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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33198/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (mediatore)

La controversia

Una titolare di agenzia immobiliare ha chiesto agli acquirenti il pagamento della provvigione, sostenendo di avere svolto attività di mediazione nella compravendita di un immobile di un complesso edilizio, attività che avrebbe messo in relazione le parti e condotto alla conclusione dell'affare. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo l'attività svolta non riconducibile alla mediazione ma a un procacciamento d'affari. La corte d'appello, invece, ha accolto la domanda e condannato gli acquirenti al pagamento della provvigione. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. sulla prova del rapporto di mediazione e del nesso causale tra attività dell'agenzia e conclusione dell'affare; violazione dell'art. 1754 ss. c.c., della l. n. 39/1989 e dell'art. 73 d.lgs. n. 59/2010, deducendo che gli intermediari che avevano trattato con loro non erano iscritti nel relativo albo; violazione degli artt. 1754 ss. c.c. e 2697 c.c. sulla pretesa consapevolezza e accettazione del rapporto di mediazione; omesso esame e contestazione dell'importo della provvigione, ritenuto dalla corte d'appello pari al 2% del prezzo e congruo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, esaminati congiuntamente, tutti i motivi. Ha affermato che il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza necessità di un nesso diretto ed esclusivo; è sufficiente la messa in relazione delle parti quale antecedente indispensabile della stipula. Ha inoltre ribadito che non è necessario un preventivo incarico formale, essendo sufficiente l'accettazione, anche tacita, dell'opera del mediatore e l'utilizzazione dei risultati dell'attività svolta. La censura sull'art. 2697 c.c. è stata ritenuta inidonea, perché mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove, non la ripartizione dell'onere probatorio; parimenti, la doglianza sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non evidenziava una violazione delle regole legali di valutazione della prova, ma solo una diversa lettura del materiale istruttorio. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1754 c.c.

    definisce la mediazione come attività di messa in relazione delle parti per la conclusione di un affare; il rapporto può sorgere anche senza incarico formale e anche per accettazione tacita dell'opera intermediatrice.

  • art. 1755 c.c.

    il diritto alla provvigione presuppone che la conclusione dell'affare sia causalmente ricollegabile all'attività del mediatore.

  • artt. 1754 ss. c.c.

    richiamati per la disciplina della mediazione e della spettanza della provvigione.

  • L. n. 39 del 1989

    richiamata in tema di attività di mediazione e requisiti soggettivi degli operatori, ma la censura non è stata scrutinata perché non risultava decisiva nel caso concreto.

  • art. 73 d.lgs. n. 59 del 2010

    richiamato insieme alla normativa sulla mediazione, senza che la doglianza incidesse sull'esito per difetto di decisività.

  • art. 115 c.p.c.

    non può essere invocato per ottenere una diversa valutazione delle prove; la violazione sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disattende le regole sul materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo prove legali; in cassazione non è censurabile la sola preferenza accordata ad alcuni elementi rispetto ad altri.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione riguarda solo l'erronea distribuzione dell'onere probatorio, non la contestazione dell'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non per il mancato esame di singoli elementi istruttori o per una diversa lettura delle prove.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per denunciare violazione di legge, ma le censure sono state lette come contestazioni di merito sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    il ricorso è stato ritenuto manifestamente inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ha giustificato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.

Massime di principio

  • Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando l'affare sia concluso in rapporto causale con l'attività intermediatrice, anche se il mediatore non abbia seguito tutte le fasi della trattativa e il suo intervento non sia stato l'unico fattore della conclusione.
  • Ai fini della mediazione non è necessario un preventivo incarico formale: è sufficiente che la parte abbia accettato, anche tacitamente, l'opera del mediatore e ne abbia utilizzato i risultati per concludere l'affare.
  • La mediazione può coesistere con altre figure di collaborazione o procacciamento; la qualificazione dipende dall'effettivo atteggiarsi del rapporto concreto e dall'utilità causale dell'attività svolta rispetto alla conclusione del contratto.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato le prove per ritenere assolto o non assolto quell'onere.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è sufficiente lamentare il mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori o proporre una diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono trasformarsi in un terzo grado di merito: in cassazione è sindacabile solo la violazione delle regole legali di acquisizione e valutazione della prova, non la mera preferenza accordata dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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