Cassazione Civile, Ordinanza n. 21461/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione del 1993, stipulata in esecuzione di un'ordinanza di protezione civile, per lavori di progettazione e completamento di operazioni di bonifica di alcuni siti. Un collegio arbitrale aveva condannato la pubblica amministrazione al pagamento di una somma in favore dell'impresa affidataria. La sentenza arbitrale è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio davanti alla corte d'appello, che ha accolto l'impugnazione ritenendo nullo il compromesso/clausola compromissoria in base all'art. 15, comma 3, del d.l. n. 195/2009, conv. in l. n. 26/2010, perché i lavori sarebbero stati connessi a una dichiarazione di stato di emergenza. L'impresa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 817 e 101 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che l'eccezione di incompetenza arbitrale era stata formulata solo in modo generico e non specificamente come nullità della clausola compromissoria ex art. 15 cit.; 2) violazione dell'art. 15, comma 3, d.l. n. 195/2009 e della l. n. 225/1992, deducendo che la disciplina sulla nullità delle clausole arbitrali non era applicabile al rapporto concreto, poiché l'intervento non era realmente connesso allo stato di emergenza e, comunque, la norma non poteva operare retroattivamente su una convenzione già esaurita. La Corte di cassazione, applicando il criterio della ragione più liquida, ha esaminato il secondo motivo e lo ha accolto, affermando che la nullità testuale prevista dall'art. 15, comma 3, ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica; pertanto non poteva estendersi alla fattispecie solo perché i lavori erano stati eseguiti in un contesto di protezione civile o emergenziale. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata accolta la tesi della nullità della clausola compromissoria per applicazione estensiva dell'art. 15, comma 3, d.l. n. 195/2009, poiché la nullità testuale non può essere applicata analogicamente a fattispecie non ricadenti esattamente nel suo perimetro.
Norme richiamate
L'eccezione di incompetenza arbitrale per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato deve essere proposta nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, salvo il caso di controversia non arbitrabile.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio del contraddittorio.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro del principio del contraddittorio.
art. 15, comma 3, d.l. n. 195/2009, conv. in l. n. 26/2010
"i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ... sono nulli"
La Corte afferma che si tratta di una nullità testuale eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti.
art. 5, comma 1, l. n. 225/1992
Richiamato come norma che disciplina le dichiarazioni di stato di emergenza.
art. 2, comma 1, lett. c), l. n. 225/1992
Richiamato nel testo, ma senza una specifica esegesi autonoma della Corte.
Le nullità testuali sono eccezionali e non sono suscettibili di applicazione analogica.
Richiamato a sostegno del principio secondo cui le norme eccezionali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
Massime di principio
- Le nullità testuali previste da norme eccezionali non possono essere estese in via analogica a fattispecie non ricomprese espressamente nel relativo precetto.
- Quando una disposizione collega la nullità di una clausola compromissoria a specifici contratti stipulati per interventi connessi a dichiarazioni di stato di emergenza, occorre verificare in modo rigoroso la sussistenza del presupposto normativo, senza inferenze estensive basate sulla sola contiguità fattuale con un contesto emergenziale.
- Il criterio della ragione più liquida consente di esaminare il motivo di ricorso logicamente e giuridicamente decisivo, anche se formulato come secondo motivo, quando esso è sufficiente da solo a definire il giudizio.
- L'eccezione di incompetenza arbitrale per invalidità della convenzione di arbitrato deve essere proposta tempestivamente nella prima difesa utile, ma tale regola processuale non consente di superare il problema preliminare della corretta individuazione della norma che rende eventualmente nulla la clausola.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21317/2022 del 06/07/2022
- ordinanza_civile · 6 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21318/2022 del 06/07/2022
- ordinanza_civile · 6 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21319/2022 del 06/07/2022
- ordinanza_civile · 6 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21320/2022 del 06/07/2022
- ordinanza_civile · 6 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21321/2022 del 06/07/2022
- ordinanza_civile · 6 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21322/2022 del 06/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →