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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36060/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 15 settembre 2023, aveva assolto l'imputato dal reato di truffa perché il fatto non sussiste. La parte civile aveva appellato la decisione; in assenza di impugnazione del pubblico ministero, l'assoluzione era divenuta irrevocabile agli effetti penali. Con sentenza del 9 febbraio 2026, la Corte di Appello di Bari, decidendo ai soli effetti civili, aveva dichiarato l'imputato civilmente responsabile e lo aveva condannato al risarcimento del danno. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in due profili. In primo luogo ha dedotto la violazione degli artt. 521, 522 e 573 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse rimesso in discussione gli accertamenti alla base dell'assoluzione irrevocabile, che aveva escluso artifici o raggiri e intento fraudolento, anziché compiere un autonomo accertamento dell'illecito civile. In secondo luogo ha denunciato la violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione: l'imputazione individuava l'inganno nella prospettazione di investimenti in una società a Lisbona e in contratti in Senegal nel settore delle energie rinnovabili, mentre la sentenza d'appello aveva ravvisato la condotta decettiva nella restituzione iniziale di una somma con un guadagno di 2.000 euro, che avrebbe indotto la persona offesa a versare ulteriori somme poi non restituite. Secondo il ricorrente, tale diversa ricostruzione era stata introdotta solo in sentenza, con pregiudizio del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i profili del motivo e ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio a un'altra sezione della Corte di Appello di Bari. Ha precisato che, divenuta irrevocabile l'assoluzione agli effetti penali, il giudice dell'impugnazione della sola parte civile può decidere sulla pretesa risarcitoria secondo i parametri dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. e lo standard della probabilità prevalente, senza svolgere un accertamento che equivalga, anche incidentalmente, a una nuova affermazione di responsabilità penale. La motivazione d'appello, invece, aveva fondato la responsabilità risarcitoria sulla ritenuta sussistenza dei raggiri e dell'intento truffaldino, senza individuare autonomamente gli elementi dell'illecito civile, il danno ingiusto, le conseguenze pregiudizievoli e il nesso causale. Inoltre, la Corte d'appello non aveva confutato adeguatamente le ragioni fattuali dell'assoluzione di primo grado; tale confronto era tanto più necessario in assenza di elementi nuovi. La sentenza aveva anche immutato il fatto storico, fondando la responsabilità civile su una condotta diversa da quella contestata, senza previa contestazione e in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda risarcitoria nel rispetto dell'intangibilità del giudicato penale, confrontandosi con le ragioni della decisione di primo grado e senza introdurre una diversa ricostruzione fattuale a sorpresa. La decisione sulle spese della parte civile è stata riservata al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Il fatto deve essere, di conseguenza, esaminato nella prospettiva dell’illecito aquiliano, secondo i parametri dell’art. 2043 cod. civ., senza che tale scrutinio possa risolversi in una rinnovata affermazione della responsabilità penale, ormai esclusa con pronuncia irrevocabile.

    Dopo che l'assoluzione è divenuta irrevocabile agli effetti penali, la domanda risarcitoria va esaminata autonomamente secondo gli elementi dell'illecito aquiliano, senza rinnovare, neppure incidentalmente, l'accertamento della responsabilità penale.

  • art. 578 c.p.p.

    Nel recepire tale interpretazione costituzionalmente orientata, le Sezioni unite hanno chiarito che il vincolo negativo posto dalla sentenza n. 182 citata impedisce di interpretare l’art. 578 cod. proc. pen. nel senso che l’accertamento della responsabilità civile da parte del giudice penale di appello, una volta esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione, possa equivalere a un’affermazione, sia pure incidenter tantum, della responsabilità penale (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01).

    Il giudizio sugli interessi civili non può essere interpretato come autorizzazione a riaffermare incidentalmente la responsabilità penale una volta esaurita la vicenda penale; la sentenza estende tale limite, a maggior ragione, all'assoluzione irrevocabile.

  • art. 185 c.p.

    Del pari, il generico richiamo all’art. 185 cod. pen. non può sostituire l’esame dei presupposti della pretesa risarcitoria né legittimare una nuova affermazione di responsabilità penale in contrasto con il giudicato assolutorio.

    Il richiamo alla disposizione che collega il reato alle restituzioni e al risarcimento non sostituisce l'accertamento autonomo dei presupposti civilistici della domanda e non consente di superare il giudicato assolutorio.

  • art. 521 c.p.p.

    E così l’accertamento, da parte del giudice penale - anche in presenza di un giudicato assolutorio in sede penale del preteso responsabile - del fatto storico generativo dell’illecito civile conseguente da reato non può prescindere dalla tutela del contraddittorio dell’imputato e delle altre parti processuali quale disciplinato dagli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., tutela che postula una contestazione chiara e precisa, la cui eventuale modificazione sotto il profilo storico-fattuale, in conseguenza delle risultanze scaturite dalle indagini dibattimentali, non può costituire atto a sorpresa ed essere rappresentata alle parti solo in sentenza, a processo concluso.

    La modifica del fatto storico che fonda l'illecito civile conseguente da reato deve essere portata tempestivamente a conoscenza delle parti e sottoposta al contraddittorio; non può essere introdotta per la prima volta nella sentenza, perché ciò pregiudica il diritto di difesa.

  • artt. 516 ss. c.p.p.

    E così l’accertamento, da parte del giudice penale - anche in presenza di un giudicato assolutorio in sede penale del preteso responsabile - del fatto storico generativo dell’illecito civile conseguente da reato non può prescindere dalla tutela del contraddittorio dell’imputato e delle altre parti processuali quale disciplinato dagli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., tutela che postula una contestazione chiara e precisa, la cui eventuale modificazione sotto il profilo storico-fattuale, in conseguenza delle risultanze scaturite dalle indagini dibattimentali, non può costituire atto a sorpresa ed essere rappresentata alle parti solo in sentenza, a processo concluso.

    Le regole sulla modificazione dell'imputazione e il connesso contraddittorio tutelano le parti anche quando il giudice penale accerta il fatto ai soli fini civili: la contestazione deve essere chiara e l'eventuale mutamento storico-fattuale non può essere riservato alla sentenza.

  • art. 622 c.p.p.

    Ne consegue che l’accoglimento dell’impugnazione del punto della decisione attinente alla riqualificazione del fatto che abbia sostanzialmente immutato la condotta e sia refluita nella configurazione dell’illecito civile, riqualificandone termini, tempi e modi, involgendo aspetti non solo civilistici della decisione, impone l’annullamento della pronuncia e l’inapplicabilità del disposto dell’art. 622 cod. proc. pen. in relazione all’individuazione del giudice competente per il rinvio.

    Quando l'impugnazione riguarda una riqualificazione che ha sostanzialmente mutato il fatto e incide anche su profili non solo civilistici, la cassazione deve rinviare al giudice penale competente per il nuovo esame e non opera il rinvio previsto dall'art. 622 c.p.p.

  • art. 640 c.p.

    Tali passaggi non esprimono una mera improprietà terminologica, ma rivelano l’impostazione dell’intero giudizio: le risultanze istruttorie sono state apprezzate in funzione della dimostrazione dei raggiri e dell’intento truffaldino, sino ad affermare la responsabilità del Raimondo per il delitto di truffa dal quale era stato definitivamente assolto.

    Nel giudizio residuo sugli interessi civili, l'accertamento dei raggiri e dell'intento truffaldino come dimostrazione della responsabilità per il reato definitivamente escluso non può sostituire la distinta verifica dei presupposti dell'illecito civile.

Massime di principio

  • Quando l'assoluzione non è impugnata dal pubblico ministero e diviene irrevocabile agli effetti penali, il giudice investito dell'impugnazione della sola parte civile può decidere sulla domanda risarcitoria, ma deve svolgere un accertamento autonomo dell'illecito aquiliano e non può affermare, neppure incidentalmente o surrettiziamente, la responsabilità penale.
  • L'accertamento della responsabilità civile dopo l'esaurimento della vicenda penale deve identificare gli elementi costitutivi dell'illecito civile, il danno ingiusto, le conseguenze pregiudizievoli e il nesso causale, applicando lo standard probatorio della probabilità prevalente; la mera dichiarazione che la decisione vale ai soli effetti civili non sana una motivazione incentrata sulla prova del reato.
  • Nel riformare una decisione assolutoria ai soli fini civili, il giudice d'appello deve confrontarsi puntualmente con le ragioni fattuali della decisione di primo grado che rilevano anche per la domanda risarcitoria e spiegare perché le prove consentano una diversa conclusione secondo i parametri civilistici, specialmente quando non siano emersi elementi nuovi.
  • La diversa ricostruzione del fatto storico che fonda la responsabilità civile conseguente da reato deve essere sottoposta alle parti in modo chiaro e tempestivo. Non può essere introdotta per la prima volta in sentenza, poiché le garanzie di correlazione e contraddittorio si applicano anche all'accertamento dell'illecito civile nel processo penale.
  • Quando la cassazione accoglie la censura relativa a una riqualificazione che ha sostanzialmente immutato il fatto storico e tale mutamento incide su aspetti non solo civilistici, la sentenza va annullata con rinvio al giudice penale competente per il nuovo esame, senza applicare il rinvio di cui all'art. 622 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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