Cassazione Penale, Sentenza n. 20899/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI ricorsi di Colomba e Letizia sono stati dichiarati inammissibili per tardività (termine di 15 giorni per impugnare i provvedimenti camerali), con condanna alle spese e al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Paolo è stato qualificato come opposizione all'esecuzione e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Agrigento per la trattazione nel merito.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di esecuzione che ha individuato e disposto la confisca per intero di specifiche particelle di terreno (con parziale confisca di altre) già oggetto di sentenza irrevocabile, deducendo: mancata integrazione del contraddittorio e mancata partecipazione degli eredi in conseguenza del decesso di Scirè Scappuzzo Giuseppe; errori nella determinazione della titolarità e nella misura della confisca (confisca per intero di particelle in comproprietà di terzi estranei al reato); violazione delle norme che escludono la confisca per beni di terzi estranei al reato (richiamo al d.lgs. 152/2006 e disposizioni penali).
Norme richiamate
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio nei procedimenti di esecuzione e alla necessità di garantire la partecipazione degli interessati (eredi) se il destinatario dell'atto è deceduto.
art. 666 cod. proc. pen.
Norme sul contraddittorio nell'incidente di esecuzione; i ricorrenti lamentano la mancata integrazione del contraddittorio e l'omessa valutazione delle eccezioni da loro sollevate.
art. 676 cod. proc. pen.
Disciplina della competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla confisca; il Tribunale ha ritenuto che la decisione sulla confisca rientri nella sfera di competenza del giudice dell'esecuzione e che le impugnazioni debbano seguire la specifica procedura prevista.
art. 667 cod. proc. pen.
Stabilisce la opposizione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione con termine di 15 giorni; la Corte ricorda che quella procedura deve essere rispettata e che ricorsi tardivi in Cassazione vanno riqualificati come opposizione se tempestivi.
art. 263 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai mezzi di impugnazione e alla loro tassatività: il Collegio evidenzia che non è consentita la deroga alla disciplina degli strumenti impugnatori.
art. 256 d.lgs. n. 152/2006
comma 3 (oggi art. 452-quaterdecies cod. pen.)
Norma ambientale collegata alla confisca di beni impiegati per reati ambientali; i ricorrenti invocano la tutela della proprietà di terzi estranei al reato per ostare alla confisca.
art. 240 cod. pen.
Richiamato in ordine alle misure sanzionatorie penali e agli effetti della confisca, soprattutto quando possono ricadere su beni di terzi.
art. 585 cod. proc. pen.
comma 1 lett. a; comma 2 lett. a
Fissa il termine di 15 giorni per impugnare provvedimenti camerali e la decorrenza dalla notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito; motivo per cui i ricorsi di Colomba e Letizia sono stati dichiarati tardivi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: la Corte ha imputato la colpa delle ricorrenti e le ha condannate al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda.
legge n. 103/2017
Consente di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato tale facoltà determinando la somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In procedimenti camerali (camera di consiglio) il termine per impugnare è di 15 giorni dalla notificazione o dall'avviso di deposito: i ricorsi oltre tale termine sono inammissibili.
- Se un ricorso è proposto in modo improprio (es. ricorso per cassazione contro provvedimento esecutivo), la Corte può riqualificarlo come opposizione al giudice dell'esecuzione ma solo se il ricorso originario è tempestivo rispetto al termine previsto per l'opposizione; altrimenti rimane inammissibile.
- La tutela del terzo estraneo alla responsabilità penale (proprietario o comproprietario) passa prevalentemente attraverso l'opposizione all'esecuzione: è il rito specifico volto a consentire la valutazione de plano e poi in contraddittorio della pretesa di restituzione.
- La morte del destinatario del provvedimento esecutivo impone la valutazione della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi; la mancata integrazione può costituire motivo di impugnazione ma non elimina i termini di decadenza procedurale previsti.
- Quando la confisca riguarda beni in comproprietà, il giudice dell'esecuzione deve distinguere la quota riferibile al soggetto condannato dalla quota di terzi estranei al reato; questioni puntuali di individuazione catastale o di titolarità possono richiedere il coinvolgimento del giudice civile o istruttorie specifiche nell'ambito dell'opposizione.
- Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione va rispettato: tentativi di aggirare la procedura dell'opposizione mediante ricorsi in Cassazione non tempestivi sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
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