Cassazione Civile, Ordinanza n. 16734/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il Giudice di pace aveva prorogato di ulteriori 30 giorni il trattenimento del ricorrente presso il Centro permanenza per i rimpatri. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo con cui si denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e degli artt. 11 e 13 Cost., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il provvedimento impugnato fosse del tutto privo di motivazione, perché si limitava ad affermare la sussistenza dei presupposti per la misura restrittiva senza spiegare le ragioni concrete della proroga.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: il provvedimento di proroga del trattenimento non risultava motivato, neppure in forma succinta, poiché il mero richiamo ai presupposti legali dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 non era sufficiente. Ha quindi accolto il ricorso e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato. Quanto alle spese, ha escluso la regolazione nel dispositivo, richiamando il principio secondo cui, quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è vittoriosa contro un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore va domandata al giudice competente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, non operando la condanna alle spese in favore dello Stato ex art. 133 in ipotesi di soccombenza di una pubblica amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Il richiamo ai presupposti della norma non basta a integrare la motivazione del provvedimento di proroga del trattenimento, che deve essere espressa almeno in forma succinta.
art. 11 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale violato, in relazione alla disciplina del trattenimento.
art. 13 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale violato, in relazione alla libertà personale e alla misura restrittiva.
La censura è stata formulata come violazione e falsa applicazione di legge denunciabile in cassazione.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese del difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Nel giudizio di cassazione, la liquidazione del compenso spettante al difensore avviene davanti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in caso di cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Un provvedimento che dispone o proroga il trattenimento amministrativo deve contenere una motivazione effettiva, sia pure sintetica; non è sufficiente il solo richiamo ai presupposti astratti di legge.
- La mancanza di motivazione del provvedimento di proroga del trattenimento ne comporta la cassazione quando la decisione non può essere emendata mediante rinvio.
- Nel giudizio in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti vittoriosa contro una pubblica amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue le regole speciali del d.P.R. n. 115/2002 e non la condanna alle spese in favore dello Stato.
- L'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 non opera per ottenere la condanna alle spese dello Stato quando la parte soccombente è un'Amministrazione statale.
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