Sentenza del 29/08/2022 n. 25471 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi a periodi d'imposta per IRES, IRAP e IVA derivanti dalla ripresa a tassazione di: a) commissioni pagate in relazione a un contratto di prestito di azioni con Girardet S.A. (società portoghese) stipulato tramite DFD Czech s.r.o., ritenute dall'Amministrazione costi fittizi; b) oneri relativi a un'imbarcazione da diporto acquistata in leasing, ritenuti non inerenti all'attività d'impresa. In appello e in cassazione la società ha dedotto, tra l'altro, nullità per omessa pronuncia su eccezioni procedurali, contraddittorietà della valutazione probatoria (contestando che l'atto abbia ritenuto l'operazione fittizia ma al contempo abbia escluso la prova dei pagamenti), che l'operazione fosse mera elusione fiscale (e non simulazione) e che i costi del leasing fossero inerenti all'attività aziendale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati vari motivi: (i) l'omessa pronuncia su alcune eccezioni non costituisce nullità quando le tesi sono incompatibili con la decisione e si ritengono implicitamente rigettate; (ii) non c'è contraddizione nel fatto che il giudice di merito abbia ritenuto l'operazione simulata anche se sono stati prodotti documenti di pagamento, poiché la prova dei pagamenti non esclude la fittizietà quando sussistono elementi specifici di simulazione (carenza documentale, flussi su conti esteri, assenza di rischio e di effettiva utilità); (iii) la fattispecie è stata qualificata come simulazione/inesistenza dell'operazione e non come elusione fiscale, pertanto non era applicabile l'art. 37-bis D.P.R. 600/1973; (iv) i costi relativi all'imbarcazione in leasing sono stati ritenuti non inerenti per la mancanza di collegamento funzionale con l'attività prevalente (attività immobiliare), l'antieconomicità e la marginalità dell'utilizzo a noleggio (ricavi molto contenuti rispetto ai costi). La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate in Euro 15.000,00) e al pagamento del contributo unificato.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4; art. 112 c.p.c.; art. 132 c.p.c.
Regole di legittimità impugnatoria e requisito di pronuncia delle decisioni: la mancata trattazione di eccezioni incompatibili con la decisione non determina automaticamente nullità per omessa pronuncia; le doglianze procedurali devono essere prospettate nei gradi di merito e valutate secondo i limiti del sindacato di legittimità.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norme sul processo tributario; richiamate in relazione ai motivi di nullità e ai limiti del ricorso per cassazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma anti-elusione fiscale: la Corte ha distinto la fattispecie dalla elusione, ritenendo che l'Amministrazione abbia contestato la simulazione/inesistenza dell'operazione (caso di frode o simulazione) e non un artificio elusivo da colpire con l'art. 37-bis.
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Richiamata nella ricostruzione delle pretese processuali, ma la Corte non ha ritenuto applicabile la richiamata disciplina per riformulare l'accertamento nel senso prospettato dal contribuente.
Codice Civile
artt. 2697, 2727, 2729; artt. 1325, 1343, 1414, 1418
Regole sulla prova e sulla formazione del contratto: la Corte ha richiamato l'onere della prova a carico del contribuente (art. 2697 c.c.) e la possibilità di valutare la simulazione anche in presenza di documentazione formale, quando l'insieme degli elementi indica fittizietà.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)
Norma su detrazione IVA: la decisione conferma che l'Amministrazione, ove dimostri la fittizietà dell'operazione, fa venir meno il diritto alla detrazione, con l'onere per il contribuente di provare l'effettività del costo.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Norme sul reddito di impresa e criteri di inerenza: la Corte ha ribadito che l'inerenza è giudizio sulla riferibilità funzionale del costo all'attività d'impresa e che l'onere della prova incombe sul contribuente; l'antieconomicità e la marginalità sono indici della mancanza di inerenza.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fiscale dimostra, anche mediante presunzioni semplici e fatti indiziari, la fittizietà o l'inesistenza dell'operazione, l'onere probatorio spetta al contribuente per dimostrare l'effettiva operatività e inerenza dei costi; la mera esibizione di fatture o pagamenti, soprattutto se diretti su conti esteri, non è di per sé sufficiente.
- La distinzione tra simulazione (inesistenza) ed elusione è cruciale: quando sussiste simulazione conclamata, l'accertamento non si risolve tramite l'applicazione dell'art. 37-bis (elusione), ma mediante negazione dell'effettività dell'operazione e disconoscimento dei costi.
- La mancata espressa trattazione di singole eccezioni non comporta automaticamente nullità della sentenza di merito se quelle eccezioni risultano implicitamente incompatibili con la decisione adottata; in cassazione tale omissione va dedotta come vizio di motivazione o violazione di legge, non come automatica nullità procedurale.
- Sull'inerenza dei costi relativi a beni strumentali o di investimento (es. imbarcazioni in leasing), la verifica è qualitativa: va dimostrato il collegamento funzionale con l'attività d'impresa; elementi quali antieconomicità palese, marginalità dell'uso e mancata sistematicità di impiego costituiscono indici validi per escludere la deducibilità.
- La valutazione di fatto dei giudici di merito (esame della documentazione, ricostruzione dei flussi finanziari, profili logici e temporali dell'operazione) è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata e fondata su elementi specifici.
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