Sentenza del 29/08/2022 n. 111 - Comm. Trib. Prov. Oristano
Processo tributario - Notifica ricorso - Mancato deposito ricevuta avvenuta accettazione e consegna - Nullità sanabile - Procedura di reclamo e mediazione - Omesso rispetto termine dilatorio - Rinvio a nuovo ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
omesso deposito, da parte del ricorrente, delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna relative al ricorso notificato via PEC; e contestuale questione sulla procedura di reclamo-mediazione e sul rispetto del termine dilatorio per l'esperimento della predetta procedura
La decisione
la Commissione ha ritenuto che la mancata produzione delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna non determina l'inesistenza della notifica, ma una mera nullità sanabile, posto che lo scopo della notifica è stato raggiunto con la costituzione in giudizio della controparte. Quanto alla procedura di reclamo-mediazione, essendo il ricorrente costituito in giudizio prima della scadenza del termine fissato per l'esperimento della procedura, il ricorso non è stato dichiarato improcedibile: la commissione ha rinviato la trattazione eventualmente fissata entro il termine, ad una data successiva, per consentire l'esame del reclamo
Norme richiamate
norme sulla notificazione via PEC e sulla procedura tributaria
la regola formale della produzione delle ricevute di avvenuta accettazione/consegna non è inderogabilmente condizionante dell'esistenza della notifica quando lo scopo della notifica (portare a conoscenza la controparte) sia stato comunque raggiunto; la violazione è pertanto una nullità sanabile
norme sulla procedura di reclamo-mediazione prevista per la materia tributaria
il mancato esperimento della procedura di reclamo-mediazione entro il termine dilatorio non comporta automaticamente l'improcedibilità del ricorso se il ricorrente si è comunque costituito in giudizio prima della scadenza: la commissione deve rinviare l'udienza per consentire l'esame del reclamo
Massime di principio
- La mancata produzione in giudizio delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna relative a una notifica via PEC non determina, di per sé, l'inesistenza della notifica: se la controparte si è costituita, lo scopo della notifica è considerato raggiunto e la nullità è sanabile
- Quando la procedura di reclamo-mediazione è prevista come condizione o effetto dilatorio, la costituzione in giudizio del ricorrente prima della scadenza del termine impedisce la dichiarazione di improcedibilità; il giudice/commissione deve rinviare l'udienza per permettere l'esame del reclamo
- La nullità formale legata alla mancata produzione di documenti di notifica può essere sanata con atti successivi (es. costituzione in giudizio della controparte): pertanto è importante valutare l'effettivo raggiungimento dello scopo della notifica
- In casi simili, la parte che ha omesso formalità probatorie dovrebbe tempestivamente dedurre l'avvenuta comunicazione e, se possibile, produrre le ricevute o chiedere la conferma della costituzione della controparte; la parte resistente che si costituisce beneficia della validità della notifica
- Prassi consigliata: depositare immediatamente le ricevute di PEC; se ciò non avviene, agire celermente per dimostrare che la controparte ha comunque avuto conoscenza del ricorso (costituzione) e, in presenza di reclamo-mediazione, segnalare tempestivamente la necessità di rinvio per consentire l'esperimento della procedura
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