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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21000/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile impugnava la sentenza d'appello che aveva assolto Chasen dal reato di falso ideologico per induzione (artt. 48 e 479 c.p.), sostenendo che Chasen, quale rappresentante della società Triveneta s.r.l., avrebbe indotto in errore il Consiglio di Stato depositando - o facendo risultare - presso la Camera di Commercio una documentazione (verbale assembleare attestante la separazione contabile) con data utile (4 settembre 2012) quando in realtà il verbale sostitutivo era stato depositato solo il 6 settembre 2012, cioè dopo la pubblicazione del bando. La parte civile deduceva inoltre vizi di motivazione, travisamento della prova e erronea applicazione dei criteri per la liquidazione del danno civile e chiedeva la cassazione della sentenza di assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della parte civile. In diritto la Corte ha richiamato e precisato i principi sul delitto di falso ideologico per induzione: tale reato è configurabile anche rispetto ad atti a contenuto dispositvo (come una sentenza) solo quando la falsità riguarda un presupposto indispensabile per l'adozione dell'atto e determina, ex lege, l'unica decisione possibile del giudice, escludendo ogni valutazione discrezionale. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la certificazione della Camera di Commercio non fosse un atto falso nella data indicata, alla luce della prassi dell'ente che assegna all'apertura della pratica la data stessa per tutti gli atti ivi depositati, e che, al più, si fosse trattato di errore valutativo del giudice amministrativo non riconducibile al reato di falso per induzione. Inoltre il ricorso civile relativo alla liquidazione del danno è stato ritenuto infondato: il giudice penale non può liquidare il risarcimento in sede d'appello in caso di assoluzione per insussistenza del fatto (diverso è il caso disciplinato dall'art. 578 c.p.p. relativo alla estinzione del reato dopo precedente condanna). Conseguenza: ricorso rigettato, confermata l'assoluzione, parte civile soccombente.

Norme richiamate

  • art. 48 cod. pen.

    La Corte descrive l'art. 48 come dispositivo che integra il falso per induzione quando la falsità dell'atto si correlata all'attività decettiva di un altro soggetto che induce in errore l'autore immediato; occorre verificare il nesso causale tra artificio del mediatore e l'errore dell'autore immediato.

  • art. 479 cod. pen.

    Richiamato unitamente all'art. 48 per la fattispecie del falso ideologico in atti pubblici; la Corte valuta la configurabilità del reato rispetto ad atti dispositivi solo quando la falsità riguardi presupposti necessari e determinanti per la decisione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma invocata per dedurre nullità della motivazione; la Corte ha esaminato i rilievi di contraddittorietà e illogicità e li ha ritenuti infondati nel caso concreto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Invocato mediante il secondo motivo relativo alla violazione e falsa applicazione di norme penali (artt. 48 e 479 c.p.); la Corte ha valutato il corretto inquadramento giuridico e ha escluso la sussistenza del reato alla luce dei criteri interpretativi richiamati.

  • art. 395, comma 1 c.p.c.

    Citato nel percorso fattuale in ordine alla precedente istanza di revocazione al Consiglio di Stato; la Corte territoriale aveva preso in considerazione il rigetto della revocazione come elemento probatorio rilevante nella valutazione della colpevolezza.

  • art. 2736 cod. civ.

    Richiamato a titolo esemplificativo per spiegare l'ipotesi normativa in cui una prova (il giuramento decisorio) determina per legge l'esito della controversia, illustrando quando la falsità di una premessa può rendere inevitabile la decisione giudiziale e quindi integrare il falso per induzione.

  • art. 578, comma 1 cod. proc. pen.

    La Corte ha chiarito che il potere del giudice d'appello di decidere sui soli profili civili è esercitabile in via eccezionale nella fattispecie dell'estinzione del reato dopo pronuncia di condanna; non è estendibile al caso di assoluzione per insussistenza del fatto e, quindi, non era possibile liquidare danni alla parte civile nella presente pronuncia di assoluzione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 182/2021

    Richiamata in relazione ai limiti del potere del giudice penale di pronunciarsi sugli interessi civili in sede di impugnazione; la Corte ha ribadito la ratio della sentenza costituzionale che limita l'intervento civile in appello ai casi di estinzione del reato dopo condanna.

Massime di principio

  • Il reato di falso ideologico per induzione rispetto a decisioni giudiziarie (atti dispositivi) è configurabile solo quando la falsità riguarda un presupposto indispensabile per la decisione tale da escludere ogni valutazione discrezionale del giudice; se la decisione può comunque discendere da una valutazione del materiale probatorio, l'eventuale inganno non integra automaticamente il reato.
  • La semplice omissione di precisazioni o la produzione di documenti che, pur risultando formalmente datati in modo favorevole per prassi amministrative, non siano materialmente falsi, non costituiscono di per sé artificio idoneo a integrare il falso per induzione; è necessario dimostrare l'esistenza di atti falsi, artifizi o raggiri che siano causa diretta e determinante dell'errore del giudice.
  • Quando si discute della datazione di documenti depositati presso enti pubblici, va considerata la prassi dell'ente e la concreta natura della certificazione: la contestazione della data può configurare al più un errore valutativo del giudice (rimettendosi alla sua discrezionalità) e non necessariamente un fatto penalmente rilevante.
  • Il giudice penale, in sede d'appello o di legittimità, può decidere sui soli interessi civili nei casi tassativi previsti dall'art. 578 c.p.p. (estinzione del reato dopo condanna); non è competente a liquidare danni se l'imputato viene assolto per insussistenza del fatto.
  • Nella valutazione della sussistenza del reato di falso per induzione è necessario accertare il nesso causale tra la condotta ingannevole del mediatore e l'errore inevitabile dell'autore immediato: senza tale nesso diretto e senza la prova di una falsità intrinseca del documento, la responsabilità penale non è configurabile.

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