'onere della prova; la Corte osserva che la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento di merito sulla idoneità della documentazione prodotta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione, ma la censura è stata reputata inammissibile perché volta al riesame del fatto e non specifica.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
richiamato per la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario della parte vittoriosa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente ex art. 360, n. 3, c.p.c. in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, incluse quelle che dichiarano inammissibile una questione per novità o per difetto di interesse.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto, sulla base di documentazione ritenuta attendibile, l'effettivo svolgimento di trasferte lavorative, tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a contestarne l'idoneità probatoria.
- La deduzione in cassazione di una disciplina fiscale più favorevole già ritenuta inammissibile dal giudice di merito non è scrutinabile se il ricorso non censura specificamente le ragioni di quella declaratoria di inammissibilità.
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