Cassazione Penale, Ordinanza n. 05619/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione lamentando: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990; il diniego delle circostanze attenuanti generiche; il mancato accoglimento della richiesta di espulsione dallo Stato ex art. 86 d.P.R. n. 309/1990. La difesa sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito avesse omesso o mal valutato elementi favorevoli alla posizione dell'imputato, anche con riferimento alla valutazione della pericolosità sociale in vista della misura di sicurezza dell'espulsione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il diniego dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, era stato correttamente motivato sulla base della genericità delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato, circostanza che aveva impedito l'avvio di utili attività investigative. Ha considerato infondato anche il motivo sulle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito aveva legittimamente valorizzato i precedenti penali dell'imputato e la relativa valutazione era sorretta da motivazione congrua, non sindacabile in sede di legittimità. È stato infine ritenuto inammissibile il motivo relativo all'espulsione, perché la corte territoriale aveva motivato in ordine alla pericolosità sociale valorizzando precedenti, uso di alias, plurimi reati di falso e possesso di arma, mentre non risultava ritualmente prospettata una specifica condizione familiare idonea a incidere sul giudizio comparativo richiesto dalla giurisprudenza. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti per cui è intervenuta la condanna confermata in appello
art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
attenuante speciale non riconosciuta perché le dichiarazioni rese dall'imputato erano generiche e non avevano consentito lo svolgimento di attività investigativa
art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, subordinata al previo accertamento della pericolosità sociale e, se ritualmente dedotte, alla comparazione con le condizioni familiari
criteri di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere, richiamati per il giudizio sulla pericolosità sociale
art. 117 Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di conformare la valutazione della pericolosità sociale ai vincoli convenzionali
art. 8 CEDU
evocato per affermare la necessità di una valutazione della pericolosità sociale compatibile con la vita familiare dello straniero, ove tale profilo sia ritualmente prospettato
base normativa della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'attenuante speciale prevista per i reati in materia di stupefacenti può essere legittimamente negata quando le dichiarazioni rese dall'imputato siano talmente generiche da non consentire l'avvio o lo svolgimento di concrete indagini investigative.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione; è sufficiente, ai fini dell'esclusione, il richiamo ai precedenti penali dell'imputato, trattandosi di valutazione di fatto rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
- La misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero richiede un effettivo giudizio di pericolosità sociale; tuttavia, il dovere di comparazione con la condizione familiare opera solo se tale profilo sia stato ritualmente dedotto e supportato da allegazioni specifiche.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve nella critica di valutazioni di merito sorrette da motivazione congrua e non illogica, la censura è inammissibile perché tende a ottenere una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma alla Cassa delle ammende.
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