Cassazione Penale, Sentenza n. 40449/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto istanze di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute ai sensi dell'art. 147 n.2 cod. pen. e di concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen., allegando plurime patologie gravi certificate da documentazione sanitaria e da consulenze medico-legali difensive (tra cui rischio cardiovascolare incrementato, obesita, OSAS, ipertensione, problematiche renali, tendinopatia e gonartrosi con limitazione funzionale) e sostenendo il peggioramento delle condizioni per mancata disponibilita di dispositivi elettromedicali in carcere e per inadeguata terapia. La difesa ha altresi contestato presunte contraddizioni nelle relazioni dell'area sanitaria e chiesto accertamenti integrativi.
La decisione
Il ricorso per cassazione e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi della difesa, confermando che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente bilanciato il diritto del condannato alle cure e le esigenze di sicurezza della collettivita', ha esaminato in modo preciso e puntuale la documentazione medica (comprensiva di relazioni difensive e relazioni dell'U.O. Medicina Penitenziaria), ha riscontrato un monitoraggio sanitario continuo e la disponibilita di prestazioni e ricoveri, incluso l'uso dell'art. 11 Ord. pen. per ricoveri esterni, e ha concluso che le patologie, pur delicate e numerose, non sono di tale gravita o incompatibilita con il regime detentivo da giustificare il differimento o la detenzione domiciliare. La Corte ha inoltre ritenuto non necessaria una perizia ulteriore alla luce della documentazione esistente. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
predisposizione del differimento facoltativo della pena per malattia grave che pone in pericolo la vita o richiede cure non attuabili nello stato di detenzione; necessita del bilanciamento con le esigenze di sicurezza
art. 47-ter Ord. pen. (legge 354/1975)
prevede la detenzione domiciliare mutuando i presupposti del differimento per infermita grave; va valutata congiuntamente all'art.147 cod. pen. e al bilanciamento dei diritti
consente ricoveri per cure esterne; la Corte ha evidenziato che talune prestazioni necessarie possono essere garantite tramite ricovero esterno senza che cio' determini automaticamente l'incompatibilita con il carcere
art. 32 Cost.
tutela del diritto alla salute che va bilanciato con le esigenze di sicurezza nella valutazione dell'idoneita a permanere in carcere
art. 27 Cost.
richiama il principio di umanita della pena e la necessita di considerare stati morbosi o scadimenti fisici che possano porre l'espiazione della pena in contrasto con la dignita' della persona
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
norme processuali richiamate dal ricorrente per formulare i motivi di cassazione; la Corte ha esaminato la violazione di legge e la motivazione
Massime di principio
- Per ottenere il differimento della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute occorre dimostrare che la malattia sia grave, metta a rischio la vita o richieda cure non attuabili in carcere; la mera presenza di patologie non basta
- Il giudice deve effettuare un bilanciamento dettagliato tra diritto alla salute/dignita' del detenuto e interessi di sicurezza della collettivita', dando motivazione puntuale e coerente
- Documentazione medica completa, aggiornata e chiara e, se possibile, consulenze specialistiche sono determinanti; l'assenza di prova che le cure non possano essere fornite in carcere e' motivo frequente di rigetto
- La disponibilita di monitoraggio, visite specialistiche, terapie in sede e possibilita' di ricovero esterno (art. 11 Ord. pen.) riducono la probabilita' di accoglimento della richiesta
- Presunte contraddizioni nei referti sanitari devono essere valutate nel loro contesto integrale; formulazioni 'auspicabili' non equivalgono necessariamente a una conclusione di incompatibilita' se accompagnate dalla previsione di un monitoraggio e di eventuali aggiornamenti clinici
- Il giudice non e' obbligato a disporre una perizia se la documentazione in atti e' ritenuta esaustiva; tuttavia la richiesta di accertamento puo' essere utile quando le prove sono inconcludenti o contrastanti
- Comportamenti del detenuto, quali mancato reperimento di dispositivi esterni o non corretta assumzione di farmaci, possono essere considerati ma non determinano automaticamente l'esclusione del beneficio, specie se tali condotte sono motivate da ragioni pratiche (tempi di somministrazione, sofferenza)
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