Cassazione Penale, Ordinanza n. 13171/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati ricorrono per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna di primo grado a mesi 8 di reclusione per detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana ai fini della cessione a terzi. Il primo motivo deduce vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, riproponendo censure in fatto già disattese dai giudici di merito e chiedendo una nuova valutazione delle emergenze istruttorie. Il secondo motivo, proposto solo da uno degli imputati, contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena. La Corte osserva che la motivazione di merito è congrua, fondata su risultanze dibattimentali oggettive e non manifestamente illogica: gli operanti avevano visto gettare dalla finestra del bagno un borsello, subito recuperato e contenente bustine di marijuana già suddivise in dosi; nell'abitazione erano presenti solo i due imputati; la perquisizione aveva rinvenuto anche strumenti atti ad offendere e pellicola trasparente analoga a quella usata per confezionare le dosi; il quantitativo sequestrato era superiore a 42 grammi, dato ritenuto incompatibile con l'uso personale. Quanto alle attenuanti generiche, il diniego è ritenuto legittimo perché sorretto da precedenti penali, gravità del fatto e assenza di elementi positivi concreti; sulla pena, la Corte ritiene il trattamento sanzionatorio congruo poiché solo moderatamente superiore al minimo edittale e commisurato alla gravità della condotta e al quantitativo di droga.
Norme richiamate
integra la fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione a terzi, nella forma di lieve entità richiamata dal giudice di merito
il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi; l'incensuratezza, da sola, non è sufficiente per la concessione
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125
ha inciso sulla disciplina delle attenuanti generiche, rafforzando la necessità di elementi positivi ulteriori rispetto alla sola incensuratezza
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa
il vizio di motivazione non può risolversi in una nuova valutazione del fatto e delle prove già esaminate dai giudici di merito
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere che, in assenza di colpa, debba applicarsi la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logica, coerente e fondata su riscontri oggettivi.
- In materia di detenzione di stupefacenti ai fini di cessione, il giudice può desumere la finalità di spaccio dal contesto fattuale complessivo: modalità di occultamento, suddivisione in dosi, strumenti di confezionamento, presenza di più persone nell'immobile e quantità complessiva della sostanza.
- La valutazione sulla destinazione ad uso personale o a cessione a terzi può essere esclusa dal dato quantitativo, quando questo sia significativo e incompatibile con un consumo esclusivamente individuale, se accompagnato da ulteriori elementi indiziari convergenti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza elementi negativi rilevanti, come precedenti penali e gravità del fatto, e può non confrontarsi analiticamente con ogni allegazione difensiva, purché dia conto delle ragioni decisive della decisione.
- La pena è censurabile in cassazione solo quando sia manifestamente illogica o arbitraria; è invece insindacabile la valutazione di merito che la collochi moderatamente sopra il minimo edittale e la giustifichi con modalità della condotta e gravità concreta del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13147/2026 del 10/04/2026
- ordinanza_penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13149/2026 del 10/04/2026
- ordinanza_penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13150/2026 del 10/04/2026
- ordinanza_penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13152/2026 del 10/04/2026
- ordinanza_penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13153/2026 del 10/04/2026
- ordinanza_penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13154/2026 del 10/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →