Cassazione Civile, Ordinanza n. 02512/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La società concessionaria della riscossione aveva notificato a una società autostradale un avviso di accertamento per il pagamento della TOSAP relativa all'occupazione, nel territorio comunale, di aree sottostanti/sovrastanti la sede stradale comunale da parte di un viadotto autostradale. La contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo applicabile l'esenzione di cui all'art. 49 d.lgs. n. 507/1993 in ragione della demanialità dell'autostrada. La CTR aveva poi confermato il rigetto dell'appello della concessionaria. In cassazione la ricorrente deduceva: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e nullità per motivazione apparente; violazione dell'art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507/1993; omessa pronuncia sugli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993; e violazione di tali norme per sostenere che l'occupazione di fatto del suolo pubblico mediante viadotto fosse soggetta a TOSAP e non esente, trattandosi di occupazione riconducibile alla società concessionaria e non allo Stato.
La decisione
La Corte ha respinto i primi cinque motivi, ritenendo insussistenti la motivazione apparente, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e le doglianze sulla non applicabilità dell'esenzione. Ha invece accolto l'ultimo motivo, affermando che il presupposto della TOSAP ricorre per l'occupazione di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico da parte di un viadotto autostradale, anche se in regime di concessione, e che l'esenzione di cui all'art. 49, lett. a), non opera perché l'occupazione è riferibile alla concessionaria e non allo Stato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese di merito sono state compensate; le spese di legittimità sono state poste a carico della controricorrente.
Norme richiamate
il vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette di esaminare una domanda o eccezione oppure sostituisce d'ufficio un'azione ad un'altra; non riguarda invece la dedotta erroneità del ragionamento decisorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e l'iter logico seguito.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario il provvedimento deve contenere concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione; la mancanza o apparenza della motivazione determina nullità.
costituisce presupposto della TOSAP l'occupazione di spazi e aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o della Provincia, anche se soprastanti o sottostanti il suolo, quando comporti effettiva sottrazione all'uso pubblico; l'occupazione è tassabile anche di fatto, indipendentemente dal titolo, salvo esenzioni.
l'occupazione rilevante ai fini TOSAP riguarda anche le ipotesi di occupazione senza concessione o autorizzazione; la mancanza del titolo non esclude il tributo.
art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507/1993
l'esenzione è di stretta interpretazione e non si estende automaticamente alla società concessionaria; opera solo quando l'occupazione sia imputabile allo Stato o agli enti espressamente esentati.
l'eventuale appartenenza dell'infrastruttura al demanio statale è irrilevante se l'occupazione del suolo pubblico è compiuta dalla concessionaria nel periodo di concessione.
poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo.
art. 143 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
la concessione attribuisce al concessionario l'esecuzione, la gestione funzionale e lo sfruttamento economico dell'opera per la durata della concessione, con conseguente imputabilità dell'occupazione alla concessionaria.
Massime di principio
- Ai fini della TOSAP, rileva l'occupazione di fatto di spazi o aree pubbliche, anche soprastanti o sottostanti il suolo, quando essa comporti una concreta sottrazione della superficie all'uso pubblico; il tributo è dovuto indipendentemente dall'esistenza di un titolo autorizzativo, salvo specifiche esenzioni.
- L'esenzione tributaria prevista per lo Stato e per gli enti indicati dalla legge ha carattere tassativo e non può essere estesa in via analogica o automatica al concessionario che, pur operando su bene demaniale, gestisce e sfrutta economicamente l'opera in autonomia nel periodo di concessione.
- La motivazione è apparente solo se non rende percepibile il fondamento della decisione; non vi rientra la sentenza che, pur sintetica o discutibile, espliciti comunque le ragioni della decisione su domanda ed eccezioni effettivamente dedotte.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. attiene al mancato esame di domande o eccezioni, non alla mera erroneità della soluzione giuridica adottata dal giudice.
- Quando il decisum è definito e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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