Cassazione Penale, Sentenza n. 20902/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in qualità di terzo estraneo, dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo riguardante la partecipazione sociale (circa 20% di quote) nella società Ingrosso Rottami Metallici e Ferrosi di Silipo Luciano Srl. Il ricorrente deduceva: omissione di esame delle produzioni probatorie provanti la sua estraneità (era minorenne all'epoca dei fatti e non ha partecipato alla gestione né alla ripartizione degli utili); mancanza del fumus commissi delicti e dell'attualità del periculum in mora; carenza motivazionale e violazione dei principi di proporzionalità e tutela della proprietà e libertà di iniziativa economica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato un interesse concreto e attuale alla revoca delle quote in un contesto in cui era stato sequestrato anche direttamente l'intero complesso aziendale e nominato un amministratore giudiziario. Il Collegio ha considerato i motivi generici o preclusi dall'esito del giudizio di merito (tra cui il rinvio a giudizio), ha escluso l'ammissibilità di nuova documentazione in sede di legittimità e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di € 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 25‑undecies, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 231/2001
Richiamata come fondamento dell'illecito amministrativo a carico della società in relazione ai reati ambientali contestati; non altera la legittimità del sequestro preventivo disposto nell'ambito del procedimento penale.
art. 452‑quaterdecies cod. pen.
Norma che disciplina il sequestro della cosa che servì a commettere il reato; la Corte osserva che l'azienda può essere sequestrata direttamente oltre alle quote, giustificando misure finalizzate alla futura confisca e cautelari.
Regola il sequestro preventivo (anche ai fini cautelari e per futura confisca). La Corte sottolinea la distinzione tra sequestro finalizzato alla confisca e sequestro impeditivo cautelare e ricorda i presupposti del periculum e del fumus.
art. 322‑bis e art. 324 cod. proc. pen.
Norme che regolano il riesame e l'impugnazione dei provvedimenti cautelari: la Cassazione ricorda che il ricorso per cassazione contro tali ordinanze è ammesso solo per violazione di legge.
Indica i motivi di ricorso per cassazione contro le ordinanze cautelari; la Corte richiama i limiti (violazione di legge, motivazione assente o apparente) e la necessità di allegare e provare l'elemento decisivo omesso dal giudice del riesame.
art. 104‑bis disp. att. c.p.p. e d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), artt. 40 e 41
Regolano la nomina e i compiti dell'amministratore giudiziario per aziende sequestrate; la Corte osserva che la nomina limita le prerogative dei soci e che il socio, anche se riottenesse la disponibilità delle quote, non otterrebbe la gestione dell'azienda.
Norma sulle sanzioni per ricorso inammissibile: la Corte ha applicato la sanzione e aumentato equitativamente la somma da versare alla Cassa delle Ammende per colpa del ricorrente.
art. 425, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del vaglio cautelare e del rilievo che il giudizio di merito sul rinvio a giudizio implica un controllo preventivo sulla consistenza dell'accusa, limitando le censure sul fumus nel riesame.
Rinvocato dalle doglianze del ricorrente sulla carenza di motivazione; la Corte precisa i criteri di motivazione ammessi e quando l'assenza o l'apparenza della motivazione costituisce violazione di legge.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Menzi ono dei diritti di proprietà: il ricorso sosteneva violazioni di tali diritti per l'eccessiva compressione, ma la Corte ha ritenuto insufficiente la prova di un interesse concreto alla restituzione delle quote.
Massime di principio
- Se il sequestro riguarda anche direttamente l'azienda e viene nominato un amministratore giudiziario, la restituzione delle quote al socio non ripristina la gestione aziendale: il socio deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla piena disponibilità delle quote per ottenere la revoca.
- In cassazione contro ordinanze di riesame cautelare sono ammesse solo doglianze per violazione di legge; censure di merito o di logica della motivazione (illogicità manifesta) non sono normalmente rilevabili in questa sede.
- La mancanza o l'apparenza della motivazione e l'omesso esame di punti decisivi evincibili dagli atti costituiscono profili di violazione di legge che possono essere impugnati in Cassazione; tuttavia il ricorrente deve allegare e dimostrare l'effettiva presenza negli atti dell'elemento indiziario decisivo.
- Una precedente pronuncia che dispone il rinvio a giudizio o il giudizio immediato limita la possibilità di contestare il fumus commissi delicti nel riesame, poiché il vaglio compiuto in fase di rinvio costituisce già una verifica sulla consistenza dell'accusa.
- Documenti nuovi in cassazione sono ammessi solo se non erano disponibili nei precedenti gradi e non costituiscono prova nuova che richieda rivalutazione di merito; altrimenti la produzione documentale deve essere proposta nuovamente al giudice di merito.
- Il sequestro preventivo di quote societarie anche appartenenti a terzi è legittimo se idoneo a impedire la protrazione dell'attività illecita: rileva la gestione effettiva e il rischio di utilizzo del patrimonio sociale per fini illeciti, non solo la mera titolarità formale delle quote.
- Le contestazioni relative alla proporzionalità e durata del sequestro richiedono la specifica indicazione di un danno concreto e di un interesse attuale del ricorrente al ristoro, non semplici affermazioni generiche sulla compressione dei diritti.
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