Sentenza n. 1713/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza volta al riconoscimento della natura demaniale o dell’assoggettamento a uso pubblico di una strada di accesso al complesso condominiale
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune su un’istanza presentata il 23 marzo 2025, con cui aveva domandato di accertare la natura demaniale o l’assoggettamento a uso pubblico della derivazione della Strada Sud, costituente l’unico accesso carrabile e pedonale al complesso immobiliare. Ha dedotto che la strada sarebbe da decenni utilizzata da una collettività indeterminata, che il Comune avrebbe rilasciato titoli edilizi e attribuito la numerazione civica presupponendo la legittimità dell’accesso dalla pubblica via, e che il precedente giudizio civile sulla servitù di passaggio non avrebbe definito la diversa questione della natura pubblica della strada. Il ricorrente ha sostenuto che l’art. 2 l. 241/1990 imponesse al Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, evidenziando il rischio concreto di perdita dell’accesso agli immobili e la conseguente lesione della loro fruibilità e del loro valore. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo l’inesistenza di un obbligo giuridico di provvedere in assenza di un procedimento tipizzato e il difetto di una posizione qualificata e differenziata, nonché, nel merito, l’insussistenza dei presupposti per qualificare la strada come pubblica o gravata da uso pubblico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’accertamento del silenzio-inadempimento. Ha affermato che l’obbligo di provvedere non deriva soltanto da una specifica disposizione che imponga l’adozione di un atto a seguito dell’iniziativa privata, ma può discendere dai principi generali di buon andamento, imparzialità, correttezza, collaborazione, certezza dei rapporti giuridici e tutela dell’affidamento, quando l’istanza riguardi una questione riconducibile alla sfera di attribuzioni dell’amministrazione e sia sostenuta da un interesse qualificato del privato. Nel caso concreto, il condominio disponeva di una posizione qualificata e differenziata, poiché la strada costituiva l’unico accesso agli immobili; inoltre, la protratta fruizione della strada da parte di una collettività indeterminata, i comportamenti tenuti nel tempo dal Comune e l’interlocuzione successiva ai solleciti rendevano meritevole di considerazione l’esigenza di conoscere la posizione dell’amministrazione. Il TAR ha precisato che l’obbligo di provvedere non comporta alcun riconoscimento della natura pubblica della strada né anticipa l’esito favorevole del procedimento: il Comune conserva ogni valutazione sui presupposti procedimentali e sostanziali e deve soltanto esaminare l’istanza e adottare una determinazione espressa e motivata, eventualmente in forma semplificata ove ricorrano i presupposti dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, l. 241/1990. In assenza di un termine speciale, il Comune deve provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Non è stato nominato un commissario ad acta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
La disposizione impone in via generale all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; in mancanza di un termine speciale, si applica il termine generale di trenta giorni. Anche in presenza di profili di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza, l’amministrazione deve adottare un provvedimento espresso, eventualmente semplificato.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità fondano, insieme ai doveri di correttezza e collaborazione, un dovere di interlocuzione dell’amministrazione quando sia necessario dissipare incertezze rilevanti per la posizione qualificata del privato.
Massime di principio
- L’obbligo della pubblica amministrazione di provvedere non è limitato ai procedimenti espressamente tipizzati dalla legge, ma può derivare dai principi di buon andamento, imparzialità, correttezza, collaborazione, certezza dei rapporti giuridici e tutela dell’affidamento, quando l’istanza riguardi una questione riconducibile alla sfera di attribuzioni dell’amministrazione e sia sostenuta da un interesse qualificato e differenziato del privato.
- La posizione qualificata e differenziata necessaria per l’azione avverso il silenzio può sussistere quando il privato abbia una relazione concreta e attuale con il bene o la situazione oggetto dell’istanza e l’eventuale determinazione amministrativa sia idonea a incidere sull’utilità, sulla fruibilità o sul valore dei suoi beni.
- Anche quando non esiste una disciplina procedimentale specifica e l’amministrazione non sia tenuta ad adottare un determinato contenuto provvedimentale, essa deve esaminare l’istanza e adottare una determinazione espressa e motivata, salvo i casi limite di istanze palesemente pretestuose.
- L’accertamento giudiziale dell’obbligo di provvedere impone soltanto l’esame dell’istanza e l’adozione di una determinazione espressa e motivata; non anticipa l’esito del procedimento e non attribuisce al richiedente il diritto a un provvedimento di contenuto favorevole.
- In assenza di un termine speciale di conclusione, all’istanza si applica il termine generale di trenta giorni previsto dall’art. 2 l. 241/1990; tale termine decorre dalla presentazione dell’istanza, mentre il giudice può ordinare all’amministrazione inerte di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Come è indicizzato
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