Cassazione Civile, Ordinanza n. 00461/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasceva in un giudizio civile davanti al Tribunale di Roma nel quale era stato chiesto l'accertamento della legittimità di un mandato alle liti. Nel medesimo contesto pendeva un procedimento di querela di falso sullo stesso documento. Il tribunale aveva rigettato l'istanza di sospensione del processo civile ex art. 295 c.p.c., ritenendo che non vi fosse una pregiudizialità necessaria tra procedimento penale e civile tale da imporre la sospensione. La parte soccombente proponeva regolamento necessario di competenza sostenendo che la sospensione doveva essere disposta, anche in ragione della pendenza di procedimenti penali nei quali la controparte si era costituita parte civile e dell'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile. I motivi del ricorso si fondavano sugli artt. 39, 221 e 295 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., contestando il rigetto dell'eccezione di litispendenza e l'omessa sospensione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ribadito che l'ordinanza con cui il giudice respinge la richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. non è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., perché tale rimedio è previsto solo per il provvedimento che disponga la sospensione. La decisione ha quindi confermato la correttezza processuale del diniego del rimedio straordinario e ha rimesso al Tribunale di Roma la regolazione delle spese del giudizio, dando anche atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso ex art. 47 c.p.c.
viene utilizzato come base del regolamento necessario di competenza proposto avverso l'ordinanza del tribunale.
sospensione ex art. 295 c.p.c.
la sospensione necessaria non ricorre nel caso concreto secondo il giudice di merito e, soprattutto, il rigetto della richiesta non è censurabile con regolamento di competenza.
regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42
il regolamento di competenza è esperibile solo contro il provvedimento che dispone la sospensione, non contro quello che la nega.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene invocato dalla ricorrente per denunciare la violazione di norme processuali sulla sospensione e sulla litispendenza.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di litispendenza.
richiamato dalla ricorrente in relazione ai presupposti della querela di falso e alla disciplina del documento contestato.
invocato per sostenere l'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile.
art. 111 Cost.
richiamato per escludere che il diverso regime impugnatorio del rigetto della sospensione contrasti con il giusto processo e la ragionevole durata.
art. 24 Cost.
richiamato per giustificare la possibilità di un controllo sulla sospensione unitamente alla decisione di merito, a tutela dell'effettività della tutela giurisdizionale.
norma richiamata per la trattazione camerale e per le conclusioni del Pubblico Ministero.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'ordinanza che rigetta la richiesta di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. non è impugnabile con regolamento di competenza; il rimedio è previsto solo contro il provvedimento che dispone la sospensione.
- La diversa disciplina impugnatoria tra sospensione concessa e sospensione negata è giustificata dalla diversa incidenza dei due provvedimenti sul processo: nel primo caso occorre un controllo immediato per evitare un pregiudizio irreparabile, nel secondo il controllo può essere differito all'impugnazione della sentenza finale.
- La previsione di un rimedio immediato solo contro la sospensione, e non contro il rigetto della sospensione, non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost., poiché è funzionale a bilanciare diritto di difesa e ragionevole durata del processo.
- Quando il ricorso è inammissibile per improponibilità del mezzo di impugnazione, il giudice del regolamento rimette al giudice di merito la liquidazione delle spese del relativo giudizio.
- In caso di inammissibilità dell'impugnazione, può essere dichiarata la debenza dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sul patrocinio e sul contributo per i giudizi civili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00422/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00423/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00425/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00426/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00427/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00428/2024 del 08/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →