Cassazione Civile, Ordinanza n. 33781/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un avvocato per il pagamento del compenso professionale maturato nell'assistenza prestata in un giudizio di lavoro, nel quale era subentrato ad altri difensori. Il tribunale aveva riconosciuto il credito professionale, detratto l'acconto già versato, e aveva respinto le eccezioni e le domande riconvenzionali della cliente, la quale sosteneva che il legale non le avesse restituito tempestivamente il fascicolo di parte e che tale ritardo le avesse impedito di proporre appello contro la sentenza sfavorevole, determinando una responsabilità professionale o extracontrattuale dell'avvocato e, quindi, la non debenza del compenso. Con il ricorso per cassazione la cliente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 134 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., assumendo che il tribunale avesse travisato la sua deduzione, attribuendole l'affermazione di avere ricevuto il fascicolo non prima del 1 novembre 2018, mentre ella avrebbe soltanto prospettato in via ipotetica tale circostanza senza ammetterla; ha inoltre sostenuto che il fascicolo sarebbe stato effettivamente restituito solo il 31 dicembre 2018, quando il termine per impugnare era già decorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non investiva la complessiva ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, limitandosi a isolare una frase del provvedimento senza confrontarsi con l'intero percorso argomentativo. Ha poi osservato che il tribunale aveva fondato la decisione su più rationes autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla: l'erroneità della tesi sul termine per appellare, la volontà comunicata dalla cliente di non proseguire la causa, e la valutazione che una diversa iniziativa giudiziaria avrebbe potuto essere più utile rispetto all'appello. Non essendo state impugnate tutte le rationes, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre rigettato la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., non ravvisando mala fede o colpa grave, e ha posto a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassazione e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come parametro sulla forma e motivazione dell'ordinanza, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento di merito fosse sufficiente e comprensibile.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
La Corte ha affermato che la censura non era idonea a scalfire la decisione; nel sistema vigente il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, mentre restano rilevanti come nullità solo le ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di completezza e di riferibilità alla ratio decidendi, poiché non si confrontava con l'intero impianto argomentativo dell'ordinanza.
Richiamato in relazione al termine lungo per proporre impugnazione, che il tribunale ha calcolato dalla comunicazione della sentenza.
Evocato dal tribunale solo come possibile diversa base di un nuovo giudizio che, secondo la valutazione del merito, avrebbe potuto essere più utile dell'appello.
art. 33 del codice deontologico forense
Richiamato per affermare l'obbligo dell'avvocato, se richiesto, di restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti dal cliente e di consegnarne copia.
art. 66 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578
Richiamato insieme al codice deontologico per fondare l'obbligo dell'avvocato di restituire gli atti e i documenti del cliente.
La richiesta di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta perché non risultavano accertate mala fede o colpa grave della ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che si limiti a isolare una singola espressione della motivazione di merito senza confrontarsi con la complessiva ratio decidendi della decisione impugnata.
- Quando la sentenza o ordinanza di merito è sorretta da più rationes autonome e ciascuna sufficiente a giustificarne il dispositivo, il ricorrente deve impugnarle tutte; la mancata censura anche di una sola di esse comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il semplice vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria, essendo rilevante soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo, mentre le anomalie motivazionali estreme integrano nullità.
- L'avvocato è tenuto a restituire senza ritardo gli atti e i documenti del cliente quando richiesto e a informarlo sulle conseguenze degli atti processuali rilevanti, compresa la mancata proposizione di impugnazioni; un inadempimento in tal senso può incidere sulla pretesa al compenso e, se provato il danno e il nesso causale, può fondare responsabilità professionale.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento di mala fede o colpa grave e non può essere applicata in assenza di elementi che mostrino una pretestuosa o strumentale impugnazione.
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