Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29084/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata perizia sull'efficienza delle quattro cartucce 9x21 sequestrate, richiesta dalla difesa ai fini dell'art. 697 c.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di merito motivato l'esclusione delle attenuanti generiche invocate, nonostante il riconoscimento circostanziale prodotto in altro procedimento considerato in continuazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto sufficiente il compendio probatorio (sequestro effettuato nell'immediatezza, munizioni trovate in un cassetto chiuso, modalità di repertazione) per valutare l'efficienza delle cartucce senza perizia, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ammette valutazioni anche senza perizia. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che le due fattispecie (detenzione di munizioni ex art. 697 c.p. e detenzione di stupefacenti ex art. 73 T.U. stupe.) siano di natura differente: le attenuanti oggettive devono riferirsi al singolo reato e non si estendono automaticamente per effetto della continuazione, salvo che gli elementi circostanziali siano di natura soggettiva e riferibili alla persona. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    Il reato di detenzione di munizioni richiede l'accertamento dell'efficienza, ma non è indispensabile una perizia tecnica se il giudice può fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori adeguatamente motivati

  • art. 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    art. 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    Prevede l'autorizzazione necessaria per la detenzione di munizioni; l'assenza di tale autorizzazione integra profilo di illiceità della detenzione

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupe.)

    art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma in materia di detenzione di sostanze stupefacenti; citata per evidenziare la diversa natura del reato contestato in un procedimento correlato

  • art. 133 cod. pen.

    Regola il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche: se fondato su elementi oggettivi deve riferirsi al singolo fatto, mentre se fondato su elementi soggettivi riferibili all'imputato può estendersi ai reati uniti dalla continuazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicato per determinare il versamento di €3000

Massime di principio

  • Per il reato di cui all'art. 697 c.p. non è sempre necessaria una perizia tecnica sulle munizioni: il giudice può valutare l'efficienza delle cartucce anche sulla base di elementi concreti (modalità di rinvenimento, condizioni di conservazione, repertazione effettuata in prossimità del sequestro), purché motivi adeguatamente la sua decisione
  • La presenza di sequestro e repertazione effettuati nell'immediatezza dei fatti rafforza la possibilità di accertare l'efficienza o lo stato delle munizioni senza esperimento peritale
  • Le attenuanti generiche basate su fatti oggettivi devono essere valutate separatamente per ciascun reato: la continuazione non comporta automaticamente l'estensione del beneficio tra reati di natura diversa
  • Se le circostanze attenuanti sono fondate su elementi soggettivi riferibili alla persona (es. comportamenti personali stabili), il giudice può estendere il beneficio a tutti i reati collegati dalla continuazione
  • In Cassazione i motivi manifestamente infondati vengono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi essenziale che i motivi di ricorso espongano profili di illegittimità non manifestamente infondati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.