Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/08/2022 n. 111 - Comm. Trib. Prov. Oristano

Processo tributario - Notifica ricorso - Mancato deposito ricevuta avvenuta accettazione e consegna - Nullità sanabile - Procedura di reclamo e mediazione - Omesso rispetto termine dilatorio - Rinvio a nuovo ruolo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

omesso deposito, da parte del ricorrente, delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna relative al ricorso notificato via PEC; e contestuale questione sulla procedura di reclamo-mediazione e sul rispetto del termine dilatorio per l'esperimento della predetta procedura

La decisione

la Commissione ha ritenuto che la mancata produzione delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna non determina l'inesistenza della notifica, ma una mera nullità sanabile, posto che lo scopo della notifica è stato raggiunto con la costituzione in giudizio della controparte. Quanto alla procedura di reclamo-mediazione, essendo il ricorrente costituito in giudizio prima della scadenza del termine fissato per l'esperimento della procedura, il ricorso non è stato dichiarato improcedibile: la commissione ha rinviato la trattazione eventualmente fissata entro il termine, ad una data successiva, per consentire l'esame del reclamo

Norme richiamate

  • norme sulla notificazione via PEC e sulla procedura tributaria

    la regola formale della produzione delle ricevute di avvenuta accettazione/consegna non è inderogabilmente condizionante dell'esistenza della notifica quando lo scopo della notifica (portare a conoscenza la controparte) sia stato comunque raggiunto; la violazione è pertanto una nullità sanabile

  • norme sulla procedura di reclamo-mediazione prevista per la materia tributaria

    il mancato esperimento della procedura di reclamo-mediazione entro il termine dilatorio non comporta automaticamente l'improcedibilità del ricorso se il ricorrente si è comunque costituito in giudizio prima della scadenza: la commissione deve rinviare l'udienza per consentire l'esame del reclamo

Massime di principio

  • La mancata produzione in giudizio delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna relative a una notifica via PEC non determina, di per sé, l'inesistenza della notifica: se la controparte si è costituita, lo scopo della notifica è considerato raggiunto e la nullità è sanabile
  • Quando la procedura di reclamo-mediazione è prevista come condizione o effetto dilatorio, la costituzione in giudizio del ricorrente prima della scadenza del termine impedisce la dichiarazione di improcedibilità; il giudice/commissione deve rinviare l'udienza per permettere l'esame del reclamo
  • La nullità formale legata alla mancata produzione di documenti di notifica può essere sanata con atti successivi (es. costituzione in giudizio della controparte): pertanto è importante valutare l'effettivo raggiungimento dello scopo della notifica
  • In casi simili, la parte che ha omesso formalità probatorie dovrebbe tempestivamente dedurre l'avvenuta comunicazione e, se possibile, produrre le ricevute o chiedere la conferma della costituzione della controparte; la parte resistente che si costituisce beneficia della validità della notifica
  • Prassi consigliata: depositare immediatamente le ricevute di PEC; se ciò non avviene, agire celermente per dimostrare che la controparte ha comunque avuto conoscenza del ricorso (costituzione) e, in presenza di reclamo-mediazione, segnalare tempestivamente la necessità di rinvio per consentire l'esperimento della procedura

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.