Sentenza n. 14327/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sull’istanza presentata in data 4 marzo 2025 dall’Ordine degli Ingegneri di Genova ai sensi dell’art. 54 del DPR 115/02 ed avente ad oggetto l’adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato di cui al d.P.R. 30/5/2002 in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice FOI) rilevato dall’ISTAT; nonché per la condanna delle intimate Amministrazioni ad emanare il provvedimento richiesto dall’Ordine ricorrente con la suddetta istanza, provvedendo a riadeguare la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, del D.M. 30 maggio 2002 emanato dal Ministero della Giustizia di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2002, n. 182, o comunque ad adeguare la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, spettanti agli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, quantomeno con particolare riferimento ai Consulenti Tecnici e ai Periti iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel periodo da agosto 1999 ad agosto 2023, ritenuta nella percentuale in aumento del 60,1% o nel periodo ritenuto di giustizia, o comunque nella percentuale da stabilirsi in corso di causa, in ogni caso, tenendo conto che per le vacazioni successive alla prima, occorre disporne la determinazione in misura non inferiore a quella stabilita per la prima vacazione, comunque da riadeguarsi come richiesto; nonché per la nomina in caso di perdurante inerzia serbata dalle Amministrazioni intimate, di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento richiesto, ponendo i conseguenti costi a loro carico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato sull’istanza del 4 marzo 2025 volta all’adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato secondo l’indice FOI
Esito
Favorevole al ricorrente (ordine professionale)
La controversia
L’Ordine ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio dei Ministeri su una formale istanza di adeguamento dei compensi fissi, variabili e a tempo degli ausiliari del magistrato, disciplinati dal d.m. 30 maggio 2002 e dall’art. 54 d.P.R. 115/2002. Ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. 241/1990, per inosservanza dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, e dell’art. 54 d.P.R. 115/2002, ritenuto impositivo dell’aggiornamento triennale dei compensi in relazione alla variazione dell’indice FOI. I Ministeri hanno eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo inoltre che l’adeguamento non sarebbe il risultato di una mera operazione matematica, ma richiederebbe una valutazione discrezionale degli interessi coinvolti e delle eventuali modifiche tariffarie. Il ricorrente ha chiesto anche la condanna delle Amministrazioni a provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, qualificando la posizione dell’Ordine come interesse legittimo correlato a un’attività provvedimentale delle Amministrazioni. Pur essendo vincolate all’aggiornamento periodico dei compensi secondo i criteri normativi, le Amministrazioni conservano margini di apprezzamento quanto alla puntuale corrispondenza tra variazione dell’indice ISTAT e misura dell’adeguamento, nonché quanto a eventuali modifiche tariffarie più ampie. Il ricorso è stato ritenuto fondato perché l’istanza del 4 marzo 2025 aveva attivato un procedimento sul quale i Ministeri erano tenuti a pronunciarsi, mentre il termine massimo di conclusione, individuato in 90 giorni o, nei casi previsti, 180 giorni, era ampiamente decorso. Il TAR ha inoltre rilevato che l’obbligo di procedere sussisteva anche d’ufficio, in forza dell’art. 54 d.P.R. 115/2002, che impone l’aggiornamento triennale dei parametri remunerativi. È stata quindi ordinata ai Ministeri, di concerto, l’adozione entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di un provvedimento espresso sull’istanza, previa acquisizione dei necessari dati ISTAT, ovvero l’adeguamento dei compensi in relazione alla variazione FOI del periodo agosto 1999-agosto 2023, con rideterminazione delle vacazioni successive alla prima in misura non inferiore a quella della prima. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione centrale affari giuridici e legali dell’ISTAT, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni dopo la scadenza del termine assegnato ai Ministeri. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso; l’obbligo sussiste anche quando l’Amministrazione ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
non condiziona più l’adeguamento a una valutazione dell’amministrazione, bensì impone alla stessa di effettuarlo periodicamente
Impone l’aggiornamento triennale dei parametri remunerativi degli ausiliari del magistrato, pur lasciando margini discrezionali sulla puntuale misura dell’adeguamento e sulle eventuali modifiche tariffarie ulteriori.
Consente di agire contro il silenzio dell’Amministrazione entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; il rito è esperibile anche in relazione ad attività generale o programmatoria dovuta nell’an ma discrezionale nel quomodo e nel quid.
Consente di ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine all’Amministrazione di provvedere, anche quando l’attività richiesta riguarda l’adozione o l’aggiornamento di atti amministrativi generali.
art. 2, commi 3 e 4, l. 241/1990
Il termine ordinario di conclusione del procedimento non può eccedere 90 giorni, ovvero 180 giorni nei casi espressamente previsti.
Massime di principio
- Il rito avverso il silenzio è esperibile quando una pubblica amministrazione ometta di concludere un procedimento attivato da una formale istanza, anche se l’attività richiesta riguarda l’adozione o l’aggiornamento di un atto amministrativo generale e presenta profili di discrezionalità.
- La presenza di margini di discrezionalità sul contenuto finale del provvedimento non esclude l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere: è sufficiente che l’adozione del provvedimento sia doverosa nell’an, anche se discrezionale nel quid o nel quomodo.
- L’art. 54 d.P.R. 115/2002 impone l’aggiornamento periodico triennale dei compensi degli ausiliari del magistrato; la discrezionalità amministrativa può riguardare la misura concreta dell’adeguamento e le eventuali modifiche tariffarie ulteriori, non l’inerzia assoluta dell’Amministrazione.
- La formale presentazione di un’istanza obbliga l’Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
- Quando il silenzio è accertato come illegittimo, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
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