Cassazione Civile, Ordinanza n. 18037/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
Una società utilizzatrice di un contratto di leasing immobiliare ha chiesto la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite dalla concedente per effetto di interessi ritenuti usurari e di spese contrattuali. In primo grado aveva domandato la condanna alla restituzione di euro 201.000,00, deducendo: a) che nel calcolo del tasso effettivo globale dovessero essere incluse anche le spese correlate all’erogazione del credito, con la conseguenza che la penale prevista per l’estinzione anticipata e le somme collegate alla risoluzione per inadempimento avrebbero reso il tasso superiore alla soglia usuraria; b) in subordine, che nel periodo 1 gennaio 2010 - 31 marzo 2011 gli interessi corrisposti avessero comunque superato il tasso soglia, con indebito pari a euro 6.683,31; c) che gli interessi moratori fossero usurari anche perché, oltre al tasso di mora, il contratto prevedeva spese forfettarie di recupero credito, di importo arbitrario e ulteriormente incidente sul costo complessivo del finanziamento; d) che vi fosse omessa pronuncia sulla domanda subordinata relativa alla cd. usura sopravvenuta. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo irrilevanti ai fini del TEG gli oneri della clausola sulla risoluzione/estinzione anticipata, e idonea la clausola di salvaguardia a evitare lo sforamento della soglia per gli interessi moratori; aveva inoltre reputato generica la censura sulla domanda subordinata di usura sopravvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione relativa all’usurarietà degli interessi moratori e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla computabilità, nel TEG, delle penali/degli oneri eventuali connessi all’estinzione anticipata o alla risoluzione, perché non strettamente collegati alla concessione del credito e relativi a eventi patologici e solo eventuali del rapporto. Ha invece reputato fondata la doglianza sugli interessi moratori, affermando che la presenza della clausola di salvaguardia non basta da sola a escludere l’usura: una volta che il rispetto del tasso soglia sia assunto come obbligazione contrattuale, grava sulla concedente l’onere di provare di averlo rispettato. La censura sulla domanda subordinata è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello, che aveva valorizzato la genericità del motivo di gravame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale del primo e del secondo motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare omessa pronuncia sulla domanda subordinata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per denunciare motivazione apparente o carente.
la sua violazione è stata dedotta in relazione alla pretesa omessa pronuncia sulla domanda subordinata.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare l’apparenza o la mancanza della motivazione.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza.
la Corte afferma che contiene la disciplina primaria del tasso soglia e non introduce deroga all’art. 644 c.p.
«delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito»
ai fini della verifica dell’usura vanno computati tutti gli oneri concretamente collegati alla concessione del credito, con esclusione di imposte e tasse.
«se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi»
viene richiamato per spiegare la funzione della clausola di salvaguardia e la sanzione della pattuizione usuraria.
indica la forma della trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell’usura, vanno inclusi nel costo del credito soltanto gli oneri che risultino in concreto collegati alla concessione del finanziamento; restano esclusi i costi meramente eventuali e patologici, come le penali previste per l’inadempimento o per l’estinzione anticipata, quando non siano strutturalmente connessi all’erogazione del credito.
- Le spese accessorie possono concorrere al superamento del tasso soglia solo se il loro collegamento con il credito sia dimostrato; il collegamento può essere provato con qualsiasi mezzo ed è normalmente presunto quando la spesa sia contestuale all’erogazione del finanziamento.
- La clausola di salvaguardia che impedisce l’applicazione di interessi oltre la soglia di usura non esclude di per sé la verifica dell’usurarietà in concreto e, se il rispetto del tasso soglia diventa un’obbligazione contrattuale, sulla parte finanziatrice grava l’onere di provare il corretto adempimento.
- La presenza di una clausola di salvaguardia non basta, da sola, a neutralizzare la doglianza di usura sugli interessi moratori se la parte che li ha applicati non dimostra che, in concreto, il tasso complessivo non abbia superato il limite legale.
- In sede di impugnazione, la censura per omessa pronuncia o motivazione apparente deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente reiterare genericamente la doglianza o rinviare agli atti di causa senza evidenziare perché il motivo di appello fosse specifico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17961/2024 del 01/07/2024
- ordinanza_civile · 1 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17962/2024 del 01/07/2024
- ordinanza_civile · 1 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17963/2024 del 01/07/2024
- ordinanza_civile · 1 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17965/2024 del 01/07/2024
- ordinanza_civile · 1 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17967/2024 del 01/07/2024
- ordinanza_civile · 1 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17968/2024 del 01/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →