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Sentenza

Sentenza del 29/08/2022 n. 187 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'iscrizione a ruolo di somme residue non saldate in conseguenza di una conciliazione fuori udienza ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992. Il ricorrente ha censurato la notifica della cartella esattoriale come avvenuta fuori termini, sostenendo che, secondo il regime previgente (art. 25 DPR 602/1973 ante d.lgs. 159/2015) e per analogia con l'accertamento con adesione (art. 8 d.lgs. 218/1997), il termine per iscrivere a ruolo le somme non pagate fosse biennale e quindi la cartella notificata nel 2017 sarebbe tardiva rispetto al mancato pagamento del 2013. La controparte amministrativa aveva invece sostenuto l'applicabilità del termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto fondati i motivi dell'appello, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto inapplicabile il termine decennale dell'art. 2946 c.c. alla fattispecie della conciliazione e, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sent. Corte Cost. 280/2005) e l'analogia con l'accertamento con adesione, ha applicato il termine biennale previsto nel regime anteriore alla novella del 2015. Per tali ragioni la notifica della cartella nel 2017 è stata dichiarata tardiva rispetto al mancato pagamento del 2013; il ruolo e la cartella sono stati annullati e le spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 48 d.lgs. 546/1992

    Disciplina la conciliazione (anche fuori udienza); la Commissione l'ha considerata assimilabile all'accertamento con adesione ai fini della determinazione del termine per l'iscrizione a ruolo.

  • art. 25 d.p.r. n. 602/1973 (versione ante d.lgs. n. 159/2015)

    Regime temporale per l'iscrizione a ruolo vigente nel periodo oggetto della controversia; la CTR ha valutato la questione alla luce di questa versione normativa per stabilire il termine applicabile.

  • art. 8 d.lgs. n. 218/1997

    Norma sull'accertamento con adesione il cui termine biennale è stato ritenuto efficacemente richiamabile per analogia nel caso della conciliazione, evitando disparità di trattamento.

  • art. 4 d.lgs. n. 159/24.9.2015

    Novella che ha modificato i termini per l'iscrizione a ruolo; nel caso concreto il Collegio ha operato sotto il regime antecedente a tale modifica, rilevando che la questione va esaminata con riferimento alla normativa allora vigente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 280/2005

    Principio di ragionevolezza e proporzionalità nel limite dei termini di esercizio dell'azione esecutiva del fisco; la CTR ha richiamato tale pronuncia per escludere l'uso del termine decennale come eccessivo e irragionevole nella fattispecie.

  • art. 2946 c.c.

    Norma sul termine prescrizionale decennale per talune obbligazioni novative; la sentenza di primo grado l'aveva applicata ritenendola di natura novativa, ma la CTR ha escluso la sua applicabilità al caso di decadenza amministrativa relativo all'iscrizione a ruolo dopo conciliazione.

  • art. 3, 23, 97 Cost.

    Principi costituzionali di uguaglianza, tutela della libertà personale e buon andamento della pubblica amministrazione richiamati per sostenere che l'applicazione di termini differenti a situazioni analoghe genererebbe ingiustificate disparità di trattamento.

Massime di principio

  • Se la controversia riguarda somme risultanti da una conciliazione (anche fuori udienza ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992), occorre verificare il regime temporale applicabile: per fatti anteriori alla novella del d.lgs. 159/2015 la giurisprudenza può applicare per analogia il termine biennale proprio dell'accertamento con adesione.
  • Il termine decennale dell'art. 2946 c.c. non si applica automaticamente alle iscrizioni a ruolo derivanti da conciliazione; la sua applicazione va valutata con attenzione quando si tratta di decadenze amministrative che non incidono sull'integrità del credito ma solo sui tempi di escussione.
  • Richiamare la sentenza Corte Cost. 280/2005 è utile per argomentare contro termini di riscossione eccessivamente lunghi: la ragionevolezza e il principio di proporzionalità possono giustificare un limite temporale più breve per l'azione esecutiva del fisco.
  • Verificare sempre la data degli eventi rilevanti (data del mancato pagamento, data della conciliazione, data di notifica della cartella) e confrontarla con la normativa applicabile al periodo (ante o post d.lgs. 159/2015).
  • In presenza di analogia con l'accertamento con adesione, sostenere l'applicabilità del termine biennale può evitare disparità di trattamento tra contribuenti e rafforzare l'eccezione di tardività della cartella.
  • In giudizio è utile invocare i principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento dell'amministrazione se l'applicazione di termini differenziati dovesse risultare ingiustificata.

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