Cassazione Penale, Sentenza n. 33922/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per detenzione di stupefacente (art.73 T.U. stupefacenti) e per resistenza/lesioni a pubblico ufficiale: Cristiantielli deduceva che la detenzione fosse attribuibile solo al passeggero Pala e chiedeva la riqualificazione in favoreggiamento personale e censurava l'omessa applicazione dell'aumento per continuazione; Pala chiedeva il riconoscimento della minima importanza del suo contributo (art.114 c.p.), negava il concorso in resistenza/lesioni e contestava il riconoscimento della recidiva e il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui sussisteva codetenzione dello stupefacente da parte di entrambi, sulla base di elementi fattuali (peso e confezionamento della droga, odore rilevabile, comportamento evasivo del veicolo, getto delle buste dal finestrino) e dei criteri di valutazione probatoria ex art.192 c.p.p. Ha affermato che la fattispecie non si qualifica come favoreggiamento personale in costanza di reato permanente, richiamando la giurisprudenza consolidata; ha altresì ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale sul carattere non minimo del contributo del Pala e sul riconoscimento della recidiva e del giudizio di equivalenza con le attenuanti. Ha condannato i ricorrenti alle spese e a una somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.73 T.U. stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309)
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norma sulla illecita detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come detenzione ai fini di spaccio e ha preso la pena base da tale fattispecie per la determinazione della sanzione
Concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto applicabile il concorso rispetto alla detenzione di stupefacenti
Resistenza a pubblico ufficiale; contestato rispetto alla condotta di guida e fuga e alle lesioni causate a un agente
Lesioni personali; applicata in relazione alle lesioni riportate da un agente a seguito della manovra del veicolo
Lesioni colpose/reati collegati, richiamato nel capo di imputazione originario
art.606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Motivi di cassazione: vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto i motivi infondati o manifestamente infondati
art.546, lett. e), 125 e 192, commi 1 e 2 c.p.p.
Norme processuali invocate per censurare la motivazione e i criteri probatori; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri di valutazione della prova (art.192 c.p.p.)
Articolo invocato dalla difesa in rapporto alla possibile diversa qualificazione della condotta (concetto di favoreggiamento/aiuto); la Corte lo ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie nel senso di escludere il favoreggiamento in costanza di reato permanente
Circostanza attenuante del contributo di minima importanza: invocata dal Pala ma esclusa, perché il contributo è stato ritenuto non marginale rispetto all'efficienza causale complessiva
Criteri per la determinazione della pena; citato nelle censure sulla dosimetria ma la Corte ha ritenuto adeguata la commisurazione
Regola sull'emendabilità delle omissioni di motivazione in appello; la Corte ha ritenuto non emendabile l'omissione relativa alla continuazione ma ha osservato che tale reato non ha inciso sulla determinazione della pena
Potere discrezionale del giudice nel confronto fra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto non arbitrario il giudizio di equivalenza operato in appello
art.62-bis e art.99, comma 4 c.p.
Norme richiamate nella discussione sulla recidiva e sulla determinazione della pena; la Corte ha valutato correttamente la sussistenza della recidiva e la sua incidenza
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n.36258/2012 e altri precedenti citati)
Principi interpretativi richiamati in materia di favoreggiamento vs concorso nella detenzione di stupefacenti e sui criteri di valutazione del contributo del singolo; la Corte ha applicato tali principi per escludere la qualifica di favoreggiamento e per confermare il concorso
Massime di principio
- La detenzione di stupefacenti può essere attribuita a più persone (codetenzione) anche se lo stupefacente è materialmente in possesso di uno solo, quando elementi concreti (peso, confezionamento, odore percepibile, comportamento comune) rendano logica tale attribuzione
- Il favoreggiamento personale è difficilmente configurabile in costanza di un reato permanente di detenzione: le condotte dirette a 'far cessare' temporaneamente la disponibilità della sostanza sono in molti casi da qualificare come concorso, salvo prova di un chiaro intento favorevole volto alla cessazione del reato
- Per ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza (art.114 c.p.) è necessario dimostrare che l'apporto del concorrente sia causalmente marginale rispetto all'evento, non basta una comparazione meramente descrittiva delle modalità operative
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione specifica: il giudice deve indicare perché la condotta attuale rappresenta una prosecuzione di un precedente processo delinquenziale; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se manca motivazione o è illogica
- Omissioni di motivazione o di aumento per continuazione compiute dal giudice di primo grado non sono automaticamente sanabili in appello se il pubblico ministero non ha impugnato il punto; tuttavia va verificata l'effettiva incidenza dell'omissione sulla determinazione della pena
- In sede di cassazione, motivi basati su considerazioni di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili o manifestamente infondati se la Corte territoriale ha dato motivazione congrua e logica
- Chi propone ricorso manifestamente infondato in Cassazione può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda; è quindi necessaria una valutazione preventiva seria della fondatezza delle censure
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