Sentenza n. 14329/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento 1) del provvedimento n. -OMISSIS- dell’area servizio urbanistico del Comune di Nemi, determinazione n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 21 novembre 2023 a mezzo posta (lasciato avviso il 17/11/2023, ritirata la notifica il 21/11/2023), avente ad oggetto la revoca dell’autorizzazione n. -OMISSIS- per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo autovettura, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente; 2) del “Regolamento per servizio di noleggio di autovettura da rimessa con conducente” del Comune di Nemi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del -OMISSIS-, come modificato con delibera di Giunta del -OMISSIS-, anche in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, nonché disposizioni del regolamento comunale ritenute lesive
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore NCC)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare dal 2011 di un’autorizzazione NCC acquisita mediante trasferimento di ramo d’azienda, ha impugnato la revoca adottata dal Comune di Nemi nel 2023. Il provvedimento era motivato dalla mancanza di una rimessa nel territorio comunale, dall’assenza della sede del vettore nel medesimo territorio, dalla mancata iscrizione nel registro delle imprese e dall’assenza di un veicolo immatricolato per il servizio NCC. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà, sostenendo di avere comunicato una nuova rimessa comunale, il conferimento dell’autorizzazione a un consorzio iscritto nel registro delle imprese e la richiesta di nulla osta per la sostituzione del veicolo. Ha inoltre lamentato che il Comune non avesse considerato una memoria difensiva presentata nel procedimento e avesse utilizzato accertamenti risalenti agli anni precedenti. Con ulteriori motivi ha dedotto la violazione della legge quadro n. 21/1992, l’applicazione di una disciplina superata dalle modifiche normative, il contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020, la violazione dei principi di tempestività, certezza del diritto e legittimo affidamento, nonché il contrasto con i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica, concorrenza, uguaglianza e libera circolazione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità della trasposizione del ricorso straordinario per asserita inidoneità della procura e omessa notificazione dell’atto di trasposizione.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari del Comune. Ha ritenuto che la procura conferita per impugnare lo specifico provvedimento davanti al Presidente della Repubblica fosse idonea a sorreggere anche la successiva trasposizione in sede giurisdizionale, poiché la trasposizione costituisce lo sviluppo processuale della medesima iniziativa impugnatoria e non una nuova azione, in assenza di limiti incompatibili nella procura. Ha inoltre ritenuto sufficiente la comunicazione PEC dell’avvenuto deposito del ricorso presso il TAR, essendo stata così assicurata la conoscenza della prosecuzione del giudizio; la tempestiva costituzione del Comune confermava il raggiungimento della finalità conoscitiva. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base del primo motivo, ritenuto assorbente. Il Comune aveva fondato la revoca principalmente su sopralluoghi e circostanze risalenti agli anni precedenti, senza valutare gli elementi sopravvenuti comunicati dal ricorrente nel 2022: la nuova rimessa nel territorio comunale, la rimessa ulteriore a Roma, il conferimento dell’autorizzazione a un consorzio iscritto nel registro delle imprese e la richiesta di sostituzione del veicolo. Tali elementi risultavano agevolmente conoscibili dall’amministrazione, che avrebbe dovuto acquisirli e valutarli per verificare in modo attuale la permanenza dei presupposti dell’autorizzazione. Un sopralluogo compiuto dopo l’adozione della revoca non poteva sanare postumamente la carenza istruttoria. Il provvedimento di revoca è stato quindi annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione conformi ai principi indicati in sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 48 c.p.a.
La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale costituisce la prosecuzione della medesima iniziativa impugnatoria e non richiede, in assenza di limiti incompatibili, una nuova procura speciale espressamente riferita al giudizio davanti al TAR.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Il riferimento del Comune alla sanatoria del difetto di procura è stato ritenuto non decisivo, poiché il TAR ha escluso in radice l’esistenza di un difetto originario di procura speciale.
art. 7, comma 1, lett. b) e c), l. 21/1992
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere la legittimità del conferimento dell’autorizzazione a una struttura cooperativa operante nel settore.
art. 3, commi 1 e 3, l. 21/1992
La disciplina è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la possibilità di disporre di ulteriori rimesse in comuni diversi da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, ma il TAR non ha deciso nel merito tale questione, avendo accolto il ricorso per difetto di istruttoria.
art. 11, comma 4, l. 21/1992
La disposizione è stata invocata in relazione alla disciplina del servizio NCC e alla sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020; la relativa censura è rimasta assorbita.
sentenza Corte costituzionale n. 56 del 2020
È stata richiamata dal ricorrente per contestare l’applicazione di prescrizioni relative all’obbligo di inizio e termine del servizio presso la rimessa e al ritorno alla stessa; la questione non è stata esaminata per l’accoglimento del motivo relativo al difetto di istruttoria.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Il TAR lo ha richiamato, insieme all’art. 92 c.p.c., per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato quale base per la compensazione integrale delle spese di lite.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esercita il potere di revocare un’autorizzazione sulla base di fatti risalenti nel tempo, deve svolgere un’istruttoria attuale e completa, verificando la permanenza dei presupposti alla luce degli elementi sopravvenuti comunicati dall’interessato prima dell’adozione del provvedimento.
- È viziata per difetto di istruttoria la revoca di un’autorizzazione fondata prevalentemente su accertamenti risalenti, quando l’amministrazione ometta di acquisire e valutare documenti e circostanze sopravvenuti, agevolmente reperibili presso gli uffici pubblici o comunicati dall’interessato.
- Accertamenti compiuti dopo l’adozione del provvedimento impugnato non possono sanare postumamente la carenza istruttoria originaria né integrare retroattivamente la motivazione dell’atto.
- La procura speciale conferita per impugnare uno specifico provvedimento mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si estende alla successiva trasposizione del medesimo giudizio davanti al TAR, salvo che contenga limiti espressi incompatibili con la prosecuzione in sede giurisdizionale.
- Ai fini della trasposizione del ricorso straordinario, la comunicazione PEC dell’avvenuto deposito presso il TAR è sufficiente quando assicura alla controparte la piena conoscenza della prosecuzione dell’impugnazione, come dimostrato anche dalla tempestiva costituzione e dall’articolazione delle difese.
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