Cassazione Penale, Sentenza n. 29084/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata perizia sull'efficienza delle quattro cartucce 9x21 sequestrate, richiesta dalla difesa ai fini dell'art. 697 c.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di merito motivato l'esclusione delle attenuanti generiche invocate, nonostante il riconoscimento circostanziale prodotto in altro procedimento considerato in continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto sufficiente il compendio probatorio (sequestro effettuato nell'immediatezza, munizioni trovate in un cassetto chiuso, modalità di repertazione) per valutare l'efficienza delle cartucce senza perizia, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ammette valutazioni anche senza perizia. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che le due fattispecie (detenzione di munizioni ex art. 697 c.p. e detenzione di stupefacenti ex art. 73 T.U. stupe.) siano di natura differente: le attenuanti oggettive devono riferirsi al singolo reato e non si estendono automaticamente per effetto della continuazione, salvo che gli elementi circostanziali siano di natura soggettiva e riferibili alla persona. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato di detenzione di munizioni richiede l'accertamento dell'efficienza, ma non è indispensabile una perizia tecnica se il giudice può fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori adeguatamente motivati
art. 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
art. 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Prevede l'autorizzazione necessaria per la detenzione di munizioni; l'assenza di tale autorizzazione integra profilo di illiceità della detenzione
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupe.)
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma in materia di detenzione di sostanze stupefacenti; citata per evidenziare la diversa natura del reato contestato in un procedimento correlato
Regola il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche: se fondato su elementi oggettivi deve riferirsi al singolo fatto, mentre se fondato su elementi soggettivi riferibili all'imputato può estendersi ai reati uniti dalla continuazione
Consente la condanna alla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicato per determinare il versamento di €3000
Massime di principio
- Per il reato di cui all'art. 697 c.p. non è sempre necessaria una perizia tecnica sulle munizioni: il giudice può valutare l'efficienza delle cartucce anche sulla base di elementi concreti (modalità di rinvenimento, condizioni di conservazione, repertazione effettuata in prossimità del sequestro), purché motivi adeguatamente la sua decisione
- La presenza di sequestro e repertazione effettuati nell'immediatezza dei fatti rafforza la possibilità di accertare l'efficienza o lo stato delle munizioni senza esperimento peritale
- Le attenuanti generiche basate su fatti oggettivi devono essere valutate separatamente per ciascun reato: la continuazione non comporta automaticamente l'estensione del beneficio tra reati di natura diversa
- Se le circostanze attenuanti sono fondate su elementi soggettivi riferibili alla persona (es. comportamenti personali stabili), il giudice può estendere il beneficio a tutti i reati collegati dalla continuazione
- In Cassazione i motivi manifestamente infondati vengono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi essenziale che i motivi di ricorso espongano profili di illegittimità non manifestamente infondati
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