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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13436/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un pensionato, già dipendente di una società elettrica e titolare di trattamento pensionistico dal giugno 2003, aveva chiesto nel 2015 la riliquidazione dell’assegno pensionistico. Sosteneva che, per determinare il limite dell’80% della base pensionabile previsto dalla disciplina speciale applicabile, dovessero essere considerate, per gli anni fino al 1999, tutte le voci retributive pensionabili rilevanti nel regime AGO ex art. 12 l. n. 153/1969, e non solo alcune voci valorizzate dall’ente previdenziale nel Fondo elettrici. Il tribunale aveva rigettato la domanda per decadenza. La corte d’appello aveva invece escluso la decadenza ritenendo non applicabile il termine introdotto nel 2011 alle pensioni già in godimento prima del 6 luglio 2011, e aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione, ma senza condannare l’ente al pagamento perché il pensionato non aveva indicato con precisione la differenza tra quanto percepito e quanto dovuto. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall’art. 38 d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, e dell’art. 252 disp. att. c.c., sostenendo che il nuovo termine decadenziale triennale dovesse applicarsi anche alle prestazioni già liquidate prima dell’entrata in vigore della novella, con decorrenza dall’entrata in vigore della norma per i rapporti già in essere.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale. Ha ritenuto fondata la censura sulla decadenza: il termine introdotto dall’art. 38 d.l. n. 98/2011 si applica anche alle domande di ricalcolo di prestazioni pensionistiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della norma, ma decorre da tale data e non retroagisce al momento del riconoscimento parziale della pensione. Di conseguenza, la sentenza d’appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, affinché riesamini la domanda alla luce del principio affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    La disposizione, come modificata nel 2011, introduce un termine decadenziale per le azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

  • art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011

    La novella si applica anche alle prestazioni pensionistiche già liquidate alla data di entrata in vigore, ma il termine di decadenza decorre da tale entrata in vigore se il fatto iniziale era anteriore.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    È richiamato come regola generale di diritto intertemporale a sostegno dell’applicazione della disciplina innovativa ai rapporti di durata già in corso, con decorrenza del termine dalla entrata in vigore della norma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 12 l. n. 153/1969

    È richiamato quale criterio per individuare le voci retributive pensionabili nel regime AGO.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 526/1996

    È la disposizione invocata per il ricalcolo della pensione e per il limite dell’80% della base pensionabile.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996

    Nel testo è menzionato in modo difforme, ma sempre in relazione alla disciplina del tetto dell’80% della base pensionabile.

Massime di principio

  • Quando una norma sopravvenuta introduce per la prima volta un termine di decadenza su situazioni soggettive già esistenti, la disciplina nuova si applica anche ai rapporti in corso, ma il termine non può decorrere prima dell’entrata in vigore della legge che lo istituisce.
  • Per le domande di riliquidazione o adeguamento di trattamenti pensionistici già parzialmente riconosciuti, la decadenza colpisce le differenze sui ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale, non l’intero diritto alla riliquidazione.
  • L’atto idoneo a impedire la decadenza è la proposizione dell’azione giudiziaria entro il termine previsto dalla legge.
  • Nell’interpretazione delle discipline decadenziali in materia pensionistica va preservato un equilibrio tra l’esigenza di certezza e sollecitazione dell’azione e la tutela del diritto del pensionato a non subire effetti ablativi retroattivi e sproporzionati.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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