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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20900/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che dichiarò inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato per sentenza pronunciata in assenza. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello non avesse adeguatamente accertato la "incolpevole mancata conoscenza" del processo, malgrado ampia documentazione; lamentava che il difensore nominato non aveva potuto efficacemente eccepire la nullità e invocava l'applicazione delle novità legislative (riforma Cartabia) sulla rescissione del giudicato e sulla dichiarazione di assenza per superare le presunzioni di conoscenza.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio transitorio dell'art. 89 d.lvo n.150/2022, stabilendo che per sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della riforma continua ad applicarsi la disciplina previgente (art. 629-bis comma 2 previgente). Ha confermato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la negativa alla rescissione: gli atti indicavano una fuga volontaria all'estero dopo l'arresto di un coimputato (19/07/2009), elementi concreti (dichiarazioni del fratello, conoscenza del numero di cellulare da parte del difensore d'ufficio) che, letti congiuntamente e in assenza di allegazioni contrarie, dimostravano la consapevolezza dell'esistenza del procedimento e quindi l'insussistenza dell'incolpevole mancata conoscenza. La Corte di legittimità ha inoltre ribadito che la latitanza non determina automaticamente la conoscenza del processo, ma può concorrere assieme ad altri indizi valutati in concreto dal giudice. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 89 d.lvo n.150/2022 (disposizioni transitorie)

    "1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato"

    Regola transitoria: per sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore del d.lvo n.150/2022 continua ad applicarsi la disciplina previgente sull'assenza e sulla rescissione del giudicato.

  • art. 629-bis cod. proc. pen. (previgente)

    Secondo la previgente disciplina, il condannato cui si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione provando che l'assenza è dovuta a incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; il giudice della rescissione valuta gli elementi di fatto in concreto.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma che autorizzava il giudice a procedere in assenza anche quando l'imputato si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento; non determina automatismi sulla valutazione dell'incolpevole conoscenza in sede di rescissione.

  • art. 604 comma 5-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibile declaratoria di nullità in appello; il ricorrente sosteneva che il difensore avrebbe potuto eccepire nullità in appello, ma la Corte ha ritenuto irrilevanti tali argomentazioni rispetto alla prova della volontà di sottrarsi.

  • art. 489 cod. proc. pen.

    Previsione sulla rimessione in termini dell'imputato che dimostri di non essere stato in grado di comparire o di trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento; la Corte ha ritenuto non provata l'incolpevole impossibilità.

  • art. 625-ter cod. proc. pen.

    Richiamato a contrasto per chiarire che, in altre fattispecie transizionali, il momento rilevante per individuare la disciplina applicabile può essere diverso; non applicabile al caso concreto (la Corte ha deciso in base al momento della pronuncia della sentenza).

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione indicato nel ricorso (vizio di motivazione) ma la Corte ha ritenuto infondato il rilievo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente nel rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per determinare la disciplina applicabile alla rescissione del giudicato è determinante la data di pronuncia della sentenza impugnata: se antecedente alla riforma transitoria, si applicano le norme previgenti (art. 89 d.lvo 150/2022).
  • L'onere probatorio spetta al ricorrente che invoca la rescissione: è necessario dimostrare l'incolpevole mancata conoscenza del processo con elementi concreti.
  • La sola condizione di latitanza non è di per sé sufficiente a provare la conoscenza del procedimento, ma può concorrere come indizio insieme ad altri elementi (es. dichiarazioni, contatti noti) che il giudice valuta complessivamente.
  • Il giudice della rescissione ha il compito di valutare in concreto la sintomaticità dei comportamenti dell'imputato durante l'intero processo; non è vincolato dalle determinazioni assunte in sede di cognizione quanto alla procedura in assenza.
  • Le eccezioni difensive tardive o limitate (es. difensore nominato che non rappresentava direttamente il cliente) possono non essere ritenute idonee a dimostrare l'incolpevole mancata conoscenza se sussistono elementi contrari forti.
  • In sede di impugnazione in Cassazione i vizi di motivazione sono sindacabili solo nei limiti e con i parametri propri del giudizio di legittimità; una motivazione congrua e non manifestamente illogica sul punto ostacola la riforma della decisione.

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