Sentenza del 29/08/2022 n. 1010 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia emetteva avviso di accertamento per il 2008 ritenendo taxables somme e immobili detenuti tramite la società offshore UCRE LTD (Isole Vergini Britanniche) sulla base della presunzione prevista dall'art.12, comma 2, D.L. 78/2009 e, non essendo stata documentata la provenienza delle provviste, imputava alla ricorrente quote di reddito e relative imposte/sanzioni. La ricorrente contestava l'accertamento, sostenendo tra l'altro l'illegittima retroattività della norma e vizi di motivazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della Sig.ra C. I., annullando la sentenza di primo grado e l'accertamento impugnato. Motivazione: la presunzione di cui all'art.12 comma 2 del D.L. 78/2009 ha natura sostanziale e non può operare retroattivamente rispetto a fatti intervenuti prima dell'entrata in vigore della norma (1° luglio 2009). I commi 2-bis e 2-ter (raddoppio termini) sono invece di natura procedurale e possono applicarsi con tempus regit actum; tuttavia l'accertamento si era basato sulla presunzione sostanziale per fatto del 2008, quindi non poteva essere utilizzata. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 41-bis D.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata dall'Ufficio per l'accertamento del reddito imponibile; utilizzata quale base procedurale per determinare la maggiore imponibile contestata.
art. 12, commi 2, 2-bis, 2-ter D.L. 78/2009
comma 2: presunzione legale relativa che considera somme detenute in Paesi a fiscalità privilegiata come redditi sottratti al fisco in mancanza di prova contraria; commi 2-bis/2-ter: raddoppio termini per accertamento e per atti sanzionatori
Il comma 2 introduce una presunzione sostanziale (incide su an e quantum dell'obbligazione tributaria) e non può essere applicato retroattivamente a fatti anteriori all'entrata in vigore (1/7/2009). I commi 2-bis e 2-ter sono da considerarsi di natura procedurale (riguardano termini) e soggetti al principio tempus regit actum.
D.L. 29 giugno 1990 n. 167 (monitoraggio fiscale)
Introduzione degli obblighi di dichiarazione RW per investimenti e attività finanziarie estere; disciplina usata dall'Amministrazione per acquisire informazioni e per le verifiche sulle attività estere del contribuente.
Direttiva 88/361/CEE, art. 4
Richiamata come base comunitaria che consente agli Stati membri di adottare misure per prevenire violazioni in materia fiscale e stabilire procedure di dichiarazione dei movimenti di capitali; giustificazione dell'intervento normativo nazionale sul monitoraggio.
art. 26 D.L. 78/2009
stabilisce l'entrata in vigore della norma (1° luglio 2009)
Rilevante per determinare la non retroattività della presunzione sostanziale introdotta dall'art.12 comma 2.
Costituzione italiana, artt. 3 e 24
Richiamati in motivazione per sostenere che l'applicazione retroattiva di presunzioni sostanziali potrebbe ledere il diritto alla difesa e il principio di uguaglianza, giustificando il carattere non retroattivo della norma sostanziale.
Massime di principio
- Le presunzioni che incidono su an e quantum dell'obbligazione tributaria (cioè che ricadono sulla sostanza del rapporto tributario) sono da considerarsi norme sostanziali e non possono essere applicate retroattivamente ai fatti anteriori alla loro entrata in vigore.
- Le disposizioni che riguardano termini di decadenza o prescrizione (es. raddoppio dei termini) sono generalmente di natura procedurale e si applicano secondo il principio tempus regit actum, salvo diversa indicazione normativa.
- La presenza di attività o conti in Paesi a fiscalità privilegiata può giustificare controlli e presunzioni da parte dell'Amministrazione, ma l'ufficio deve rispettare i limiti di temporalità e la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria; la mancata documentazione non autorizza automaticamente l'applicazione retroattiva di norme intervenute successivamente.
- In caso di operazioni tramite società estere, è cruciale documentare la provenienza delle provviste, i conferimenti e la natura dei flussi (capitale sociale vs finanziamento soci, fruttifero o meno) per contrastare efficacemente le presunzioni dell'Amministrazione.
- Nel contenzioso tributario, eccezioni fondate su retroattività di norme sostanziali hanno buone possibilità di successo quando gli atti si basano su presunzioni introdotte dopo i fatti contestati; pertanto l'analisi della data di entrata in vigore della norma è elemento decisivo.
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