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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19665/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia origina da un'azione proposta da una professionista per la tutela dei propri crediti professionali nei confronti della dante causa degli odierni eredi, avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito in Correggio. In primo grado l'azione revocatoria, proposta in via subordinata rispetto a una domanda di simulazione poi rigettata, è stata accolta; le spese sono state compensate per un terzo e poste per il resto a carico del convenuto. In appello uno degli eredi ha censurato il capo sulle spese, contestando sia la prevalente soccombenza ritenuta dalla Corte territoriale sia la liquidazione del compenso professionale, assumendo omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 2901 c.c. e 5 d.m. n. 55/2014. In Cassazione il ricorso è stato dichiarato tempestivo, ma poi ritenuto inammissibile perché la censura sulla misura della compensazione delle spese attiene al merito ed è sindacabile solo entro il limite del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa; inoltre non esiste, nella liquidazione posteriore al d.m. n. 55/2014, un vincolo alla determinazione dei compensi secondo i valori medi, essendo sufficiente che il giudice collochi la liquidazione tra minimo e massimo tariffario e motivi solo eventuali ulteriori scostamenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla tempestività solo quanto alla proposta di manifesta inammissibilità, ma ha poi affermato che le censure erano comunque inammissibili nel merito: la regolazione delle spese, inclusa la compensazione, è rimessa al giudice di merito entro il limite di non porre le spese a carico della parte vittoriosa; nel caso concreto quel limite non era superato perché la domanda di revocatoria era stata accolta. Quanto alla liquidazione del compenso, la Corte ha ribadito che il d.m. n. 55/2014 non impone l'adozione dei valori medi, ma solo il rispetto dei minimi e massimi, con motivazione necessaria solo per scostamenti ulteriori. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo è stata dedotta, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sulle spese perché attinente a un apprezzamento riservato al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata prospettata in relazione alla disciplina delle spese e alla motivazione della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione della decisione sulle spese.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 2901 c.c.

    La domanda principale della lite era l'azione revocatoria ordinaria proposta per tutela del credito professionale.

  • art. 5 d.m. n. 55/2014

    La Corte ha affermato che, nella liquidazione delle spese processuali successiva al decreto, non esiste un vincolo alla determinazione secondo i valori medi, dovendo il giudice solo restare tra minimo e massimo, con motivazione per eventuali scostamenti ulteriori.

  • art. 375 c.p.c.

    La causa è stata trattata con il rito camerale previsto per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La proposta di manifesta inammissibilità è stata comunicata ritualmente alle parti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali è devoluta al prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione non è censurabile la sola misura della compensazione, salvo che le spese siano poste a carico della parte vittoriosa o comunque si travalichino i limiti legali.
  • Dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 55/2014, il giudice non è tenuto a liquidare i compensi professionali sui valori medi delle tabelle, ma deve collocarsi tra minimo e massimo; una motivazione specifica è necessaria solo quando si operino ulteriori aumenti o diminuzioni rispetto a tale fascia.
  • Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza va valutata in concreto in relazione all'esito complessivo della lite, anche quando la domanda accolta fosse stata proposta in via subordinata.
  • Il motivo di ricorso che censuri la decisione sulle spese non può trasformarsi in una rivalutazione del merito della causa o della discrezionalità del giudice nella quantificazione del compenso.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteTransazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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