Cassazione Civile, Ordinanza n. 09127/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni IVA per l'anno 2006, emesso a fronte dell'asserita emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. L'Amministrazione assumeva che l'effettiva attività di autotrasporto fosse stata svolta da un soggetto diverso dalla società contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo che i trasporti fossero stati realmente eseguiti da una ditta individuale utilizzando automezzi oggetto di leasing intestati alla contribuente e che, pertanto, le fatture e le operazioni sottostanti fossero legittime. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma la società ha eccepito preliminarmente la tardività dell'impugnazione. La Corte ha esaminato prioritariamente la tempestività del ricorso e ha rilevato che la sentenza impugnata non era stata notificata, sicché operava il termine lungo di sei mesi; inoltre, in caso di notifica del ricorso andata a vuoto per irreperibilità del destinatario, la successiva rinnovazione doveva avvenire con immediatezza, entro il limite di trenta giorni, circostanza non dimostrata dall'Agenzia.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la prima notifica era rimasta senza esito per irreperibilità del destinatario e che la successiva riattivazione del procedimento notificatorio non risultava eseguita nel rispetto del termine di immediatezza richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente secondo soccombenza; è stato altresì dato atto della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992
È richiamato per affermare che, in assenza di notifica della sentenza, l'impugnazione delle decisioni tributarie è soggetta al termine lungo di impugnazione.
È applicato come termine lungo di sei mesi per proporre ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie in mancanza di notifica della sentenza stessa.
È richiamato come parametro per individuare, in via giurisprudenziale, il limite temporale entro cui riattivare senza ritardo il procedimento notificatorio dopo l'esito negativo della prima notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato per escludere, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato quale base del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo non dovuto nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata non è stata notificata, il ricorso per cassazione in materia tributaria è soggetto al termine lungo di impugnazione; la tardività determina l'inammissibilità del ricorso.
- Se una notifica di atto processuale non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza; la ripresa tardiva non conserva gli effetti della richiesta originaria.
- La rinnovazione della notifica non sana la decadenza già maturata se il procedimento notificatorio non è stato tempestivamente riattivato nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
- La prova della tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio incombe sulla parte che invoca la conservazione degli effetti della prima richiesta di notifica.
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