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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26997/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso, sulla base di una segnalazione della Guardia di Finanza, sette avvisi di accertamento relativi agli anni 2010-2014 per la detenzione all'estero, in Svizzera, di disponibilità finanziarie non dichiarate, nonché atti di contestazione per l'omessa indicazione di tali attività nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, applicando le sanzioni nella misura massima. I contribuenti avevano impugnato gli atti; la CTP aveva confermato gli accertamenti ma ridotto le sanzioni dalla misura massima alla misura media. In appello, i contribuenti avevano contestato, per quanto ancora rilevante in cassazione, la mancata applicazione della sanzione minima e la sostanziale rinapplicabilità della sanzione massima, mentre l'Ufficio aveva proposto appello incidentale chiedendo il ripristino della sanzione massima. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 per motivazione omessa o apparente della sentenza della CTR sulla misura delle sanzioni; dall'altro, la violazione dell'art. 5 D.L. 167/1990 e degli artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 472/1997 per avere la CTR ritenuto dovuta la sanzione massima per l'omessa compilazione del quadro RW.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il giudizio di legittimità riguardasse la sola misura delle sanzioni irrogate con gli atti di contestazione per omessa compilazione del quadro RW. Ha reputato la motivazione della CTR estremamente succinta e meramente apparente, perché la sentenza d'appello aveva affermato la conferma della sanzione massima limitandosi a richiamare la deliberata occultazione dei redditi di capitale da investimenti esteri, senza spiegare quali circostanze rendessero nel caso concreto la violazione così grave da giustificare la sanzione massima. Ha invece valorizzato che la CTP aveva motivato specificamente in senso diverso, riducendo le sanzioni alla misura media. Di conseguenza, il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della misura delle sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge

  • art. 132 c.p.c.

    la sua violazione è invocata per denunciare la motivazione omessa o apparente della sentenza

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    la sua violazione è invocata per censurare l'apparenza della motivazione nella sentenza tributaria

  • art. 5 D.L. n. 167/1990

    "La violazione dell'obbligo di dichiarazione ... relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ... è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati"

    disciplina la sanzione per l'omessa dichiarazione delle attività finanziarie estere nel quadro RW

  • artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. n. 472/1997

    sono richiamati dai ricorrenti a sostegno della censura sulla quantificazione della sanzione amministrativa tributaria

Massime di principio

  • In tema di sanzioni amministrative tributarie, la scelta della misura concreta all'interno di un range edittale deve essere sorretta da una motivazione effettiva e specifica, che indichi le circostanze del caso concreto rilevanti ai fini della graduazione.
  • La motivazione è apparente quando la sentenza si limita ad aderire apoditticamente alla gravità della violazione senza spiegare perché, nel caso concreto, debba essere applicata la misura massima della sanzione.
  • Quando il giudice d'appello riforma la decisione di primo grado in punto di quantificazione della sanzione, deve confrontarsi con le ragioni già poste a base della decisione riformata e spiegare le ragioni del dissenso.
  • Per l'omessa compilazione del quadro RW, la violazione è sanzionata entro un intervallo edittale, sicché l'applicazione del massimo non è automatica ma richiede una valutazione motivata della concreta offensività della condotta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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