Cassazione Penale, Sentenza n. 20901/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello denunciando plurimi vizi: violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità per traffico di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90), travisamento delle intercettazioni e degli indizi (in particolare "droga parlata"), mancata distinzione tra azioni collegate ai fini della continuazione e della quantificazione della pena, errata esclusione della lieve entità (comma 5 art. 73), errata valutazione della prova nel caso di silenzio dell'imputato (art. 192 c.p.p.), difetti nella determinazione della pena e nel riconoscimento delle attenuanti (art. 62-bis c.p.), valorizzazione impropria di sentenze altrui (art. 438 c.p.p.), e specifiche doglianze relative a singoli episodi (es. detenzione/porto d'arma, ruolo dei singoli nelle trasferte per riscossione denaro). Per Fitim è stata anche dedotta la mancata prova della sua presenza in specifici incontri; Fitim inoltre aveva rinunciato ai motivi di appello con concordato ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: per Fitim il ricorso è inammissibile in quanto ha rinunciato ai motivi con concordato ex art. 599-bis; per gli altri ricorrenti la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche, atomistiche o meramente rivalutative dei fatti di merito e non abbiano dimostrato vizi di manifesta illogicità della motivazione di merito. La Corte ha ribadito che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per macroscopici vizi di motivazione. Sono stati respinti i rilievi su calcolo della pena, lieve entità, recidiva e mancato riconoscimento delle attenuanti. Tutti i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen.
Il ricorso in cassazione è inammissibile per i motivi oggetto di rinuncia con il concordato in appello; l'accordo limita la cassazione ai motivi non rinunciati.
art. 73 DPR 309/90
art. 73 comma 1, 1-bis e comma 5 del DPR 309/90
Valutazione della rilevanza degli indici per la qualificazione del reato di traffico (e della possibile lieve entità): la Corte ritiene che l'intensità dei traffici e taluni elementi ponderali possano, singolarmente o unitariamente, escludere la lieve entità.
art. 192 cod. proc. pen.
Non è ammissibile usare il motivo di cassazione per ottenere una valutazione atomistica di tutte le prove; inoltre la deduzione di violazione dell'art.192 è inammissibile se usata per aggirare i limiti di specificità del ricorso per cassazione.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e)
Limiti dell'impugnazione in cassazione: inammissibili le doglianze generiche o che non dimostrino la decisività del vizio rispetto alla motivazione complessiva; non è consentito un sindacato di merito se non per vizi di manifesta illogicità.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo che impone ai ricorrenti dichiarati inammissibili di sostenere le spese del procedimento; applicata la condanna alle spese.
art. 438 cod. proc. pen.
Richiamo improprio a sentenze altrui può essere censurato se assunto senza rilevanza processuale; la Corte ha ritenuto le doglianze al riguardo generiche e non decisive.
art. 99 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla valutazione del tempo intercorso e della recidiva; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione di pericolosità e continuità del comportamento.
art. 62-bis cod. pen.
Principi relativi al riconoscimento delle attenuanti generiche: dopo la riforma richiede elementi positivi; la Corte ha correttamente escluso le attenuanti per assenza di meriti positivi.
L. 895/67 (artt. 2, 4, 5, 7)
artt. 2, 4 e 7 in relazione all'art. 5 della L. 895/67
Richiami relativi alla qualificazione della detenzione/porto d'arma e alla possibile ipotesi di lieve entità; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del calibro e del funzionamento dell'arma sulla base delle captazioni ambiente e degli indici acquisiti.
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per macroscopici vizi di motivazione (manifesta illogicità o irragionevolezza).
- I ricorsi generici, atomistici o che ripropongono una rivalutazione dei fatti senza indicare specifici vizi motivazionali sono inammissibili in Cassazione (art. 606 c.p.p.).
- Se il ricorrente ha rinunciato espressamente a certi motivi con concordato ex art. 599-bis, non può proporre tali doglianze in cassazione.
- Per la qualificazione della lieve entità (art. 73 comma 5 DPR 309/90) il giudice valuta complessivamente gli indici: anche un singolo elemento significativo può essere determinante a escludere la lieve entità.
- La mancata prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa, sebbene valorizzata dai giudici, non integra di per sé motivo decisivo di nullità in Cassazione se la motivazione complessiva è congrua.
- Il silenzio dell'imputato non può essere autonomamente elevato a prova di colpevolezza; le critiche sul premio probatorio del silenzio devono essere formulate con specificità e non come censura generica dell'art. 192 c.p.p.
- La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze personali (recidiva, attenuanti) richiedono un confronto specifico con i fatti e, se adeguatamente motivata in primo e secondo grado, risultano difficilmente censurabili in Cassazione.
- Le spese e le sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende) possono essere disposte equitativamente quando i ricorsi risultino infondati o presentati con colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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