Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20901/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello denunciando plurimi vizi: violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità per traffico di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90), travisamento delle intercettazioni e degli indizi (in particolare "droga parlata"), mancata distinzione tra azioni collegate ai fini della continuazione e della quantificazione della pena, errata esclusione della lieve entità (comma 5 art. 73), errata valutazione della prova nel caso di silenzio dell'imputato (art. 192 c.p.p.), difetti nella determinazione della pena e nel riconoscimento delle attenuanti (art. 62-bis c.p.), valorizzazione impropria di sentenze altrui (art. 438 c.p.p.), e specifiche doglianze relative a singoli episodi (es. detenzione/porto d'arma, ruolo dei singoli nelle trasferte per riscossione denaro). Per Fitim è stata anche dedotta la mancata prova della sua presenza in specifici incontri; Fitim inoltre aveva rinunciato ai motivi di appello con concordato ex art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: per Fitim il ricorso è inammissibile in quanto ha rinunciato ai motivi con concordato ex art. 599-bis; per gli altri ricorrenti la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche, atomistiche o meramente rivalutative dei fatti di merito e non abbiano dimostrato vizi di manifesta illogicità della motivazione di merito. La Corte ha ribadito che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per macroscopici vizi di motivazione. Sono stati respinti i rilievi su calcolo della pena, lieve entità, recidiva e mancato riconoscimento delle attenuanti. Tutti i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    art. 599 bis cod. proc. pen.

    Il ricorso in cassazione è inammissibile per i motivi oggetto di rinuncia con il concordato in appello; l'accordo limita la cassazione ai motivi non rinunciati.

  • art. 73 DPR 309/90

    art. 73 comma 1, 1-bis e comma 5 del DPR 309/90

    Valutazione della rilevanza degli indici per la qualificazione del reato di traffico (e della possibile lieve entità): la Corte ritiene che l'intensità dei traffici e taluni elementi ponderali possano, singolarmente o unitariamente, escludere la lieve entità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Non è ammissibile usare il motivo di cassazione per ottenere una valutazione atomistica di tutte le prove; inoltre la deduzione di violazione dell'art.192 è inammissibile se usata per aggirare i limiti di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Limiti dell'impugnazione in cassazione: inammissibili le doglianze generiche o che non dimostrino la decisività del vizio rispetto alla motivazione complessiva; non è consentito un sindacato di merito se non per vizi di manifesta illogicità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo che impone ai ricorrenti dichiarati inammissibili di sostenere le spese del procedimento; applicata la condanna alle spese.

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Richiamo improprio a sentenze altrui può essere censurato se assunto senza rilevanza processuale; la Corte ha ritenuto le doglianze al riguardo generiche e non decisive.

  • art. 99 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla valutazione del tempo intercorso e della recidiva; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione di pericolosità e continuità del comportamento.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Principi relativi al riconoscimento delle attenuanti generiche: dopo la riforma richiede elementi positivi; la Corte ha correttamente escluso le attenuanti per assenza di meriti positivi.

  • L. 895/67 (artt. 2, 4, 5, 7)

    artt. 2, 4 e 7 in relazione all'art. 5 della L. 895/67

    Richiami relativi alla qualificazione della detenzione/porto d'arma e alla possibile ipotesi di lieve entità; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del calibro e del funzionamento dell'arma sulla base delle captazioni ambiente e degli indici acquisiti.

Massime di principio

  • La valutazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per macroscopici vizi di motivazione (manifesta illogicità o irragionevolezza).
  • I ricorsi generici, atomistici o che ripropongono una rivalutazione dei fatti senza indicare specifici vizi motivazionali sono inammissibili in Cassazione (art. 606 c.p.p.).
  • Se il ricorrente ha rinunciato espressamente a certi motivi con concordato ex art. 599-bis, non può proporre tali doglianze in cassazione.
  • Per la qualificazione della lieve entità (art. 73 comma 5 DPR 309/90) il giudice valuta complessivamente gli indici: anche un singolo elemento significativo può essere determinante a escludere la lieve entità.
  • La mancata prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa, sebbene valorizzata dai giudici, non integra di per sé motivo decisivo di nullità in Cassazione se la motivazione complessiva è congrua.
  • Il silenzio dell'imputato non può essere autonomamente elevato a prova di colpevolezza; le critiche sul premio probatorio del silenzio devono essere formulate con specificità e non come censura generica dell'art. 192 c.p.p.
  • La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze personali (recidiva, attenuanti) richiedono un confronto specifico con i fatti e, se adeguatamente motivata in primo e secondo grado, risultano difficilmente censurabili in Cassazione.
  • Le spese e le sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende) possono essere disposte equitativamente quando i ricorsi risultino infondati o presentati con colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.