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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20899/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

I ricorsi di Colomba e Letizia sono stati dichiarati inammissibili per tardività (termine di 15 giorni per impugnare i provvedimenti camerali), con condanna alle spese e al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Paolo è stato qualificato come opposizione all'esecuzione e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Agrigento per la trattazione nel merito.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di esecuzione che ha individuato e disposto la confisca per intero di specifiche particelle di terreno (con parziale confisca di altre) già oggetto di sentenza irrevocabile, deducendo: mancata integrazione del contraddittorio e mancata partecipazione degli eredi in conseguenza del decesso di Scirè Scappuzzo Giuseppe; errori nella determinazione della titolarità e nella misura della confisca (confisca per intero di particelle in comproprietà di terzi estranei al reato); violazione delle norme che escludono la confisca per beni di terzi estranei al reato (richiamo al d.lgs. 152/2006 e disposizioni penali).

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio nei procedimenti di esecuzione e alla necessità di garantire la partecipazione degli interessati (eredi) se il destinatario dell'atto è deceduto.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norme sul contraddittorio nell'incidente di esecuzione; i ricorrenti lamentano la mancata integrazione del contraddittorio e l'omessa valutazione delle eccezioni da loro sollevate.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Disciplina della competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla confisca; il Tribunale ha ritenuto che la decisione sulla confisca rientri nella sfera di competenza del giudice dell'esecuzione e che le impugnazioni debbano seguire la specifica procedura prevista.

  • art. 667 cod. proc. pen.

    Stabilisce la opposizione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione con termine di 15 giorni; la Corte ricorda che quella procedura deve essere rispettata e che ricorsi tardivi in Cassazione vanno riqualificati come opposizione se tempestivi.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai mezzi di impugnazione e alla loro tassatività: il Collegio evidenzia che non è consentita la deroga alla disciplina degli strumenti impugnatori.

  • art. 256 d.lgs. n. 152/2006

    comma 3 (oggi art. 452-quaterdecies cod. pen.)

    Norma ambientale collegata alla confisca di beni impiegati per reati ambientali; i ricorrenti invocano la tutela della proprietà di terzi estranei al reato per ostare alla confisca.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato in ordine alle misure sanzionatorie penali e agli effetti della confisca, soprattutto quando possono ricadere su beni di terzi.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    comma 1 lett. a; comma 2 lett. a

    Fissa il termine di 15 giorni per impugnare provvedimenti camerali e la decorrenza dalla notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito; motivo per cui i ricorsi di Colomba e Letizia sono stati dichiarati tardivi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: la Corte ha imputato la colpa delle ricorrenti e le ha condannate al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda.

  • legge n. 103/2017

    Consente di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato tale facoltà determinando la somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In procedimenti camerali (camera di consiglio) il termine per impugnare è di 15 giorni dalla notificazione o dall'avviso di deposito: i ricorsi oltre tale termine sono inammissibili.
  • Se un ricorso è proposto in modo improprio (es. ricorso per cassazione contro provvedimento esecutivo), la Corte può riqualificarlo come opposizione al giudice dell'esecuzione ma solo se il ricorso originario è tempestivo rispetto al termine previsto per l'opposizione; altrimenti rimane inammissibile.
  • La tutela del terzo estraneo alla responsabilità penale (proprietario o comproprietario) passa prevalentemente attraverso l'opposizione all'esecuzione: è il rito specifico volto a consentire la valutazione de plano e poi in contraddittorio della pretesa di restituzione.
  • La morte del destinatario del provvedimento esecutivo impone la valutazione della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi; la mancata integrazione può costituire motivo di impugnazione ma non elimina i termini di decadenza procedurale previsti.
  • Quando la confisca riguarda beni in comproprietà, il giudice dell'esecuzione deve distinguere la quota riferibile al soggetto condannato dalla quota di terzi estranei al reato; questioni puntuali di individuazione catastale o di titolarità possono richiedere il coinvolgimento del giudice civile o istruttorie specifiche nell'ambito dell'opposizione.
  • Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione va rispettato: tentativi di aggirare la procedura dell'opposizione mediante ricorsi in Cassazione non tempestivi sono destinati a essere dichiarati inammissibili.

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