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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19283/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente scolastico)

La controversia

La controversia nasce da un contratto stipulato nell'ottobre 2010 per l'utilizzo di alcuni locali scolastici fino al 31 agosto 2011 per un corso di lingua cinese. L'amministrazione scolastica chiese il pagamento del saldo del corrispettivo, assumendo che una parte della somma pattuita non fosse stata versata. Il convenuto sostenne invece che l'importo concordato fosse stato integralmente pagato e produsse una quietanza liberatoria annessa al contratto. Il giudice di pace rigettò la domanda, ma il tribunale, in appello, condannò il convenuto al pagamento della somma residua, ritenendo superata la quietanza sia perché l'appellante aveva sempre dedotto un errore materiale nella quietanza, sia perché il convenuto non si era presentato all'interrogatorio formale, comportamento valorizzato dal giudice come confessione giudiziale ex art. 232 c.p.c. Nel ricorso per cassazione il soccombente dedusse: 1) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. e nullità della sentenza, per avere il tribunale ammesso l'interrogatorio formale in appello come nuovo mezzo di prova; 2) violazione degli artt. 2702, 2730 e 2733 c.c., in relazione agli artt. 311, 167, 228, 230 e 232 c.p.c., sostenendo che la quietanza vale come confessione stragiudiziale del pagamento, contestabile solo per errore di fatto o violenza, e che la mancata comparizione all'interrogatorio non è equiparabile a confessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto la censura inammissibile perché non adeguatamente supportata: pur essendo inapplicabile nel giudizio di appello, ratione temporis, l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, il ricorrente non ha dimostrato in modo specifico se e come la prova per interrogatorio fosse stata richiesta in primo grado, mentre dagli atti risultava che nel merito erano state svolte prove orali e che la questione era stata già introdotta in appello. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che la quietanza ha valore di confessione stragiudiziale del pagamento, ma può essere superata dalla confessione giudiziale del debitore; inoltre, l'art. 2726 c.c. limita la prova testimoniale e per presunzioni, non quella per confessione. La mancata comparizione alla prova di interrogatorio formale può essere apprezzata dal giudice come ammissione dei fatti dedotti, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. La Corte ha anche aggiunto che il tribunale aveva accertato in fatto un pagamento di euro 4.000 pochi giorni dopo il contratto, dato incompatibile con la tesi dell'integrale pagamento già quietanzato e tale da confermare l'errore materiale della quietanza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    nel testo attualmente vigente

    nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova, neppure se ritenuti indispensabili

  • art. 2726 c.c.

    limita la prova testimoniale e per presunzioni sul fatto del pagamento, ma non la prova per confessione

  • art. 2702 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il valore della quietanza quale dichiarazione scritta riferibile al contenuto confessoria

  • art. 2730 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per qualificare la quietanza come confessione

  • art. 2733 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la rilevanza confessoria della dichiarazione

  • art. 311 c.p.c.

    richiamato in relazione ai mezzi istruttori e alla loro utilizzabilità

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato in relazione alle difese e alle preclusioni processuali

  • art. 228 c.p.c.

    richiamato in relazione alla confessione giudiziale resa nell'interrogatorio formale

  • art. 230 c.p.c.

    richiamato in relazione all'interrogatorio formale

  • art. 232 c.p.c.

    la mancata comparizione della parte chiamata a rispondere all'interrogatorio formale consente al giudice di ritenere ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio

  • art. 2732 c.c.

    la confessione stragiudiziale è di regola revocabile solo per errore di fatto o violenza

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello non possono essere introdotti nuovi mezzi di prova se la disciplina applicabile li vieta; chi deduce la violazione della preclusione probatoria deve indicare specificamente in quali termini la prova fosse stata richiesta e decisa nei gradi precedenti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La quietanza del pagamento ha valore di confessione stragiudiziale del creditore sul fatto estintivo dell'obbligazione, ma tale efficacia può essere superata dalla confessione giudiziale del debitore che ammetta di non avere effettivamente corrisposto la somma quietanzata.
  • Il divieto di prova testimoniale e per presunzioni sul pagamento non esclude la prova per confessione; pertanto, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento può essere contrastata o integrata tramite confessione, anche resa in giudizio.
  • La mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale può essere valutata dal giudice come ammissione dei fatti dedotti, con effetti equivalenti a una confessione giudiziale, se il convincimento del giudice è sorretto dagli elementi istruttori del caso.
  • Un errore di fatto nel contenuto della quietanza, ove desumibile dagli accertamenti di causa, ne indebolisce la portata confessoria e consente di ritenerla non decisiva rispetto alla prova del pagamento effettivo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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