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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33922/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per detenzione di stupefacente (art.73 T.U. stupefacenti) e per resistenza/lesioni a pubblico ufficiale: Cristiantielli deduceva che la detenzione fosse attribuibile solo al passeggero Pala e chiedeva la riqualificazione in favoreggiamento personale e censurava l'omessa applicazione dell'aumento per continuazione; Pala chiedeva il riconoscimento della minima importanza del suo contributo (art.114 c.p.), negava il concorso in resistenza/lesioni e contestava il riconoscimento della recidiva e il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui sussisteva codetenzione dello stupefacente da parte di entrambi, sulla base di elementi fattuali (peso e confezionamento della droga, odore rilevabile, comportamento evasivo del veicolo, getto delle buste dal finestrino) e dei criteri di valutazione probatoria ex art.192 c.p.p. Ha affermato che la fattispecie non si qualifica come favoreggiamento personale in costanza di reato permanente, richiamando la giurisprudenza consolidata; ha altresì ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale sul carattere non minimo del contributo del Pala e sul riconoscimento della recidiva e del giudizio di equivalenza con le attenuanti. Ha condannato i ricorrenti alle spese e a una somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.73 T.U. stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309)

    d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norma sulla illecita detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come detenzione ai fini di spaccio e ha preso la pena base da tale fattispecie per la determinazione della sanzione

  • art.110 c.p.

    Concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto applicabile il concorso rispetto alla detenzione di stupefacenti

  • art.337 c.p.

    Resistenza a pubblico ufficiale; contestato rispetto alla condotta di guida e fuga e alle lesioni causate a un agente

  • art.582 c.p.

    Lesioni personali; applicata in relazione alle lesioni riportate da un agente a seguito della manovra del veicolo

  • art.585 c.p.

    Lesioni colpose/reati collegati, richiamato nel capo di imputazione originario

  • art.606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.

    Motivi di cassazione: vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto i motivi infondati o manifestamente infondati

  • art.546, lett. e), 125 e 192, commi 1 e 2 c.p.p.

    Norme processuali invocate per censurare la motivazione e i criteri probatori; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri di valutazione della prova (art.192 c.p.p.)

  • art.378 c.p.

    Articolo invocato dalla difesa in rapporto alla possibile diversa qualificazione della condotta (concetto di favoreggiamento/aiuto); la Corte lo ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie nel senso di escludere il favoreggiamento in costanza di reato permanente

  • art.114 c.p.

    Circostanza attenuante del contributo di minima importanza: invocata dal Pala ma esclusa, perché il contributo è stato ritenuto non marginale rispetto all'efficienza causale complessiva

  • art.81 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; citato nelle censure sulla dosimetria ma la Corte ha ritenuto adeguata la commisurazione

  • art.597, comma 3, c.p.p.

    Regola sull'emendabilità delle omissioni di motivazione in appello; la Corte ha ritenuto non emendabile l'omissione relativa alla continuazione ma ha osservato che tale reato non ha inciso sulla determinazione della pena

  • art.69 c.p.

    Potere discrezionale del giudice nel confronto fra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto non arbitrario il giudizio di equivalenza operato in appello

  • art.62-bis e art.99, comma 4 c.p.

    Norme richiamate nella discussione sulla recidiva e sulla determinazione della pena; la Corte ha valutato correttamente la sussistenza della recidiva e la sua incidenza

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n.36258/2012 e altri precedenti citati)

    Principi interpretativi richiamati in materia di favoreggiamento vs concorso nella detenzione di stupefacenti e sui criteri di valutazione del contributo del singolo; la Corte ha applicato tali principi per escludere la qualifica di favoreggiamento e per confermare il concorso

Massime di principio

  • La detenzione di stupefacenti può essere attribuita a più persone (codetenzione) anche se lo stupefacente è materialmente in possesso di uno solo, quando elementi concreti (peso, confezionamento, odore percepibile, comportamento comune) rendano logica tale attribuzione
  • Il favoreggiamento personale è difficilmente configurabile in costanza di un reato permanente di detenzione: le condotte dirette a 'far cessare' temporaneamente la disponibilità della sostanza sono in molti casi da qualificare come concorso, salvo prova di un chiaro intento favorevole volto alla cessazione del reato
  • Per ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza (art.114 c.p.) è necessario dimostrare che l'apporto del concorrente sia causalmente marginale rispetto all'evento, non basta una comparazione meramente descrittiva delle modalità operative
  • Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione specifica: il giudice deve indicare perché la condotta attuale rappresenta una prosecuzione di un precedente processo delinquenziale; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se manca motivazione o è illogica
  • Omissioni di motivazione o di aumento per continuazione compiute dal giudice di primo grado non sono automaticamente sanabili in appello se il pubblico ministero non ha impugnato il punto; tuttavia va verificata l'effettiva incidenza dell'omissione sulla determinazione della pena
  • In sede di cassazione, motivi basati su considerazioni di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili o manifestamente infondati se la Corte territoriale ha dato motivazione congrua e logica
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato in Cassazione può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda; è quindi necessaria una valutazione preventiva seria della fondatezza delle censure

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